XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 72
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Capo I.
MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE
Art. 1.
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 55. - Il Parlamento federale si compone della
Camera dei deputati e del Senato delle Regioni.
Il Parlamento federale si riunisce in seduta comune dei
membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione federale".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione,
dopo la parola: "Repubblica" è inserita la seguente:
"federale".
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le
parole: "per seicentodiciotto" sono sostituite dalle seguenti:
"per quattrocentosessantatre".
Art. 3.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - Il Senato delle Regioni è composto da
senatori rappresentanti delle regioni e da sei senatori eletti
nella circoscrizione Estero".
Art. 4.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 58. - Fanno parte del Senato delle Regioni un
senatore per ogni milione o frazione superiore a 500.000
abitanti, eletto dal consiglio regionale. Nessuna regione può
avere un numero di senatori inferiore a tre, ad eccezione del
Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta, che ne ha uno.
Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate
con legge regionale.
Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la
posizione e il voto della rispettiva regione, salvo che nei
voti riguardanti le persone.
Il regolamento interno disciplina le modalità di
formazione e di espressione del voto delle rappresentanze
regionali, nonché le altre modalità di funzionamento del
Senato e delle sue commissioni".
Art. 5.
1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
Art. 6.
1. Al primo comma dell'articolo 60 della Costituzione, le
parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle
seguenti: "Senato delle Regioni".
Art. 7.
1. Al secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione,
dopo la parola: "Repubblica" è inserita la seguente:
"federale".
2. Il terzo comma dell'articolo 62 della Costituzione è
abrogato.
Art. 8.
1. Al secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione,
dopo la parola: "Parlamento" è inserita la seguente:
"federale".
Art. 9.
1. Ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 64 della
Costituzione dopo le parole: "Parlamento", "Costituzione" e
"Governo", è inserita la seguente: "federale".
Art. 10.
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 67. - Ogni membro del Parlamento federale
rappresenta la Repubblica federale ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato".
Art. 11.
1. Ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 68 della
Costituzione, dopo la parola: "Parlamento" è inserita la
seguente: "federale".
Art. 12.
1. All'articolo 69 della Costituzione, dopo la parola:
"Parlamento" è inserita la seguente: "federale".
Art. 13.
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dal
Parlamento federale e dai consigli regionali.
Il Parlamento federale ha competenza legislativa esclusiva
nelle seguenti materie:
a) leggi costituzionali federali e leggi di
revisione della Costituzione federale;
b) libertà e diritti fondamentali;
c) rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre
confessioni religiose;
d) elezioni della Camera dei deputati e del
Parlamento Europeo;
e) ordinamento degli organi e degli uffici
federali e del personale ad essi addetto;
f) relazioni internazionali: conclusione di
trattati ed alleanze nell'ambito delle competenze federali;
g) difesa;
h) ordinamento giudiziario e degli organi
ausiliari previsti dall'articolo 100;
i) diritto e procedura civile e penale;
l) ordinamento amministrativo, tributario e
contabile della Federazione;
m) passaporti ed estradizioni;
n) contabilità, bilancio di previsione e
rendiconto consuntivo della Federazione; moneta, pesi e
misure, attività finanziarie e credito in ambito federale;
o) tributi federali;
p) dogane, dazi e monopoli fiscali;
q) statistica federale;
r) disciplina generale della circolazione;
s) ricerca scientifica e tecnologica di interesse
federale; tutela della proprietà letteraria, artistica ed
intellettuale, marchi e brevetti;
t) espropriazioni per pubblica utilità per tutte
le materie di competenza federale".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 70-bis.- Il Parlamento federale può
dettare con legge quadro i princìpi fondamentali nelle
seguenti materie:
a) stato civile, anagrafe e documenti di
riconoscimento;
b) rifugiati ed apolidi;
c) armi ed esplosivi;
d) prevenzione degli abusi da parte di gruppi di
potere economico.
Il Parlamento federale può determinare con legge quadro i
princìpi fondamentali per l'adempimento dei compiti relativi
ai settori in cui la Federazione e le regioni collaborano ai
sensi del terzo comma dell'articolo 115".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 70-bis della Costituzione, è
inserito il seguente:
"Art. 70-ter.- La funzione legislativa nelle
materie spettanti alla Federazione è esercitata dalle due
Camere nei modi previsti dal presente articolo.
