XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 76
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Case e centri delle donne:
definizione e competenze).
1. Le case ed i centri destinati all'accoglienza,
all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri di
ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica,
di raccolta dati, di informazione e di ricerca, che agiscono
senza fini di lucro e che sono autonomi nelle metodologie, nei
progetti, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le
istituzioni pubbliche o private, assicurano sostegno,
solidarietà e competenza ad ogni donna, cittadina italiana o
straniera, quali siano la sua razza, etnia, religione o luogo
di provenienza e di residenza.
2. Le case e i centri delle donne di cui al comma 1 si
avvalgono di competenze appositamente acquisite e maturate
nella pratica e nell'esperienza dell'accoglienza.
3. Obiettivi dell'azione delle case e dei centri delle
donne sono:
a) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni
donna che si rivolga loro;
b) predisporre progetti di uscita dalla violenza
mediante una relazione tra donne che renda ogni singola donna
protagonista di un percorso autonomo;
c) sperimentare, studiare ed affinare le pratiche
e le competenze al fine di prevenire la violenza, superare i
danni da essa provocati, favorire un'educazione alla non
violenza, formare consulenti d'accoglienza per le case e i
centri delle donne e operatrici ed operatori sociali
esterni;
d) favorire e promuovere interventi di rete, sia
con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni,
enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e
delle figure professionali, al fine di offrire le differenti
risposte, in merito alle diverse tipologie di violenza, ai
danni inferti e a come essi agiscono sulle singole donne,
siano esse cittadine italiane o straniere.
Art. 2.
(Convenzioni, gestione, erogazioni liberali).
1. La gestione delle case e dei centri delle donne è
assicurata attraverso convenzioni tra gli enti locali e i loro
consorzi ed una o più associazioni o cooperative di donne, che
perseguono esclusivamente o in prevalenza le finalità di cui
all'articolo 1. Nelle convenzioni può essere previsto
l'apporto di idoneo soggetto bancario, anche già convenzionato
con l'ente locale, al fine di garantire la regolarità delle
erogazioni e la continuità del servizio.
2. Le associazioni e le cooperative di cui al comma 1
assicurano la gestione delle case e dei centri delle donne
attraverso proprio personale opportunamente formato e redigono
annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare
agli enti locali e ai loro consorzi.
3. Alle erogazioni liberali a favore delle case e dei
centri delle donne si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito dei
settori rilevanti, e, in particolare, nel settore
dell'assistenza alle categorie sociali deboli nei quali le
fondazioni di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e successive modificazioni, o le società di cui tali
fondazioni detengono il controllo possono esercitare, con
contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini
statutari, sono ricomprese le case ed i centri delle donne.
Art. 3.
(Fondo nazionale di cofinanziamento).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, un fondo con
gestione fuori bilancio destinato al cofinanziamento degli
interventi di cui alla presente legge, con le seguenti
finalità:
a) finanziamento della programmazione regionale a
favore degli interventi di cui alla presente legge;
b) finanziamento degli interventi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge;
c) promozione di nuovi interventi.
2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono il 10 per cento
delle disponibilità del fondo di cui all'articolo
2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che redigono,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un programma triennale per favorire l'attività delle
case e dei centri delle donne, che preveda finanziamenti o
conferimenti di beni o di strutture, possono essere assegnati
trasferimenti a carico del fondo di cui al comma 1.
4. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che
stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore
della presente legge le convenzioni di cui all'articolo 2, è
riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il
50 per cento delle disponibilità annuali del fondo di cui al
comma 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni
destinatari dei cofinanziamenti sono tenuti ad iscrivere nei
rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo
stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni
derivante dal trasferimento e quello di cofinanziamento
provinciale o comunale.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i presidenti delle province e i sindaci delle
aree metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti presentano al Ministro per la solidarietà
sociale, anche ai fini del cofinanziamento, un programma per
la promozione di nuove case e centri delle donne ai sensi
della presente legge, con i relativi schemi di convenzione.
6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province
d'Italia, il Ministro per la solidarietà sociale approva, con
proprio decreto, la ripartizione del fondo di cui al comma 1
per il primo triennio di attuazione della presente legge,
sulla base della popolazione delle regioni, della
distribuzione territoriale del servizio come definito dalla
presente legge, dei progetti di sviluppo delle case e dei
centri delle donne su base territoriale. Sono escluse dalla
ripartizione le regioni che non hanno provveduto agli
adempimenti di cui al comma 3, nei termini ivi indicati. Le
regioni possono disporre, con legge regionale, anche al fine
di attivare il cofinanziamento del fondo di cui al comma 1,
finanziamenti, incentivi ed agevolazioni, nonché l'utilizzo di
disponibilità per investimenti presso conti correnti di
Tesoreria.
7. Al termine di ogni esercizio finanziario, le eventuali
somme assegnate agli enti locali e territoriali e non
utilizzate possono essere riassegnate, con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, alla realizzazione di
programmi regionali o di specifici progetti locali rientranti
nelle finalità di cui alla presente legge.
8. Al termine del primo triennio di attuazione della
presente legge, le eventuali somme assegnate e non utilizzate
sono computate in aggiunta alle somme del fondo di cui al
comma 1 disponibili nel successivo triennio di attuazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.