XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 111
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza
di legge in casi di necessità e d'urgenza concernenti la
sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di
norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in
vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi
della Comunità europea quando dalla mancata tempestiva
adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello
Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo
deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere
chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare
disposizioni di decreti non convertiti in legge, né
ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in
legge dei decreti entro quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto
attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti
parlamentari attribuiscono ai Presidenti delle Camere i poteri
necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro
quarantacinque giorni non sono convertiti in legge. I decreti
non convertiti in legge non sono rinnovabili. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti".