XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 74
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Prodotti fitosanitari).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla
produzione, al trasporto, al commercio, alla vendita ed
all'impiego dei prodotti fitosanitari, fatte salve le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva
91/414/CEE, in materia di immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari.
Art. 2.
(Coadiuvanti, bagnanti, adesivanti,
emulsionanti).
1. I composti destinati a coadiuvare l'azione dei prodotti
fitosanitari sono disciplinati, in attuazione di disposizioni
comunitarie, con regolamento da adottare con decreto del
Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'organismo
di cui all'articolo 19.
Art. 3.
(Sostanze attive).
1. L'immissione in commercio ed il controllo delle
sostanze attive, impiegate nella formulazione di prodotti
fitosanitari, sono disciplinati dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194.
Art. 4.
(Sostanze escluse).
1. L'immissione in commercio delle sostanze di cui
all'allegato A annesso alla presente legge, destinate
all'impiego per la protezione delle piante, è assoggettata ad
autorizzazione esclusivamente nei casi in cui esse siano
vendute con denominazioni di fantasia o in miscela tra loro o
con altri prodotti fitosanitari.
2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A annesso
alla presente legge è aggiornato con decreto del Ministro
della sanità, anche in attuazione di disposizioni comunitarie,
su proposta dell'organismo di cui all'articolo 19.
3. Ove necessario, l'iscrizione nell'allegato A annesso
alla presente legge di una sostanza comprende le prescrizioni
relative alle condizioni e alle precauzioni di impiego, nonché
gli intervalli che devono intercorrere tra il trattamento e la
raccolta o l'immissione in commercio dei vegetali trattati.
Capo II
PRODUZIONE DI PRODOTTI
FITOSANITARI
Art. 5.
(Stabilimenti di produzione).
1. Con il decreto di cui all'articolo 20 sono determinati
i requisiti tecnici degli stabilimenti di produzione di
prodotti fitosanitari o che effettuano fasi parziali di
produzione, quali la formulazione o il confezionamento
terminale degli stessi, nonché le modalità di presentazione
delle richieste di autorizzazione.
2. Le spese per le attività ispettive finalizzate
all'autorizzazione degli stabilimenti sono poste a carico dei
titolari degli stabilimenti stessi, secondo criteri e modalità
da definire con decreto del Ministro della sanità.
Art. 6.
(Programmi sistematici di vigilanza).
1. La vigilanza sull'attività produttiva di cui
all'articolo 5 è effettuata regolarmente, almeno ogni dodici
mesi, dalle aziende sanitarie locali e dalle altre autorità
competenti, sulla base di indirizzi uniformi forniti
dall'organismo di cui all'articolo 19.
2. L'autorizzazione alla produzione è revocata dal
Ministero della sanità qualora dall'attività di controllo
sistematico risulti la mancanza dei requisiti in base ai quali
era stata rilasciata l'autorizzazione stessa.
Art. 7.
(Dichiarazioni di produzione e di vendita).
1. I titolari di stabilimenti, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, sono tenuti a dichiarare all'organismo di cui
all'articolo 19:
a) l'identità delle sostanze attive, le
denominazioni dei prodotti fitosanitari e le relative quantità
prodotte nel corso dell'anno precedente;
b) l'identità delle sostanze attive, le
denominazioni dei prodotti fitosanitari e le relative quantità
vendute nel corso dell'anno precedente, con specificazione di
quelle vendute direttamente all'utilizzatore finale.
Capo III
LOCALI DI VENDITA E DI DEPOSITO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 8.
(Locali di vendita e di deposito dei prodotti
fitosanitari).
1. I requisiti degli esercizi di vendita e di deposito dei
prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi sono
definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito l'organismo di cui all'articolo 19, con decreto da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Per i locali di deposito e di
vendita degli altri prodotti fitosanitari restano in vigore le
norme vigenti.
2. Al fine di assicurare un maggiore controllo sulla
vendita dei prodotti fitosanitari e dell'attuazione della
presente legge, le regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima, redigono un elenco dei punti
vendita esistenti sul proprio territorio, che deve essere
costantemente aggiornato.
Art. 9.
(Registro di vendita).
1. Il registro di carico e scarico tenuto dagli esercizi
di vendita di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e
nocivi, ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni, deve
essere aggiornato mensilmente; ad esso è equivalente il
supporto informatico, corrispondente ai requisiti prescritti
per l'adempimento di oneri di natura fiscale.
2. I titolari degli esercizi autorizzati alla vendita agli
utilizzatori finali o a contoterzisti di prodotti fitosanitari
devono dichiarare annualmente, entro il 31 marzo di ciascun
anno, all'organismo di cui all'articolo 19, i dati di cui al
terzo comma dell'articolo 22 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e
successive modificazioni.
Capo IV
IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 10.
