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1. Al fine di favorire la
soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso
alla procreazione
medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le
modalità previste dalla
presente legge, che assicura
i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il
concepito. |
Identico. |
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2. Il ricorso alla
procreazione medicalmente
assistita è consentito
qualora non vi siano altri
metodi terapeutici efficaci
per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità. |
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1. Il Ministro della
salute, sentito il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, può promuovere
ricerche sulle cause
patologiche, psicologiche,
ambientali e sociali dei
fenomeni della sterilità e
della infertilità e favorire
gli interventi necessari per
rimuoverle nonché per ridurne
l'incidenza, può incentivare
gli studi e le ricerche sulle
tecniche di crioconservazione
dei gameti e può altresì
promuovere campagne di
informazione e di prevenzione
dei fenomeni della sterilità
e della infertilità. |
1. Identico. |
|
2. Per le finalità di
cui al comma 1 è autorizzata
la spesa massima di 2 milioni
di euro a decorrere dal
2002. |
2. Per le finalità di
cui al comma 1 è autorizzata
la spesa massima di 2 milioni
di euro a decorrere dal
2004. |
| 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente | 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente |
|
riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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1. Al primo comma
dell'articolo 1 della legge
29 luglio 1975, n. 405, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti lettere: |
Identico. |
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"d-bis)
l'informazione e l'assistenza
riguardo ai problemi della
sterilità e della infertilità
umana, nonché alle tecniche
di procreazione medicalmente
assistita; d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare". 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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1. Il ricorso alle
tecniche di procreazione
medicalmente assistita è
consentito solo quando sia
accertata l'impossibilità di
rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione
ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di
infertilità inspiegate
documentate da atto medico
nonché ai casi di sterilità o
di infertilità da causa
accertata e certificata da
atto medico. |
Identico. |
|
2. Le tecniche di
procreazione medicalmente
assistita sono applicate in
base ai seguenti princìpi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. |
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1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4,
comma 1, possono accedere
alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita coppie
di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o
conviventi, in età
potenzialmente fertile,
entrambi viventi. |
Identico. |
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| 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma |
Identico. |
|
e quelle concernenti il
grado di invasività delle
tecniche nei confronti della
donna e dell'uomo devono
essere fornite per ciascuna
delle tecniche applicate e in
modo tale da garantire il
formarsi di una volontà
consapevole e consapevolmente
espressa. 2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. 4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. 5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge. |
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| 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e |
Identico. |
|
delle tecniche di
procreazione medicalmente
assistita. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1. |
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1. I nati a seguito
dell'applicazione delle
tecniche di procreazione
medicalmente assistita hanno
lo stato di figli legittimi o
di figli riconosciuti della
coppia che ha espresso la
volontà di ricorrere alle
tecniche medesime ai sensi
dell'articolo 6. |
Identico. |
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1. Qualora si ricorra a
tecniche di procreazione
medicalmente assistita di
tipo eterologo in violazione
del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3, il
coniuge o il convivente il
cui consenso è ricavabile da
atti concludenti non può
esercitare l'azione di
disconoscimento della
paternità nei casi previsti
dall'articolo 235, primo
comma, numeri 1) e 2), del
codice civile, né
l'impugnazione di cui
all'articolo 263 dello stesso
codice. |
Identico. |
|
2. La madre del nato a
seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione
medicalmente assistita non
può dichiarare la volontà di
non essere nominata, ai sensi
dell'articolo 30, comma 1,
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396. |
|
3. In caso di
applicazione di tecniche di
tipo eterologo in violazione
del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3, il
donatore di gameti non
acquisisce alcuna relazione
giuridica parentale con il
nato e non può far valere nei
suoi confronti alcun diritto
né essere titolare di
obblighi. |
|
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE |
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE |
|
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|
1. Gli interventi di
procreazione medicalmente
assistita sono realizzati
nelle strutture pubbliche e
private autorizzate dalle
regioni e iscritte al
registro di cui all'articolo
11. |
Identico. |
|
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano definiscono con
proprio atto, entro tre mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge: a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; b) le caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. |
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1. E' istituito, con
decreto del Ministro della
salute, presso l'Istituto
superiore di sanità, il
registro nazionale delle
strutture |
1. Identico. |
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autorizzate
all'applicazione delle
tecniche di procreazione
medicalmente assistita, degli
embrioni formati e dei nati a
seguito dell'applicazione
delle tecniche medesime. |
|
2. L'iscrizione al
registro di cui al comma 1 è
obbligatoria. |
2. Identico. |
|
3. L'Istituto
superiore di sanità raccoglie
e diffonde, in collaborazione
con gli osservatori
epidemiologici regionali, le
informazioni necessarie al
fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità
delle tecniche di
procreazione medicalmente
assistita adottate e dei
risultati conseguiti. |
3. Identico. |
|
4. L'Istituto
superiore di sanità raccoglie
le istanze, le informazioni,
i suggerimenti, le proposte
delle società scientifiche e
degli utenti riguardanti la
procreazione medicalmente
assistita. |
4. Identico. |
|
5. Le strutture di cui
al presente articolo sono
tenute a fornire agli
