XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 179
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente: "Il
presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente,
di intesa con i presidenti delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, tra i sindaci dei comuni nel
cui territorio ricada in tutto o in parte il parco
nazionale".
2. Le lettere b) e c) del comma 4
dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
sostituite dalle seguenti:
"b) uno su designazione delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelto tra esperti in
materia naturalistico-ambientale;
c) uno su designazione dell'Accademia nazionale
dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione
zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e
delle Università degli studi con sede nelle province nei cui
territori ricade il parco; in caso di designazione di un
numero superiore a uno la scelta tra i soggetti indicati è
effettuata dal Ministro dell'ambiente;".
3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 9 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituita dalla seguente:
"e) uno su designazione del Ministro
dell'ambiente".
4. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 9
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la
seguente:
"e-bis) due su proposta delle organizzazioni
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale
tramite le corrispondenti strutture regionali o provinciali ed
uno su proposta delle maggiori organizzazioni che
rappresentano le associazioni che esercitano le attività
sportive della caccia e della pesca".
5. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"6. Il Consiglio direttivo elegge un vice-presidente
tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 4
secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto
dell'Ente parco".
6. Al comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "dal
Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", di
intesa con i presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano,".
7. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la parola:
"obbligatorio" sono aggiunte le seguenti: "e vincolante".