(Autorizzazione all'acquisto).
1. I presìdi sanitari molto tossici, tossici e nocivi
possono essere venduti soltanto a coloro che siano muniti di
apposita autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alle
persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
previa la frequenza di un corso di formazione ed il
superamento di un esame-colloquio, nel corso del quale gli
interessati devono dimostrare di conoscere i pericoli connessi
alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione
dei presìdi sanitari, le modalità per un corretto uso degli
stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli
elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di
vista agricolo. Dall'esame-colloquio sono esentati i laureati
in scienze agrarie e in scienze forestali, i periti agrari,
gli agrotecnici e i diplomati delle scuole agrarie.
3. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è
rinnovabile previa frequenza di un corso di aggiornamento.
4. I corsi di cui ai commi 2 e 3 sono organizzati, per
ogni provincia, dai competenti assessorati regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, i quali possono
avvalersi della collaborazione delle associazioni
professionali agricole, nonché degli ordini e dei collegi
professionali tecnici agrari.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
cessano di avere applicazione gli articoli 23, 24 e 37 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni. Le
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle predette disposizioni
mantengono validità fino alla data di scadenza prevista; al
loro rinnovo si procede ai sensi del comma 3.
Art. 11.
(Prescrizioni).
1. All'atto della vendita dei prodotti fitosanitari molto
tossici, tossici e nocivi deve essere presente un dottore
agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un
agrotecnico, iscritto al rispettivo ordine o collegio
professionale, che ne verifica, sotto la propria
responsabilità, la regolarità. Limitatamente ai punti vendita
già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, per un periodo transitorio di due anni, è sufficiente
la presenza di una persona che abbia conseguito apposita
autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai documenti fiscali e di accompagnamento relativi alla
vendita e all'acquisto dei prodotti fitosanitari molto
tossici, tossici e nocivi deve essere allegata una
prescrizione che specifichi il principio attivo e i dosaggi,
elaborata e sottoscritta da una delle figure professionali di
cui al comma 1 o, limitatamente ai punti vendita già in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
per un periodo transitorio di due anni, da una persona che
abbia conseguito l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1.
Per i prodotti previsti nei piani di lotta fitopatologica e
nei protocolli di autodisciplina per le produzioni integrate
tecnicamente presidiati ed approvati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, la prescrizione è
sostituita dalle disposizioni sui trattamenti emanate dalla
struttura tecnica dei piani e dei protocolli medesimi.
3. Il periodo transitorio di cui ai commi 1 e 2 può essere
prorogato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprie leggi, in relazione a particolari
situazioni locali.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
cessano di avere applicazione gli articoli 4 e 5 del decreto
del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217. Le
disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e successive
modificazioni, non si applicano agli utilizzatori di presìdi
fitosanitari.
Art. 12.
(Norme per la manipolazione sul campo
dei presìdi fitosanitari).
1. E' vietato versare in prossimità o direttamente nei
corsi d'acqua, nella rete fognaria o nel terreno in prossimità
di pozzi, i prodotti per i trattamenti e i loro residui nonché
i contenitori o gli imballaggi dei fitosanitari e dei prodotti
assimilati. Il Ministro della sanità è autorizzato a
regolamentare, sentito l'organismo di cui all'articolo 19 e in
armonia con quanto previsto dalle direttive comunitarie, le
distanze minime e le condizioni di sicurezza per l'utilizzo di
determinati prodotti e ad assumere le iniziative idonee alla
diffusione delle indicazioni in merito alle medesime
operazioni contenute nelle etichette dei prodotti fitosanitari
autorizzati.
Art. 13.
(Normative regionali - Divieto d'uso dei presìdi
fitosanitari in determinate aree).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici
forniti dal Ministro dell'ambiente, sentito l'organismo di cui
all'articolo 19, provvedono, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite
norme o ad adeguare quelle esistenti, al fine di delimitare le
aree regionali e provinciali nelle quali sono stabiliti
restrizioni o divieti assoluti di impiego di presìdi
fitosanitari.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve
tenere conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei
prodotti, che deve essere evitata verso i luoghi indicati come
esenti, quali che siano le condizioni meteorologiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nella delimitazione delle aree di cui al comma 1,
devono tenere conto dell'utilità dell'impiego del prodotto
fitosanitario, delle sue caratteristiche specifiche, nonché
delle caratteristiche di tutte le aree che rivestano
particolare rilevanza ai fini della tutela dell'ambiente e in
particolare:
a) delle aree poste all'interno dei parchi e delle
riserve naturali;
b) delle aree poste in prossimità dei luoghi
abitati o dei luoghi di allevamento;
c) delle zone limitrofe a litorali marini, corsi
d'acqua, canali di navigazione, di irrigazione e di drenaggio,
laghi e stagni di acqua dolce e salmastra;
d) delle zone di falde superficiali o speciali
come quelle delle acque minerali.
4. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano non provvedano, entro il termine di cui al comma 1,
alla delimitazione delle aree nelle quali sono stabiliti
restrizioni o divieti assoluti di impiego di presìdi sanitari,
il Ministro della sanità può comunque disporre, sentito
l'organismo di cui all'articolo 19, limitazioni o esclusioni
di impiego, anche temporanee, nonché particolari periodi di
trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti
fitosanitari autorizzati.
5. I commi 20 e 21 dell'articolo 5 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, sono abrogati.
Art. 14.
(Norme a tutela delle api
e degli insetti impollinatori).
1. Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti
impollinatori è vietato l'uso di presìdi fitosanitari per essi
pericolosi durante il periodo della fioritura delle piante
coltivate.
2. L'organismo di cui all'articolo 19 valuta la
pericolosità per gli insetti impollinatori di ogni prodotto
fitosanitario, imponendo, se del caso, in etichetta, la
dicitura: "prodotto pericoloso per le api e per gli insetti
impollinatori".
3. L'organismo di cui all'articolo 19 può autorizzare
l'uso di presìdi fitosanitari non pericolosi per le api e
definire le più opportune modalità d'uso.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o
ad adeguare quella esistente al fine di regolamentare il
periodo dei trattamenti con presìdi fitosanitari nocivi alla
vita delle api e degli insetti impollinatori, o di divieto del
loro utilizzo in relazione ai periodi di fioritura delle
piante coltivate.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni,
oltre al risarcimento del danno arrecato.
Capo V
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE. RILEVAZIONE DEI
DATI DI VENDITA, ACQUISTO ED IMPIEGO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
Art. 15.
(Attività di informazione e pubblicità).
1. La pubblicità dei prodotti fitosanitari è consentita
soltanto su pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e
deve riflettere fedelmente quanto riportato sulle etichette
approvate, incluse le prescrizioni per consentire un impiego
sicuro per la salute degli uomini e degli animali e per
l'ambiente. Il materiale informativo relativo ai prodotti
fitosanitari deve riportare il numero e la data di
registrazione degli stessi.
2. L'attività di informatore scientifico in materia di
prodotti fitosanitari, anche in rappresentanza di aziende
produttrici, distributrici o venditrici di prodotti
fitosanitari, è consentita esclusivamente ai possessori di
diplomi di laurea o di diplomi universitari conseguiti al
termine di corsi che prevedano il superamento di esami
riguardanti materie afferenti all'attività svolta nonché ad
agrotecnici e periti agrari, regolarmente iscritti nei
relativi albi professionali. L'attività di informazione di
natura pubblicitaria deve essere rivolta esclusivamente ai
soggetti abilitati al rilascio delle prescrizioni di cui
all'articolo 11, comma 2, ed ai responsabili degli esercizi di
vendita.
Art. 16.
(Programmi di formazione professionale).
1. Per le finalità della presente legge, nel rispetto
delle competenze loro attribuite, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono piani di
intervento in collaborazione con gli enti locali ed
organizzano sul loro territorio, in collegamento con i servizi
sanitari competenti al controllo delle derrate alimentari,
presìdi di supporto dell'impresa agricola e di controllo sul
commercio e l'impiego dei prodotti soggetti ad autorizzazione
destinati all'agricoltura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano promuovono apposite
iniziative di formazione tecnico-professionale agraria,
d'intesa con gli ordini professionali dei tecnici, le
organizzazioni professionali agrarie, le associazioni dei
produttori e le organizzazioni cooperative, relativamente alle
seguenti materie:
a) difesa fitopatologica, con particolare
riferimento alla lotta biologica, integrata e guidata;
b) nocività, con riferimento agli effetti nocivi
sull'uomo, sulla fauna e sull'ecosistema dei presìdi
fitosanitari;
c) normativa nazionale e regionale e regolamenti
vigenti in materia di produzione, commercializzazione, vendita
e uso dei presìdi fitosanitari.
3. Per la realizzazione degli interventi formativi gli
ordini professionali e le organizzazioni di cui al comma 2
devono avvalersi di docenti provenienti da università,
istituti tecnici e professionali agricoli, istituti di ricerca
e sperimentazione agraria ed esperti delle discipline affini
ai contenuti indicati, nonché tecnici esperti delle ditte
produttrici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano realizzano i programmi di formazione
tecnico-professionale agraria utilizzando gli appositi fondi
stanziati dall'Unione europea.
Capo VI
SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI
DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 17.
(Smaltimento dei contenitori usati).