Le proposte di legge sono deliberate dalla Camera dei
deputati e sono trasmesse al Senato delle Regioni.
Il Senato delle Regioni, entro trenta giorni dal
ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un
terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della
proposta di legge costituzionale deliberata dalla Camera dei
deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la
proposta di legge è sottoposta a nuova deliberazione
definitiva della Camera dei deputati.
Il Senato delle Regioni può opporsi alla deliberazione
definitiva della Camera dei deputati soltanto a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla
deliberazione stessa.
Le leggi costituzionali federali, le leggi elettorali, le
leggi quadro di cui all'articolo 70-bis, le leggi di cui
all'articolo 115, terzo comma, le leggi di approvazione del
bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti tra la
Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento
della finanza pubblica sono deliberate da entrambe le
Camere".
Art. 16.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo federale,
a ciascun membro della Camera dei deputati, a ciascun membro
del Senato delle Regioni ed agli altri organi ed enti ai quali
sia conferita da legge costituzionale".
Art. 17.
1. Al terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione,
dopo la parola: "Governo" è inserita la seguente:
"federale".
Art. 18.
1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 73. - Le leggi federali sono promulgate dal
Presidente della Repubblica federale entro un mese
dall'approvazione da parte di entrambe le Camere ovvero dal
vano decorso dei termini di cui al terzo ed al quarto comma
dell'articolo 70-ter.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso".
Art. 19.
1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica federale
prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato,
chiedere una nuova deliberazione alle Camere. In tale ipotesi
si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo,
quarto e quinto dell'articolo 70-ter.
Qualora la proposta di legge sia nuovamente approvata,
questa deve essere promulgata".
Art. 20.
1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo la parola:
"legge", ovunque ricorra, è inserita la seguente:
"federale".
Art. 21.
1. All'articolo 76 della Costituzione, dopo la parola:
"Governo" è inserita la seguente: "federale".
Art. 22.
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 77. - Il Governo federale non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria.
Il Governo federale può adottare provvedimenti provvisori
con forza di legge nei soli casi di necessità ed urgenza
concernenti la sicurezza federale, calamità naturali,
l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare
immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di
atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata
tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità
della Repubblica federale per inadempimento di obblighi
comunitari.
Il Governo federale deve, il giorno stesso in cui lo
adotta, presentare il decreto alla Camera dei deputati, ovvero
ad entrambe le Camere ove questo riguardi materie di cui al
quinto comma dell'articolo 70-ter, chiedendone la
conversione in legge. Il Parlamento federale, anche se
sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque
giorni.
La conversione in legge dei decreti-legge è deliberata ai
sensi dell'articolo 70-ter.
Il Governo federale non può, mediante decreti, rinnovare
disposizioni di decreti non convertiti in legge, né
ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Il Parlamento federale è tenuto a deliberare sulla
conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. I regolamenti parlamentari attribuiscono
ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato delle
regioni i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione non sono convertiti
in legge. Il Parlamento federale può tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti".
Art. 23.
1. All'articolo 78 della Costituzione, dopo la parola:
"Governo", ovunque ricorra, è inserita la seguente:
"federale".
Art. 24.
1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le
parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti:
"della Camera dei deputati".
2. All'articolo 79 della Costituzione, dopo la parola:
"legge", ovunque ricorra, è inserita la seguente:
"federale".
Art. 25.
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 81. - Il Parlamento federale approva ogni anno i
bilanci di previsione annuale e pluriennale della Federazione
e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo federale.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci della Federazione devono rispettare il principio
dell'equilibrio economico globale. Gli emendamenti al disegno
di legge di approvazione del bilancio ed agli altri disegni di
legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica
sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di
bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori
entrate possono essere stabilite solo con legge federale. La
legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento
all'intero periodo di efficacia della legge medesima e nel
rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento
autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. Le
norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite
con legge federale. Le disposizioni di tale legge non possono
essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di
variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di
entrata".
Art. 26.
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica federale è
eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni
riuniti in seduta comune. Ai fini della sola elezione del
Presidente della Repubblica federale, le regioni sono
rappresentate, in aggiunta ai loro rappresentanti permanenti,
da altri cinque delegati speciali eletti dai consigli
regionali.
