XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 74




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE


Art. 1.

(Prodotti fitosanitari).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla produzione, al trasporto, al commercio, alla vendita ed all'impiego dei prodotti fitosanitari, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.


Art. 2.

(Coadiuvanti, bagnanti, adesivanti,
emulsionanti).

        1. I composti destinati a coadiuvare l'azione dei prodotti fitosanitari sono disciplinati, in attuazione di disposizioni comunitarie, con regolamento da adottare con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'organismo di cui all'articolo 19.


Art. 3.

(Sostanze attive).

        1. L'immissione in commercio ed il controllo delle sostanze attive, impiegate nella formulazione di prodotti fitosanitari, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

(Sostanze escluse).

        1. L'immissione in commercio delle sostanze di cui all'allegato A annesso alla presente legge, destinate all'impiego per la protezione delle piante, è assoggettata ad autorizzazione esclusivamente nei casi in cui esse siano vendute con denominazioni di fantasia o in miscela tra loro o con altri prodotti fitosanitari.
        2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A annesso alla presente legge è aggiornato con decreto del Ministro della sanità, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, su proposta dell'organismo di cui all'articolo 19.
        3. Ove necessario, l'iscrizione nell'allegato A annesso alla presente legge di una sostanza comprende le prescrizioni relative alle condizioni e alle precauzioni di impiego, nonché gli intervalli che devono intercorrere tra il trattamento e la raccolta o l'immissione in commercio dei vegetali trattati.


Capo II

PRODUZIONE DI PRODOTTI
FITOSANITARI


Art. 5.

(Stabilimenti di produzione).

        1. Con il decreto di cui all'articolo 20 sono determinati i requisiti tecnici degli stabilimenti di produzione di prodotti fitosanitari o che effettuano fasi parziali di produzione, quali la formulazione o il confezionamento terminale degli stessi, nonché le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione.
        2. Le spese per le attività ispettive finalizzate all'autorizzazione degli stabilimenti sono poste a carico dei titolari degli stabilimenti stessi, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro della sanità.

Art. 6.

(Programmi sistematici di vigilanza).

        1. La vigilanza sull'attività produttiva di cui all'articolo 5 è effettuata regolarmente, almeno ogni dodici mesi, dalle aziende sanitarie locali e dalle altre autorità competenti, sulla base di indirizzi uniformi forniti dall'organismo di cui all'articolo 19.
        2. L'autorizzazione alla produzione è revocata dal Ministero della sanità qualora dall'attività di controllo sistematico risulti la mancanza dei requisiti in base ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione stessa.


Art. 7.

(Dichiarazioni di produzione e di vendita).

        1. I titolari di stabilimenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono tenuti a dichiarare all'organismo di cui all'articolo 19:

                a) l'identità delle sostanze attive, le denominazioni dei prodotti fitosanitari e le relative quantità prodotte nel corso dell'anno precedente;

                b) l'identità delle sostanze attive, le denominazioni dei prodotti fitosanitari e le relative quantità vendute nel corso dell'anno precedente, con specificazione di quelle vendute direttamente all'utilizzatore finale.


Capo III

LOCALI DI VENDITA E DI DEPOSITO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI


Art. 8.

(Locali di vendita e di deposito dei prodotti
fitosanitari).

        1. I requisiti degli esercizi di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'organismo di cui all'articolo 19, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i locali di deposito e di vendita degli altri prodotti fitosanitari restano in vigore le norme vigenti.
        2. Al fine di assicurare un maggiore controllo sulla vendita dei prodotti fitosanitari e dell'attuazione della presente legge, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, redigono un elenco dei punti vendita esistenti sul proprio territorio, che deve essere costantemente aggiornato.


Art. 9.

(Registro di vendita).

        1. Il registro di carico e scarico tenuto dagli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni, deve essere aggiornato mensilmente; ad esso è equivalente il supporto informatico, corrispondente ai requisiti prescritti per l'adempimento di oneri di natura fiscale.
        2. I titolari degli esercizi autorizzati alla vendita agli utilizzatori finali o a contoterzisti di prodotti fitosanitari devono dichiarare annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'organismo di cui all'articolo 19, i dati di cui al terzo comma dell'articolo 22 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni.


