XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 49




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione della finanza pubblica, le consultazioni elettorali previste per il rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali e per i referendum possono avere luogo contemporaneamente. Le operazioni di voto devono tenersi o nel primo semestre dell'anno, in un periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 luglio, o nel secondo semestre dell'anno, in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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