Ai fini dell'elezione del Presidente della Repubblica
federale i rappresentanti delle regioni si esprimono senza
vincolo di mandato.
L'elezione del Presidente della Repubblica federale
avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta
dell'Assemblea.
Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti".
Art. 27.
1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 84 della
Costituzione, dopo le parole: "Presidente della Repubblica" è
inserita la seguente: "federale".
Art. 28.
1. Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione,
dopo le parole: "Presidente della Repubblica" è inserita la
seguente: "federale".
2. Al secondo comma dell'articolo 85 della costituzione,
dopo la parola: "Parlamento" è inserita la seguente:
"federale".
Art. 29.
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 86. - Nel caso in cui il Presidente della
Repubblica federale non possa adempiere alle proprie funzioni,
è temporaneamente sostituito dal Presidente della Camera dei
deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica federale, il
Presidente del Senato delle Regioni indìce la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica federale entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione".
Art. 30.
1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale:
a) rappresenta la Repubblica federale italiana;
b) può inviare messaggi alle Camere;
c) indìce le elezioni della Camera dei
deputati;
d) promulga le leggi federali ed emana i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti;
e) indìce il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione federale;
f) accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa
autorizzazione, ove occorra, del Parlamento federale;
g) ha il comando delle Forze armate; dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere;
h) presiede il Consiglio superiore della
magistratura;
i) conferisce le onorificenze della Repubblica
federale;
l) concede la grazia e l'indulto".
Art. 31.
1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica federale può, sentito il
suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati".
Art. 32.
1. Al primo comma dell'articolo 89 della Costituzione,
dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica", è inserita
la seguente: "federale".
2. Al secondo comma dell'articolo 89 della Costituzione,
le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "Primo Ministro".
Art. 33.
1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica federale non
è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle
proprie funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione federale o allo statuto delle
regioni.
Nei casi di cui al primo comma è messo in stato d'accusa
dal Parlamento federale in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti".
Art. 34.
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 91. - Prima di assumere il proprio incarico, il
Presidente della Repubblica federale presta il seguente
giuramento dinanzi al Parlamento federale in seduta comune:
"Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di
rispettare i diritti e le prerogative delle singole regioni,
di osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie
forze al perseguimento del benessere materiale e spirituale
delle popolazioni che compongono la Repubblica federale,
operando secondo coscienza e giustizia in ogni
circostanza"".
Art. 35.
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo federale è composto dal Primo
Ministro e dai Ministri federali".
Art. 36.
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 93. - Il Primo Ministro è designato dal
Presidente della Repubblica federale ed è eletto a maggioranza
assoluta dei componenti della Camera dei deputati.
Ove non sia raggiunta la maggioranza prescritta dal primo
comma, si procede ad un nuovo scrutinio, a seguito del quale
risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.
Ove nel corso del primo o secondo scrutinio sia stata
raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei
deputati, il Presidente della Repubblica federale nomina
l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo
Ministro colui che ha ottenuto al terzo scrutinio il maggior
numero di voti ovvero procedere allo scioglimento della Camera
dei deputati".
Art. 37.
1. Dopo l'articolo 93 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 93-bis.- Il Presidente della Repubblica
federale nomina e revoca i Ministri federali su proposta del
Primo Ministro.
Il Primo Ministro ed i Ministri federali prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica
federale".
Art. 38.
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Il Governo federale deve avere la fiducia
della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al
Governo federale solo eleggendo un nuovo Primo Ministro.
L'elezione può avvenire solo a distanza di tre giorni
dalla presentazione della mozione di sfiducia motivata
contenente l'indicazione del nome del nuovo Primo Ministro,
sottoscritta da almeno un terzo dei membri della Camera dei
deputati.
Nel caso di cui al quarto comma, la Camera dei deputati è
riunita entro otto giorni per l'elezione del nuovo Primo
Ministro.
Ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della
Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale
nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario, può
nominare Primo Ministro colui che ha riportato il maggior
numero di suffragi al terzo scrutinio ovvero procedere allo
scioglimento della Camera dei deputati".
Art. 39.
1. Dopo l'articolo 94 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 94-bis.- Il voto contrario della Camera
dei deputati ovvero del Senato delle regioni nei casi di cui
all'articolo 70-ter, commi terzo, quarto e quinto, su
una proposta del Governo federale non importa obbligo di
dimissioni.
