XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 161




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "5-bis. Le braccianti agricole hanno diritto alle indennità di cui al presente articolo a condizione che risultino iscritte da almeno due anni consecutivi, e precedenti l'inizio della gravidanza, per un numero di giornate non inferiore a 51 per ciascun anno solare, negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successivo modificazioni".



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