1. I venditori di prodotti fitosanitari sono tenuti ad
accettare la restituzione dei contenitori usati di prodotti
fitosanitari, nonché le confezioni solo parzialmente
utilizzate; a tale fine i venditori trattengono all'atto della
vendita una cauzione pari al 10 per cento del prezzo di
listino, che è rimborsata all'atto della restituzione.
2. I venditori di prodotti fitosanitari, anche in forma
associata tra loro e con i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari o con i distributori, devono avvalersi
di centri di raccolta di contenitori vuoti e di confezioni
parzialmente utilizzate; tali centri devono essere autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
3. L'autorizzazione all'acquisto di cui all'articolo 10
costituisce documentazione idonea per il trasporto dei
prodotti fitosanitari, nonché di contenitori vuoti e
confezioni parzialmente utilizzate.
4. I contenitori usati e le confezioni solo parzialmente
utilizzate sono periodicamente ritirati dai centri di raccolta
di cui al comma 2 a cura dei titolari delle autorizzazioni
alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per
l'eventuale trattamento finalizzato alla riutilizzazione o per
il conferimento agli appositi centri di smaltimento.
5. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni, sono altresì definite le direttive tecniche
relative ai procedimenti di decontaminazione dei contenitori
vuoti per la riutilizzazione e la loro eventuale
declassificazione come rifiuti speciali, nonché dei
procedimenti di distruzione dei prodotti fitosanitari
inutilizzati e dei relativi imballaggi.
Capo VII
SPERIMENTAZIONI
Art. 18.
(Autorizzazioni alla sperimentazione).
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione di
cui al comma 3, comunicano almeno dieci giorni prima
dell'inizio delle prove sperimentali alla azienda sanitaria
locale ed al servizio fitosanitario territorialmente
competenti tutti i dati necessari per l'identificazione delle
aree e dei periodi di esecuzione delle prove, nonché copia
dell'autorizzazione e delle informazioni necessarie per
garantire espressamente la sicurezza sanitaria ed ambientale,
specificate nell'autorizzazione della prova sperimentale";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto
salvo l'obbligo di informare le autorità territoriali
competenti nei tempi prescritti, non si applicano agli
organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in
apposito elenco tenuto dal Ministero per le politiche
agricole, nonché agli enti ed agli organismi di cui
all'articolo 4, commi 5 e 7";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le derrate alimentari trattate a scopo
sperimentale:
a) non devono essere destinate all'alimentazione
dell'uomo e degli animali, fatto salvo il caso in cui il
prodotto utilizzato per la sperimentazione sia stato nel
frattempo autorizzato in Italia e siano fissati limiti massimi
di residui in sede comunitaria per gli impieghi sulle derrate
alimentari trattate;
b) possono essere destinate all'alimentazione
dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazione di cui
al comma 1, lettera b), purché espressamente previsto
dall'autorizzazione alla prova sperimentale;
c) possono essere destinate all'alimentazione
dell'uomo e degli animali nel caso in cui controlli analitici
sulle derrate trattate sperimentalmente effettuati dalle
aziende sanitarie locali competenti per territorio, con spese
a carico del titolare dell'autorizzazione alla
sperimentazione, dimostrino l'assenza di residui;
d) devono essere conservate separatamente dalle
derrate alimentari destinate al consumo;
e) devono essere smaltite in conformità alla
normativa vigente nel più breve tempo possibile".
Capo VIII
NORME FINALI
Art. 19.
(Razionalizzazione e riordino delle competenze in materia
di fitofarmaci).
1. Ai fini della razionalizzazione e di un maggiore
coordinamento delle funzioni espletate dalle amministrazioni,
dagli enti e dagli istituti competenti in materia di prodotti
fitosanitari, è istituito, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un organismo atto a
garantire l'attuazione delle disposizioni che regolano il
settore, il quale si avvale delle risorse già esistenti.
2. Al riordino delle funzioni delle amministrazioni, degli
enti e degli istituti di cui al comma 1 e all'istituzione
dell'organismo di cui al medesimo comma si provvede con
regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei
Ministri della sanità, delle politiche agricole e forestali e
dell'ambiente.
Art. 20.
(Norme regolamentari)
1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio
decreto alla regolamentazione della produzione, del trasporto,
del commercio, della vendita e dell'impiego dei prodotti
fitosanitari in armonia con i princìpi stabiliti dalla
presente legge e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni.
ALLEGATO A
(v. articolo 4)
ELENCO DEI PRODOTTI NON SOGGETTI AD
AUTORIZZAZIONE
Solfato di rame;
Zolfo;
Piretrine naturali;
Quassine naturali;
Bacillus thuringensis;
Feromoni (per lotta confusionale, monitoraggio o catture
di massa);
Bentoniti;
Farine di roccia;
Farine di alghe;
Silicato di sodio;
Trappole (cromotropiche, luminose, alimentari non
avvelenate con fitofarmaci);
Propoli (soluzione idroalcolica).