Capo IV

IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI


Art. 10.

(Autorizzazione all'acquisto).

        1. I presìdi sanitari molto tossici, tossici e nocivi possono essere venduti soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età previa la frequenza di un corso di formazione ed il superamento di un esame-colloquio, nel corso del quale gli interessati devono dimostrare di conoscere i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei presìdi sanitari, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista agricolo. Dall'esame-colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie e in scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici e i diplomati delle scuole agrarie.
        3. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile previa frequenza di un corso di aggiornamento.
        4. I corsi di cui ai commi 2 e 3 sono organizzati, per ogni provincia, dai competenti assessorati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i quali possono avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali agricole, nonché degli ordini e dei collegi professionali tecnici agrari.
        5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere applicazione gli articoli 23, 24 e 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle predette disposizioni mantengono validità fino alla data di scadenza prevista; al loro rinnovo si procede ai sensi del comma 3.


Art. 11.

(Prescrizioni).

        1. All'atto della vendita dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi deve essere presente un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un agrotecnico, iscritto al rispettivo ordine o collegio professionale, che ne verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità. Limitatamente ai punti vendita già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo transitorio di due anni, è sufficiente la presenza di una persona che abbia conseguito apposita autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Ai documenti fiscali e di accompagnamento relativi alla vendita e all'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi deve essere allegata una prescrizione che specifichi il principio attivo e i dosaggi, elaborata e sottoscritta da una delle figure professionali di cui al comma 1 o, limitatamente ai punti vendita già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo transitorio di due anni, da una persona che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1. Per i prodotti previsti nei piani di lotta fitopatologica e nei protocolli di autodisciplina per le produzioni integrate tecnicamente presidiati ed approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, la prescrizione è sostituita dalle disposizioni sui trattamenti emanate dalla struttura tecnica dei piani e dei protocolli medesimi.
        3. Il periodo transitorio di cui ai commi 1 e 2 può essere prorogato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, in relazione a particolari situazioni locali.
        4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere applicazione gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e successive modificazioni, non si applicano agli utilizzatori di presìdi fitosanitari.


Art. 12.

(Norme per la manipolazione sul campo
dei presìdi fitosanitari).

        1. E' vietato versare in prossimità o direttamente nei corsi d'acqua, nella rete fognaria o nel terreno in prossimità di pozzi, i prodotti per i trattamenti e i loro residui nonché i contenitori o gli imballaggi dei fitosanitari e dei prodotti assimilati. Il Ministro della sanità è autorizzato a regolamentare, sentito l'organismo di cui all'articolo 19 e in armonia con quanto previsto dalle direttive comunitarie, le distanze minime e le condizioni di sicurezza per l'utilizzo di determinati prodotti e ad assumere le iniziative idonee alla diffusione delle indicazioni in merito alle medesime operazioni contenute nelle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati.


Art. 13.

(Normative regionali - Divieto d'uso dei presìdi
fitosanitari in determinate aree).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dal Ministro dell'ambiente, sentito l'organismo di cui all'articolo 19, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite norme o ad adeguare quelle esistenti, al fine di delimitare le aree regionali e provinciali nelle quali sono stabiliti restrizioni o divieti assoluti di impiego di presìdi fitosanitari.
        2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve tenere conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei prodotti, che deve essere evitata verso i luoghi indicati come esenti, quali che siano le condizioni meteorologiche.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella delimitazione delle aree di cui al comma 1, devono tenere conto dell'utilità dell'impiego del prodotto fitosanitario, delle sue caratteristiche specifiche, nonché delle caratteristiche di tutte le aree che rivestano particolare rilevanza ai fini della tutela dell'ambiente e in particolare:

                a) delle aree poste all'interno dei parchi e delle riserve naturali;

                b) delle aree poste in prossimità dei luoghi abitati o dei luoghi di allevamento;
                c) delle zone limitrofe a litorali marini, corsi d'acqua, canali di navigazione, di irrigazione e di drenaggio, laghi e stagni di acqua dolce e salmastra;

                d) delle zone di falde superficiali o speciali come quelle delle acque minerali.

