XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 161
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"5-bis. Le braccianti agricole hanno diritto alle
indennità di cui al presente articolo a condizione che
risultino iscritte da almeno due anni consecutivi, e
precedenti l'inizio della gravidanza, per un numero di
giornate non inferiore a 51 per ciascun anno solare, negli
elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949, e successivo modificazioni".