XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 117




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della valorizzazione dell'offerta turistica e della sua qualificazione e promozione nei territori ad alta vocazione di produzione di castagne, le regioni, sentite le comunità montane e le amministrazioni provinciali, disciplinano, con proprie leggi, itinerari turistici denominati "i percorsi delle castagne".
        2. "I percorsi delle castagne" di cui al comma 1 sono indicati da segnali e cartelli che indicano la vocazione e la zona di produzione del frutto. Detti cartelli indicano anche centri abitati, edifici di interesse storico-artistico, musei, valori ambientali e attrattive naturalistiche, infrastrutture alberghiere, di ristorazione e sportive.


Art. 2.

        1. Le amministrazioni provinciali, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di categoria interessate ed altri organismi, sia pubblici che privati, interessati elaborano appositi disciplinari che regolamentano la costituzione, realizzazione e gestione di "percorsi delle castagne".
        2. Nei disciplinari di cui al comma 1 sono indicate, per ciascun organismo interessato al progetto, le quote di impegno per la realizzazione del progetto stesso. I disciplinari sono trasmessi alla regione competente.
        3. La regione, esaminati i disciplinari di cui al comma 1, verificata la congruità del progetto con la vocazione del territorio interessato, nonché la coerenza degli impegni assunti dai promotori, ne autorizza la realizzazione.
        4. Gli enti, gli organismi e i soggetti promotori del progetto relativo al disciplinare di cui al comma 1 provvedono alla costituzione di un comitato organizzatore al fine di:

                a) realizzare i "percorsi delle castagne";
                b) promuovere, propagandare, pubblicizzare in collaborazione con le organizzazioni e associazioni interessate i "percorsi delle castagne";

                c) assicurare la promozione e l'inserimento dei "percorsi delle castagne" in tutti gli strumenti di promozione turistica;

                d) reperire fondi pubblici e privati per la realizzazione e gestione dei "percorsi delle castagne";

                e) controllare il rispetto e il buon funzionamento del progetto.


Art. 3.

        1. Le comunità montane e le province provvedono alla realizzazione, nelle zone di produzione delle castagne, dei cartelli viari ed alla loro collocazione.


Art. 4.

        1. La realizzazione e la gestione dei "percorsi delle castagne" di cui alla presente legge è ammessa ai finanziamenti comunitari relativi ai fondi strutturali.
        2. La realizzazione di materiale informatico, pubblicitario, di propaganda, e per l'incentivazione della conoscenza dei "percorsi delle castagne" è ammessa ai finanziamenti pubblici, statali, regionali e locali, in particolare dell'Ente nazionale italiano per il turismo, dell'Istituto per il commercio estero e delle aziende di promozione turistica.


Art. 5.

        1. La presente legge, cui, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le leggi regionali in materia devono armonizzarsi, è immediatamente applicabile, in mancanza dell'emanazione delle leggi regionali stesse.



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