XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 53
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni).
1. Ai datori di lavoro che incrementano la base
occupazionale mediante assunzione di lavoratori italiani
residenti all'estero ovvero di lavoratori stranieri di origine
italiana con contratto di lavoro a tempo indeterminato è
concesso un credito d'imposta nella misura di lire 800 mila
mensile per ciascun lavoratore assunto. Per le assunzioni di
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, anche
stagionale, il credito d'imposta di cui al periodo precedente
spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle previste dal contratto collettivo nazionale del
comparto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente
articolo, che non concorre alla formazione del reddito e del
valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di
cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e per un periodo massimo di tre anni, esclusivamente in
compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato
di lire 400 mila mensili per i datori di lavoro che mettono a
disposizione, per un periodo di tre anni, uno o più alloggi a
favore dei cittadini italiani residenti all'estero e dei
cittadini stranieri di origine italiana assunti alle proprie
dipendenze.
4. Ai lavoratori italiani residenti all'estero ovvero ai
lavoratori stranieri di origine italiana che hanno trasferito
o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro, o
in uno di quelli limitrofi, spetta una detrazione per le spese
di affitto della casa destinata ad abitazione, per una durata
massima di tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non
supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera
lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.
5. Il numero dei lavoratori stranieri di origine italiana
assunti ai sensi della presente legge concorre alla
determinazione delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ed è assegnato in via prioritaria in base
alle richieste da parte delle regioni pervenute all'anagrafe
di cui all'articolo 21, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dalla presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.