XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 49
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione della
finanza pubblica, le consultazioni elettorali previste per il
rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei
consigli regionali, provinciali e comunali e per i
referendum possono avere luogo contemporaneamente. Le
operazioni di voto devono tenersi o nel primo semestre
dell'anno, in un periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15
luglio, o nel secondo semestre dell'anno, in un periodo
compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.