XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 179




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente: "Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, tra i sindaci dei comuni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale".
        2. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono sostituite dalle seguenti:

            "b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

                c) uno su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;".

        3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituita dalla seguente:

            "e) uno su designazione del Ministro dell'ambiente".

        4. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente:

            "e-bis) due su proposta delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le corrispondenti strutture regionali o provinciali ed uno su proposta delle maggiori organizzazioni che rappresentano le associazioni che esercitano le attività sportive della caccia e della pesca".

        5. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "6. Il Consiglio direttivo elegge un vice-presidente tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 4 secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco".

        6. Al comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "dal Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", di intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,".
        7. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la parola: "obbligatorio" sono aggiunte le seguenti: "e vincolante".



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