XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 117
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della valorizzazione dell'offerta turistica e
della sua qualificazione e promozione nei territori ad alta
vocazione di produzione di castagne, le regioni, sentite le
comunità montane e le amministrazioni provinciali,
disciplinano, con proprie leggi, itinerari turistici
denominati "i percorsi delle castagne".
2. "I percorsi delle castagne" di cui al comma 1 sono
indicati da segnali e cartelli che indicano la vocazione e la
zona di produzione del frutto. Detti cartelli indicano anche
centri abitati, edifici di interesse storico-artistico, musei,
valori ambientali e attrattive naturalistiche, infrastrutture
alberghiere, di ristorazione e sportive.
Art. 2.
1. Le amministrazioni provinciali, le comunità montane, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
organizzazioni di categoria interessate ed altri organismi,
sia pubblici che privati, interessati elaborano appositi
disciplinari che regolamentano la costituzione, realizzazione
e gestione di "percorsi delle castagne".
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 sono indicate, per
ciascun organismo interessato al progetto, le quote di impegno
per la realizzazione del progetto stesso. I disciplinari sono
trasmessi alla regione competente.
3. La regione, esaminati i disciplinari di cui al comma 1,
verificata la congruità del progetto con la vocazione del
territorio interessato, nonché la coerenza degli impegni
assunti dai promotori, ne autorizza la realizzazione.
4. Gli enti, gli organismi e i soggetti promotori del
progetto relativo al disciplinare di cui al comma 1 provvedono
alla costituzione di un comitato organizzatore al fine di:
a) realizzare i "percorsi delle castagne";
b) promuovere, propagandare, pubblicizzare in
collaborazione con le organizzazioni e associazioni
interessate i "percorsi delle castagne";
c) assicurare la promozione e l'inserimento dei
"percorsi delle castagne" in tutti gli strumenti di promozione
turistica;
d) reperire fondi pubblici e privati per la
realizzazione e gestione dei "percorsi delle castagne";
e) controllare il rispetto e il buon funzionamento
del progetto.
Art. 3.
1. Le comunità montane e le province provvedono alla
realizzazione, nelle zone di produzione delle castagne, dei
cartelli viari ed alla loro collocazione.
Art. 4.
1. La realizzazione e la gestione dei "percorsi delle
castagne" di cui alla presente legge è ammessa ai
finanziamenti comunitari relativi ai fondi strutturali.
2. La realizzazione di materiale informatico,
pubblicitario, di propaganda, e per l'incentivazione della
conoscenza dei "percorsi delle castagne" è ammessa ai
finanziamenti pubblici, statali, regionali e locali, in
particolare dell'Ente nazionale italiano per il turismo,
dell'Istituto per il commercio estero e delle aziende di
promozione turistica.
Art. 5.
1. La presente legge, cui, ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le leggi regionali in materia devono
armonizzarsi, è immediatamente applicabile, in mancanza
dell'emanazione delle leggi regionali stesse.