XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A-bis




TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)


Capo I

FINALITA'


Articolo. 1.

(Finalità).

          1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, di trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).


Capo II

ACCESSO ALLE TECNICHE


Articolo. 2.

(Accesso alle tecniche).

          1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano espresso consenso informato di cui all'articolo 4.

(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).


Articolo. 3.

(Requisiti soggettivi).

          1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate, ai sensi dell'articolo 8. Alla richiesta può associarsi, purché maggiorenne, il coniuge ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).


            (*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 3, 15 e 16 del testo della Commissione.

Articolo. 4.

(Consenso informato).

          1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 3 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.
          2. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura di cui all'articolo 8 della presente legge, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione delle tecniche deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).


Articolo. 5.

(Linee guida).

          1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
          2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
          3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

(Alternativo all'articolo 7 del testo della
Commissione).


Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DEL NASCITURO


Articolo. 6.

(Stato giuridico del nato).

          1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 7.

(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).


Articolo. 7.

(Disconoscimento della paternità).

          1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, non sono ammesse l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.
          2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.

(Alternativo all'articolo 9 del testo della
Commissione).


Capo IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA


Articolo. 8.

(Strutture autorizzate).

          1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni ed iscritte al registro di cui all'articolo 9.
          2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti:

              a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

              b) le caratteristiche del personale delle strutture;
              c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

              d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi erogati;

              e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale sull'embrione limitatamente ai casi di cui all'articolo 11.

(Alternativo all'articolo 10 del testo della
Commissione).


Articolo. 9.

(Registro).

          1. E' istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
          2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
          3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
          4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
          5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 17 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

(Alternativo all'articolo 11 del testo della
Commissione).


Articolo. 10.

(Donazione di gameti).

          1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta anni.
          2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti di cui all'articolo 11 provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 18.
          4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.
          5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.


Articolo. 11.

(Centri di raccolta e conservazione
di gameti e di embrioni).

          1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro.
          2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

              a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoche delle stesse;

              b) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri di cui al presente articolo;

              c) le modalità di conservazione dei gameti;

              d) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate;

              e) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c);

              f) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

          3. La conservazione degli embrioni derivanti dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentita per un massimo di cinque anni nei centri di cui al presente articolo. Entro tale termine, i soggetti di cui all'articolo 3 che non desiderino utilizzare gli embrioni medesimi per una gravidanza possono:

              a) richiedere al centro la distruzione degli embrioni;

              b) consentire l'utilizzazione degli embrioni, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna, previa rinuncia al riconoscimento del nascituro;

              c) autorizzare l'uso degli embrioni nell'ambito di ricerche cliniche e sperimentali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16.
          4. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la riservatezza dei soggetti coinvolti.
          5. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 17 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.


Articolo. 12.

(Divieti).

          1. Sono vietati:

              a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 3;

              b) ogni forma di remunerazione diretta od indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per le cessioni di gameti o di embrioni. Sono altresì vietate ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni nonché qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

              c) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

              d) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;

              e) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 8 o la donazione e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 11 o la donazione effettuata a favore di un soggetto la cui identità sia nota al donatore.

          2. E' vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, nonché di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tale senso è nullo.


Articolo. 13.

(Divieto di clonazione umana).

          1. Ai fini previsti dalla presente legge si intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.
          2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.


Capo V

SANZIONI


Articolo. 14.

(Sanzioni penali).

          1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 3 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.000 euro a 25.000 euro.
          2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e d), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.000 euro a 103.000 euro.
          3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.
          4. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni e con la multa, da 2.000 euro a 10.000 euro.
          5. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 4, lettere a), b) e c), è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
          6. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 4, lettera d), è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
          7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

(Alternativo all'articolo 12 del testo della
Commissione).


Articolo. 15.

(Sanzioni amministrative).

          1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 8 o dei centri di cui all'articolo 11 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 203.000 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.
          2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate di cui all'articolo 8 o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 11 o esegua ricerche chimiche e sperimentali sugli embrioni di cui al citato articolo 11, comma 3, lettera c), in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 11, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro, nonché con la cancellazione dall'albo professionale.
          3. L'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge, nonché l'accettazione della donazione di gameti in centri diversi da quelli di cui all'articolo 11, sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.


Capo VI

MISURE DI TUTELA
DELL'EMBRIONE


Articolo. 16.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

          1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.
          2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi embrioni, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
          3. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e).
          4. Sono, comunque, vietati:

              a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

              b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali;

              c) interventi di scissione precoce dell'embrione o disectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

              d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

(Alternativo all'articolo 13 del testo della
Commissione).

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo. 17.

(Relazione del Parlamento).

          1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
          2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

(Alternativo all'articolo 14 del testo della
Commissione).


Articolo. 18.

(Tutela della riservatezza).

          1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.
          2. Le operazioni relative alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.
          3. In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, l'identità del donatore, può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato.


Articolo. 19.

(Copertura finanziaria).

          1. Per le attività relative agli articoli 8 e 11 il cui onere è valutato rispettivamente in 1.032.914 euro ed in 4.131.655 euro annui, a decorrere dal 2002, è autorizzata la spesa di 5.164.569 euro annui a decorrere dall'esercizio 2002.
          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5.164.569 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Alternativo all'articolo 17 del testo della
Commissione).



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