osservatori epidemiologici
regionali e all'Istituto
superiore di sanità i dati
necessari per le finalità
indicate dall'articolo 15
nonché ogni altra
informazione necessaria allo
svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da
parte delle autorità
competenti. |
5. Identico. |
|
6. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo,
determinato nella misura
massima di 154.937 euro a
decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
6. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo,
determinato nella misura
massima di 154.937 euro a
decorrere dall'anno
2004, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
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|
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|
| 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei |
Identico. |
|
alla coppia richiedente,
in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4,
comma 3, è punito con la
sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a
600.000 euro. 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. |
|
8. Non sono punibili
l'uomo o la donna ai quali
sono applicate le tecniche
nei casi di cui ai commi 1,
2, 4 e 5. 9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7. 10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata. |
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MISURE DI TUTELA |
MISURE DI TUTELA |
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1. E' vietata qualsiasi
sperimentazione su ciascun
embrione umano. |
Identico. |
|
2. La ricerca clinica
e sperimentale su ciascun
embrione umano è consentita a
condizione che si perseguano
finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche
ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo
sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie
alternative. |
|
3. Sono, comunque,
vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità |
|
diagnostiche e
terapeutiche, di cui al comma
2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. 4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. |
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|
1. E' vietata la
crioconservazione e la
soppressione di embrioni,
fermo restando quanto
previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194. |
Identico. |
|
2. Le tecniche di
produzione degli embrioni,
tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di
quanto previsto dall'articolo
7, comma 3, non devono creare
un numero di embrioni
superiore a quello
strettamente necessario ad un
unico e contemporaneo
impianto, comunque non
superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data |
|
del trasferimento, da
realizzare non appena
possibile. 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. |
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DISPOSIZIONI FINALI E |
DISPOSIZIONI FINALI E |
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1. L'Istituto superiore
di sanità predispone, entro
il 28 febbraio di ciascun
anno, una relazione annuale
per il Ministro della salute
in base ai dati raccolti ai
sensi dell'articolo 11, comma
5, sull'attività delle
strutture autorizzate, con
particolare riferimento alla
valutazione epidemiologica
delle tecniche e degli
interventi effettuati. |
Identico. |
|
2. Il Ministro della
salute, sulla base dei dati
indicati al comma 1, presenta
entro il 30 giugno di ogni
anno una relazione al
Parlamento sull'attuazione
della presente legge. |
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1. Il personale sanitario
ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie non è
tenuto a prendere parte alle
procedure per l'applicazione
delle tecniche di
procreazione medicalmente
assistita disciplinate dalla
presente legge quando sollevi
obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione. La
dichiarazione dell'obiettore
deve essere comunicata entro
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge al direttore
dell'azienda unità sanitaria
locale o dell'azienda
ospedaliera, nel caso di
personale dipendente, al
direttore sanitario, nel caso
di personale dipendente da
strutture private autorizzate
o accreditate. |
Identico. |
|
2. L'obiezione può
essere sempre revocata o
venire proposta anche al di
fuori dei termini di cui al
comma 1, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto
dopo un mese dalla sua
presentazione agli organismi
di cui al comma 1. 3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento. |
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|
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|
1. Le strutture e i
centri iscritti nell'elenco
predisposto presso l'Istituto
superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza del Ministro
della sanità del 5 marzo
1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1997, sono
autorizzati ad applicare le
tecniche di procreazione
medicalmente assistita, nel
rispetto delle disposizioni
della presente legge, fino al
nono mese successivo alla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
Identico. |
| 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, |
|
le strutture e i centri di
cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della salute un
elenco contenente
l'indicazione numerica degli
embrioni prodotti a seguito
dell'applicazione di tecniche
di procreazione medicalmente
assistita nel periodo
precedente la data di entrata
in vigore della presente
legge, nonché, nel rispetto
delle vigenti disposizioni
sulla tutela della
riservatezza dei dati
personali, l'indicazione
nominativa di coloro che
hanno fatto ricorso alle
tecniche medesime a seguito
delle quali sono stati
formati gli embrioni. La
violazione della disposizione
del presente comma è punita
con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
25.000 a 50.000 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2. |
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1. Al fine di favorire
l'accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente
assistita da parte dei
soggetti di cui all'articolo
5, presso il Ministero della
salute è istituito il Fondo
per le tecniche di
procreazione medicalmente
assistita. Il Fondo è
ripartito tra le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano sulla base di
criteri determinati con
decreto del Ministro della
salute, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
1. Identico. |
|
2. Per la dotazione
del Fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di
3,4 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 6,8
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003. |
2. Per la dotazione
del Fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 6,8
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. |
| 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento | 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento |
|
iscritto, ai fini
del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
iscritto, ai fini
del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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