        4. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano, entro il termine di cui al comma 1, alla delimitazione delle aree nelle quali sono stabiliti restrizioni o divieti assoluti di impiego di presìdi sanitari, il Ministro della sanità può comunque disporre, sentito l'organismo di cui all'articolo 19, limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, nonché particolari periodi di trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati.
        5. I commi 20 e 21 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono abrogati.


Art. 14.

(Norme a tutela delle api
e degli insetti impollinatori).

        1. Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti impollinatori è vietato l'uso di presìdi fitosanitari per essi pericolosi durante il periodo della fioritura delle piante coltivate.
        2. L'organismo di cui all'articolo 19 valuta la pericolosità per gli insetti impollinatori di ogni prodotto fitosanitario, imponendo, se del caso, in etichetta, la dicitura: "prodotto pericoloso per le api e per gli insetti impollinatori".
        3. L'organismo di cui all'articolo 19 può autorizzare l'uso di presìdi fitosanitari non pericolosi per le api e definire le più opportune modalità d'uso.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di regolamentare il periodo dei trattamenti con presìdi fitosanitari nocivi alla vita delle api e degli insetti impollinatori, o di divieto del loro utilizzo in relazione ai periodi di fioritura delle piante coltivate.
        5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni, oltre al risarcimento del danno arrecato.


Capo V

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE. RILEVAZIONE DEI DATI DI VENDITA, ACQUISTO ED IMPIEGO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI


Art. 15.

(Attività di informazione e pubblicità).

        1. La pubblicità dei prodotti fitosanitari è consentita soltanto su pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e deve riflettere fedelmente quanto riportato sulle etichette approvate, incluse le prescrizioni per consentire un impiego sicuro per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente. Il materiale informativo relativo ai prodotti fitosanitari deve riportare il numero e la data di registrazione degli stessi.
        2. L'attività di informatore scientifico in materia di prodotti fitosanitari, anche in rappresentanza di aziende produttrici, distributrici o venditrici di prodotti fitosanitari, è consentita esclusivamente ai possessori di diplomi di laurea o di diplomi universitari conseguiti al termine di corsi che prevedano il superamento di esami riguardanti materie afferenti all'attività svolta nonché ad agrotecnici e periti agrari, regolarmente iscritti nei relativi albi professionali. L'attività di informazione di natura pubblicitaria deve essere rivolta esclusivamente ai soggetti abilitati al rilascio delle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 2, ed ai responsabili degli esercizi di vendita.

Art. 16.

(Programmi di formazione professionale).

        1. Per le finalità della presente legge, nel rispetto delle competenze loro attribuite, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono piani di intervento in collaborazione con gli enti locali ed organizzano sul loro territorio, in collegamento con i servizi sanitari competenti al controllo delle derrate alimentari, presìdi di supporto dell'impresa agricola e di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti soggetti ad autorizzazione destinati all'agricoltura.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono apposite iniziative di formazione tecnico-professionale agraria, d'intesa con gli ordini professionali dei tecnici, le organizzazioni professionali agrarie, le associazioni dei produttori e le organizzazioni cooperative, relativamente alle seguenti materie:

                a) difesa fitopatologica, con particolare riferimento alla lotta biologica, integrata e guidata;

                b) nocività, con riferimento agli effetti nocivi sull'uomo, sulla fauna e sull'ecosistema dei presìdi fitosanitari;

                c) normativa nazionale e regionale e regolamenti vigenti in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei presìdi fitosanitari.

        3. Per la realizzazione degli interventi formativi gli ordini professionali e le organizzazioni di cui al comma 2 devono avvalersi di docenti provenienti da università, istituti tecnici e professionali agricoli, istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed esperti delle discipline affini ai contenuti indicati, nonché tecnici esperti delle ditte produttrici.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano realizzano i programmi di formazione tecnico-professionale agraria utilizzando gli appositi fondi stanziati dall'Unione europea.

Capo VI

SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI
DEI PRODOTTI FITOSANITARI


Art. 17.

(Smaltimento dei contenitori usati).