Il Primo Ministro in carica può chiedere che la Camera dei
deputati esprima la propria fiducia al Governo federale anche
per conseguire con tale procedura l'approvazione di un disegno
di legge.
Se la proposta non ottiene il consenso della maggioranza
dei membri della Camera dei deputati, il Primo Ministro può
chiedere al Presidente della Repubblica federale di sciogliere
la Camera e di indire nuove elezioni".
Art. 40.
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 95. - Il Primo Ministro definisce le linee
direttive della politica del Governo federale e ne è
politicamente responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo
coordinando l'attività dei Ministri federali.
Nel quadro delle linee direttrici comuni, ogni Ministro
federale dirige personalmente il proprio Dicastero e ne è
responsabile.
L'ordinamento del Governo federale, il numero dei
Ministeri e la loro organizzazione sono determinati con legge
federale.
Le funzioni di Ministro federale sono incompatibili con
l'appartenenza ad una delle due Camere".
Art. 41.
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 96. - Il Primo Ministro ed i Ministri federali,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera
dei deputati".
Art. 42.
1. All'articolo 97 della Costituzione sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Per il conferimento delle più alte cariche federali, si
adotta un criterio che vede, in un rapporto adeguato, tali
cariche assegnate a dirigenti provenienti da tutte le regioni
della Repubblica federale.
La legge federale determina le modalità di attuazione dei
princìpi stabiliti dal presente articolo".
Art. 43.
1. Al primo comma dell'articolo 98 della Costituzione, le
parole: "della Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "della
Repubblica federale".
2. Al secondo comma dell'articolo 98 della Costituzione,
dopo la parola: "Parlamento" è inserita la seguente:
"federale".
Art. 44.
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
Art. 45.
1. Ai commi secondo e terzo dell'articolo 100 della
Costituzione, dopo la parola: "Governo" è inserita la
seguente: "federale".
2. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione,
la parola: "Stato" è sostituita dalla seguente:
"Federazione".
Art. 46.
1. Al secondo comma dell'articolo 104 della Costituzione,
dopo le parole: "Presidente della Repubblica" è inserita la
seguente: "federale".
Art. 47.
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 114. - Fermo restando il diritto di
autodeterminazione, le seguenti regioni: Piemonte, Vallée
d'Aoste/Valle d'Aosta, Lombardia, Sudtirol/Sudtirolo,
Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna, costituiscono la Repubblica federale fondata sul
principio della sussidarietà".
Art. 48.
1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 115. - Alla Federazione competono tutti i poteri
che le sono conferiti dalla Costituzione.
Le regioni esercitano autonomamente tutti i poteri e le
funzioni che non sono espressamente attribuiti o comunque
delegati alla Federazione o agli organi dell'Unione
europea.
La Federazione e le regioni collaborano nei seguenti
settori:
a) istruzione universitaria;
b) ordinamenti delle libere professioni;
c) programmazione economica federale;
d) sicurezza pubblica interna ed esterna;
e) trasporti e comunicazioni di interesse
federale;
f) poste e telecomunicazioni di interesse
federale;
g) opere pubbliche di interesse federale".
Art. 49.
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 116. - La Sicilia, la Sardegna, il Trentino, il
Sudtirol/Sudtirolo, il Friuli-Venezia Giulia e la Vallée
d'Aoste/Valle d'Aosta disciplinano le particolari condizioni
storiche, etniche, culturali e linguistiche delle proprie
popolazioni con statuti speciali".
Art. 50.
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117. - Le regioni esercitano la potestà
legislativa nelle materie non espressamente riservate alla
Federazione dalla Costituzione federale".
Art. 51.
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione, è inserito il
seguente:
"Art. 117-bis.- Le regioni possono stipulare
accordi con altre regioni, con altri Stati, ovvero con altri
enti territoriali esteri nelle materie di loro competenza.
Degli accordi di cui al primo comma devono essere
informate le autorità federali in uno spirito di leale
collaborazione".
Art. 52.
1. Dopo l'articolo 117-bis della Costituzione, è
inserito il seguente:
"Art. 117-ter.- Le regioni sono rappresentate
presso l'Unione europea, con la quale intrattengono rapporti
diretti.
Le regioni partecipano alla formazione della posizione dei
rappresentanti dello Stato federale presso gli organi
dell'Unione europea.
