XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A-bis
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Capo I
FINALITA'
Articolo. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina le tecniche e gli
interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in
vitro, di prelievo, di trasferimento e conservazione di gameti
o embrioni umani.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).
Capo II
ACCESSO ALLE TECNICHE
Articolo. 2.
(Accesso alle tecniche).
1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito ai soggetti di cui all'articolo 3 che
abbiano espresso consenso informato di cui all'articolo 4.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).
Articolo. 3.
(Requisiti soggettivi).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la
maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle
strutture autorizzate, ai sensi dell'articolo 8. Alla
richiesta può associarsi, purché maggiorenne, il coniuge
ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere
nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile,
secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente
legge.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).
(*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con
apposita indicazione in calce, il carattere alternativo
dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della
Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione.
Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 3, 15 e
16 del testo della Commissione.
Articolo. 4.
(Consenso informato).
1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il
medico, anche avvalendosi della figura professionale dello
psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui
all'articolo 3 sui metodi e sui possibili effetti collaterali
sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle
tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi
dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze
giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è
riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal
presente comma e quelle concernenti il grado di invasività
delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite
per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da
assicurare la formazione di una volontà consapevole e
validamente espressa.
2. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al
medico responsabile della struttura di cui all'articolo 8
della presente legge, secondo modalità definite con decreto
dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione
delle tecniche deve intercorrere un termine non inferiore a
sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei
soggetti indicati dal presente comma fino al momento della
fecondazione dell'ovulo.
(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).
Articolo. 5.
(Linee guida).
1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore
di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per
tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno
ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica,
con le medesime procedure di cui al comma 1.
(Alternativo all'articolo 7 del testo della
Commissione).
Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DEL NASCITURO
Articolo. 6.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o
acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai
sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la
volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le
disposizioni dell'articolo 7.
(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).
Articolo. 7.
(Disconoscimento della paternità).
1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o
riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, non sono ammesse
l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi
dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del
riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo
codice, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è
ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero
3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è
ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il
concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione
alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di
cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del
codice civile è consentita qualora ricorra la stessa
circostanza di cui al periodo precedente.
(Alternativo all'articolo 9 del testo della
Commissione).
Capo IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Articolo. 8.
(Strutture autorizzate).
1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita
sono applicate presso strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni ed iscritte al registro di cui
all'articolo 9.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed
organizzativi delle strutture di cui al comma 1;
b) le caratteristiche del personale delle
strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) le modalità di svolgimento dei controlli
periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi
erogati;
e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale
sull'embrione limitatamente ai casi di cui all'articolo 11.
(Alternativo all'articolo 10 del testo della
Commissione).
Articolo. 9.
(Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della sanità,
presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde,
in collaborazione con gli osservatori epidemiologici
regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze,
le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione
medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a
fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed
all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le
finalità indicate dall'articolo 17 nonché ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorità
competenti.
(Alternativo all'articolo 11 del testo della
Commissione).
Articolo. 10.
(Donazione di gameti).
1. La donazione di gameti avviene previo consenso
informato e validamente espresso del donatore. La donazione è
volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona
di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore,
per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta
anni.
2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione
dei gameti di cui all'articolo 11 provvedono ad accertare
l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la
trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie
secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo
quanto disposto dall'articolo 18.
4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso
donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a
termine.
5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e
il donatore.
Articolo. 11.
(Centri di raccolta e conservazione
di gameti e di embrioni).
1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente
presso centri pubblici di raccolta e conservazione dei gameti
appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della
programmazione regionale, ed iscritti al registro.
2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce:
a) i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoche delle stesse;
b) i requisiti tecnico-scientifici ed
organizzativi dei centri di cui al presente articolo;
c) le modalità di conservazione dei gameti;
d) gli indirizzi per lo svolgimento di attività
di informazione sulle donazioni nonché sulle modalità
attraverso le quali queste ultime sono promosse e
realizzate;
e) le modalità per consentire l'autoconservazione
dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una
terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei
soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di
autorizzazione per la loro esportazione ed importazione, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera
c);
f) le modalità per l'utilizzo dei gameti
femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
3. La conservazione degli embrioni derivanti dalle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentita
per un massimo di cinque anni nei centri di cui al presente
articolo. Entro tale termine, i soggetti di cui all'articolo 3
che non desiderino utilizzare gli embrioni medesimi per una
gravidanza possono:
a) richiedere al centro la distruzione degli
embrioni;
b) consentire l'utilizzazione degli embrioni, al
fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna,
previa rinuncia al riconoscimento del nascituro;
c) autorizzare l'uso degli embrioni nell'ambito
di ricerche cliniche e sperimentali, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 16.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), è
assicurata la riservatezza dei soggetti coinvolti.
5. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a
fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni
necessarie per le finalità previste dall'articolo 17 nonché
ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della
funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità
competenti.
Articolo. 12.
(Divieti).
1. Sono vietati:
a) il prelievo di gameti e di embrioni per
destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei
soggetti di cui all'articolo 3;
b) ogni forma di remunerazione diretta od
indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi
altra forma, per le cessioni di gameti o di embrioni. Sono
altresì vietate ogni forma di intermediazione commerciale
finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni nonché
qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
c) l'importazione o l'esportazione di gameti e di
embrioni;
d) la miscelazione di liquido seminale
proveniente da soggetti diversi;
e) l'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
autorizzate ai sensi dell'articolo 8 o la donazione e la
raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui
all'articolo 11 o la donazione effettuata a favore di un
soggetto la cui identità sia nota al donatore.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione
della madre, nonché di prestito o di affitto del corpo della
donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tale senso è
nullo.
Articolo. 13.
(Divieto di clonazione umana).
1. Ai fini previsti dalla presente legge si intende per
clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente
identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro
essere umano in vita o morto.
2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque
realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana
è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la
radiazione dall'albo professionale, con la interdizione
perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da
51.000 euro a 154.000 euro.
Capo V
SANZIONI
Articolo. 14.
(Sanzioni penali).
1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione
medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le
condizioni richieste dall'articolo 3 è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.000 euro
a 25.000 euro.
2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo
12, comma 1, lettere a) e d), è punito con la
reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.000
euro a 103.000 euro.
3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo
12, comma 1, lettere b) e c), è punito con la
reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.000
euro a 154.000 euro.
4. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo
16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più
grave reato, con la reclusione fino a tre anni e con la multa,
da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. Chiunque compia le attività di sperimentazione
previste dall'articolo 16, comma 4, lettere a), b) e
c), è punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
6. Chiunque compia le attività di sperimentazione
previste dall'articolo 16, comma 4, lettera d), è punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000
euro a 10.000 euro.
7. All'esercente la professione sanitaria che
contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio
della professione per un periodo della durata massima di
cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma
6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
(Alternativo all'articolo 12 del testo della
Commissione).
Articolo. 15.
(Sanzioni amministrative).
1. La violazione delle disposizioni della presente legge
da parte delle strutture di cui all'articolo 8 o dei centri di
cui all'articolo 11 è punita con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a
203.000 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.
2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
autorizzate di cui all'articolo 8 o accetti la donazione di
gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 11
o esegua ricerche chimiche e sperimentali sugli embrioni di
cui al citato articolo 11, comma 3, lettera c), in
strutture diverse da quelle di cui all'articolo 11, è punito
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da 51.000 euro a 154.000 euro, nonché con la
cancellazione dall'albo professionale.
3. L'applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non
autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle
indicate dalla presente legge, nonché l'accettazione della
donazione di gameti in centri diversi da quelli di cui
all'articolo 11, sono punite con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a
154.000 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì
disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la
revoca dell'autorizzazione.
Capo VI
MISURE DI TUTELA
DELL'EMBRIONE
Articolo. 16.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni
umani, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani
è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi
embrioni, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
3. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), è consentita
solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta,
sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro
della salute di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
e).
4. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di
ricerca o di sperimentazione;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali;
c) interventi di scissione precoce dell'embrione
o disectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di
chimere;
(Alternativo all'articolo 13 del testo della
Commissione).
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo. 17.
(Relazione del Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28
febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il
Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture
autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi
effettuati.
2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati
al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione al Parlamento sull'attuazione della presente
legge.
(Alternativo all'articolo 14 del testo della
Commissione).
Articolo. 18.
(Tutela della riservatezza).
1. I dati relativi alle persone che utilizzano le
tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla
presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito
dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.
2. Le operazioni relative alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita devono essere registrate in apposite
cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi
della presente legge, con rispetto dell'obbligo di
riservatezza dei dati ivi annotati.
3. In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, l'identità del
donatore, può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un
grave e comprovato pericolo per la salute del nato.
Articolo. 19.
(Copertura finanziaria).
1. Per le attività relative agli articoli 8 e 11 il cui
onere è valutato rispettivamente in 1.032.914 euro ed in
4.131.655 euro annui, a decorrere dal 2002, è autorizzata la
spesa di 5.164.569 euro annui a decorrere dall'esercizio
2002.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 5.164.569 euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Alternativo all'articolo 17 del testo della
Commissione).