        1. I venditori di prodotti fitosanitari sono tenuti ad accettare la restituzione dei contenitori usati di prodotti fitosanitari, nonché le confezioni solo parzialmente utilizzate; a tale fine i venditori trattengono all'atto della vendita una cauzione pari al 10 per cento del prezzo di listino, che è rimborsata all'atto della restituzione.
        2. I venditori di prodotti fitosanitari, anche in forma associata tra loro e con i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari o con i distributori, devono avvalersi di centri di raccolta di contenitori vuoti e di confezioni parzialmente utilizzate; tali centri devono essere autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
        3. L'autorizzazione all'acquisto di cui all'articolo 10 costituisce documentazione idonea per il trasporto dei prodotti fitosanitari, nonché di contenitori vuoti e confezioni parzialmente utilizzate.
        4. I contenitori usati e le confezioni solo parzialmente utilizzate sono periodicamente ritirati dai centri di raccolta di cui al comma 2 a cura dei titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per l'eventuale trattamento finalizzato alla riutilizzazione o per il conferimento agli appositi centri di smaltimento.
        5. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono altresì definite le direttive tecniche relative ai procedimenti di decontaminazione dei contenitori vuoti per la riutilizzazione e la loro eventuale declassificazione come rifiuti speciali, nonché dei procedimenti di distruzione dei prodotti fitosanitari inutilizzati e dei relativi imballaggi.

Capo VII

SPERIMENTAZIONI


Art. 18.

(Autorizzazioni alla sperimentazione).

        1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 3, comunicano almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove sperimentali alla azienda sanitaria locale ed al servizio fitosanitario territorialmente competenti tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, nonché copia dell'autorizzazione e delle informazioni necessarie per garantire espressamente la sicurezza sanitaria ed ambientale, specificate nell'autorizzazione della prova sperimentale";

                b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di informare le autorità territoriali competenti nei tempi prescritti, non si applicano agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministero per le politiche agricole, nonché agli enti ed agli organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7";

                c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. Le derrate alimentari trattate a scopo sperimentale:

                a) non devono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, fatto salvo il caso in cui il prodotto utilizzato per la sperimentazione sia stato nel frattempo autorizzato in Italia e siano fissati limiti massimi di residui in sede comunitaria per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate;

                b) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazione di cui al comma 1, lettera b), purché espressamente previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale;

                c) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente effettuati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione, dimostrino l'assenza di residui;

                d) devono essere conservate separatamente dalle derrate alimentari destinate al consumo;

                e) devono essere smaltite in conformità alla normativa vigente nel più breve tempo possibile".


Capo VIII

NORME FINALI


Art. 19.

(Razionalizzazione e riordino delle competenze in materia
di fitofarmaci).

        
1. Ai fini della razionalizzazione e di un maggiore coordinamento delle funzioni espletate dalle amministrazioni, dagli enti e dagli istituti competenti in materia di prodotti fitosanitari, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un organismo atto a garantire l'attuazione delle disposizioni che regolano il settore, il quale si avvale delle risorse già esistenti.
        2. Al riordino delle funzioni delle amministrazioni, degli enti e degli istituti di cui al comma 1 e all'istituzione dell'organismo di cui al medesimo comma si provvede con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri della sanità, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente.


Art. 20.

(Norme regolamentari)

        1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla regolamentazione della produzione, del trasporto, del commercio, della vendita e dell'impiego dei prodotti fitosanitari in armonia con i princìpi stabiliti dalla presente legge e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni.



ALLEGATO A
(v. articolo 4)


ELENCO DEI PRODOTTI NON SOGGETTI AD
AUTORIZZAZIONE


        Solfato di rame;
        Zolfo;
        Piretrine naturali;
        Quassine naturali;
        Bacillus thuringensis;
        Feromoni (per lotta confusionale, monitoraggio o catture di massa);
        Bentoniti;
        Farine di roccia;
        Farine di alghe;
        Silicato di sodio;
        Trappole (cromotropiche, luminose, alimentari non avvelenate con fitofarmaci);
        Propoli (soluzione idroalcolica).



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