Le regioni danno attuazione alle direttive dell'Unione
europea nelle materie di loro competenza".
Art. 53.
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 118. - Tutte le funzioni amministrative non
espressamente riservate alla Federazione spettano alle regioni
od ai Comuni.
Sono riservate alla Federazione le funzioni amministrative
relative alla giustizia, difesa, sicurezza pubblica federale,
finanze e tributi federali, servizi pubblici svolti dalla
Federazione.
Le funzioni amministrative in esecuzione delle leggi
federali sono esercitate dalle regioni come materia di propria
competenza attraverso le amministrazioni regionali e
comunali.
Le funzioni amministrative dei comuni sono determinate
dalla legge regionale, secondo criteri di autonomia e di
sussidiarietà.
Il Governo federale, con l'assenso del Senato delle
regioni, può adottare le misure necessarie per obbligare la
regione ad adempiere ai doveri previsti dalla presente
Costituzione".
Art. 54.
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 119. - La Federazione e le regioni provvedono
separatamente alle spese relative ai compiti loro propri.
Qualora le regioni operino per conto della Federazione,
quest'ultima sostiene le relative spese.
Le regioni hanno propria potestà impositiva.
La Federazione e le regioni ripartiscono tra di loro il
gettito dei tributi erariali, nella misura stabilita con legge
costituzionale.
La legge di cui al quarto comma stabilisce quali tributi
siano, rispettivamente, di competenza della Federazione e
quali di competenza delle regioni, nonché quali tributi siano
oggetto di riparto fra Federazione e regioni ed in quale
misura ciò debba avvenire.
Il prelievo fiscale è effettuato separatamente dalla
Federazione e dalle regioni per i tributi di rispettiva
competenza.
I tributi oggetto di riparto sono prelevati dal percettore
della quota maggiore e devoluti trimestralmente al percettore
della quota minore, per la restante quota.
I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte sui
consumi regolate da leggi federali, compresi l'importo sulle
importazioni ed i contributi da corrispondere nel quadro
dell'Unione europea, sono amministrati dagli uffici finanziari
federali.
Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate la
Federazione e le regioni istituiscono un fondo perequativo il
cui ammontare è concordato tra le stesse in misura non
superiore a quanto necessario per compensare la minore
capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto
alla media federale per abitante.
Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle
Regioni di minore entità demografica per compensare le
maggiori spese per abitante.
Ai Comuni sono attribuiti tributi propri, quote del
gettito dei tributi erariali prodotti nel rispettivo
territorio e fondi trasferiti dai bilanci regionali idonei ad
assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio
federale. Le relative modalità sono stabilite con legge
regionale.
Le regioni hanno un proprio demanio e patrimonio".
Art. 55.
1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio
regionale, la giunta ed il suo presidente.
La regione può presentare proposte di legge alla Camera
dei deputati.
Il funzionamento degli organi regionali è regolato dallo
statuto regionale e dal regolamento interno".
Art. 56.
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 122. - Nessuno può appartenere contemporaneamente
ad un consiglio regionale e alla Camera dei deputati o ad un
altro consiglio regionale. La determinazione delle altre cause
di incompatibilità e di ineleggibilità è riservata alla legge
regionale.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione del
consiglio regionale di appartenenza, nessun consigliere
regionale può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che
in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza".
Art. 57.
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 123. - Ogni regione adotta uno statuto il quale,
nel rispetto dei princìpi della Costituzione federale, del
principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei
cittadini, detta le norme fondamentali relative all'assetto
costituzionale della regione.
Lo statuto è approvato con legge costituzionale
regionale".
Art. 58.
1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 124. - Il presidente della giunta regionale
dirige le funzioni amministrative decentrate dalla Federazione
alla regione di cui all'articolo 118, e ne è responsabile di
fronte al Governo federale.
Interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri
ogniqualvolta vengano trattate questioni riguardanti la
regione".
Art. 59.
1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della regione è esercitato, nei casi, nei
limiti e con le modalità stabiliti con legge regionale.
Nella regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito
dalla legge federale. Possono essere istituite sezioni con
sede diversa dal capoluogo della regione".
Art. 60.
1. L'articolo 126 della Costituzione è abrogato.
Art. 61.
