XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 53




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agevolazioni).

        1. Ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale mediante assunzione di lavoratori italiani residenti all'estero ovvero di lavoratori stranieri di origine italiana con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito d'imposta nella misura di lire 800 mila mensile per ciascun lavoratore assunto. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, anche stagionale, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale del comparto.
        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo massimo di tre anni, esclusivamente in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 400 mila mensili per i datori di lavoro che mettono a disposizione, per un periodo di tre anni, uno o più alloggi a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini stranieri di origine italiana assunti alle proprie dipendenze.
        4. Ai lavoratori italiani residenti all'estero ovvero ai lavoratori stranieri di origine italiana che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro, o in uno di quelli limitrofi, spetta una detrazione per le spese di affitto della casa destinata ad abitazione, per una durata massima di tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

                a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

                b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.

        5. Il numero dei lavoratori stranieri di origine italiana assunti ai sensi della presente legge concorre alla determinazione delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed è assegnato in via prioritaria in base alle richieste da parte delle regioni pervenute all'anagrafe di cui all'articolo 21, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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