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 127. - Il Governo federale, quando ritenga che
una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la
competenza della regione, può, entro un mese dalla
pubblicazione, promuovere la questione di legittimità davanti
alla Corte costituzionale federale.
Il presidente della regione, quando ritenga che una legge
federale ecceda la competenza della Federazione, può, entro un
mese dalla pubblicazione, promuovere la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale federale".
Art. 62.
1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 128. - I comuni sono enti autonomi
rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta
autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie".
Art. 63.
1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.
Art. 64.
1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti dei
comuni e degli altri enti locali è esercitato secondo modalità
stabilite con legge regionale".
Art. 65.
1. L'articolo 131 della Costituzione è abrogato.
Art. 66.
1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 132. - Due o più regioni possono, con legge
costituzionale regionale, disporre la propria fusione, quando
ne facciano richiesta tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e
la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni di ogni regione interessata.
Si può, con referendum e con legge federale, sentiti
i consigli regionali, consentire che i comuni che ne facciano
richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad
un'altra".
Art. 67.
1. L'articolo 133 della Costituzione è abrogato.
Art. 68.
1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 134. - La Corte costituzionale federale
giudica:
a) sull'interpretazione della Costituzione
federale e, in via incidentale, sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, della Federazione e delle regioni;
b) in caso di contrasto sui limiti della potestà
legislativa della Federazione e delle singole regioni;
c) sugli obblighi reciproci tra la Federazione e
le regioni;
d) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dei
diversi organi federali e su quelli tra autorità federali e
regionali, nonché sui conflitti di attribuzione tra le
regioni;
e) sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica federale".
Art. 69.
1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale federale è
composta da dieci giudici eletti per metà da ciascuno dei due
rami del Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni
superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati con venti
anni di esercizio effettivo della professione.
I giudici della Corte costituzionale federale sono
nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno dal giorno del
giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine di cui al secondo comma il
giudice costituzionale federale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte costituzionale federale elegge fra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge federale,
il presidente, che rimane in carica per un triennio ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
Il presidente è eletto alternativamente fra i componenti
nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato delle
Regioni.
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale federale è
incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico o privato e
con l'esercizio di qualsiasi professione.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
federale intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte
costituzionale federale, undici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla
Camera dei deputati, che il Parlamento compila ogni cinque
anni, mediante elezione, con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari".
Art. 70.
1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 136. - Quando la Corte costituzionale federale
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge
o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
Sui ricorsi di legittimità costituzionale proposti dalle
regioni contro le leggi federali o dal Governo federale contro
le leggi regionali la Corte decide entro tre mesi.
La decisione della Corte costituzionale federale è
pubblicata e comunicata alle Camere e ai consigli regionali
interessati".
Art. 71.
1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 137. - Le forme ed i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di
indipendenza dei giudici della Corte costituzionale federale
sono stabiliti con legge costituzionale federale. Con legge
federale sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione ed il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale federale
non è ammessa alcuna impugnazione".
Art. 72.
1. Al primo comma dell'articolo 138 della Costituzione,
dopo le parole: "della Costituzione" è inserita la seguente:
"federale" e dopo le parole: "leggi costituzionali" è inserita
la seguente: "federali".
Art. 73.
1. L'articolo 139 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 139. - La forma di Repubblica federale non può
essere oggetto di revisione costituzionale".
Capo II.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 74.
1. Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
regionali, le regioni continuano a legiferare nelle singole
materie già di propria competenza.
2. Le regioni, in corrispondenza delle nuove materie di
propria competenza, succedono, nell'ambito del proprio
territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali
della Federazione.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica federale,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
singoli statuti regionali, su proposta del Governo federale e
d'intesa con la regione interessata, sono determinati i beni
ed i diritti di cui al comma 2 e le modalità per la consegna
dei beni stessi, sentite le speciali commissioni paritetiche
istituite presso ciascuna regione, composte da sei membri di
cui, rispettivamente, tre in rappresentanza della Federazione
e tre in rappresentanza della regione.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica
indìce le elezioni della Camera dei deputati.
5. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati
sono prorogati i poteri delle Camere precedenti.
6. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale, i nuovi statuti regionali sono approvati dalle
assemblee costituenti delle singole regioni, i membri delle
quali sono eletti sulla base del metodo proporzionale, secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dai rispettivi consigli
regionali.