XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 45




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le società sportive professionistiche sono tenute al risarcimento dei danni causati dai loro sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, qualora esse abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura a tali sostenitori, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte.
        2. Le società sportive professionistiche, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
        3. All'interno degli stadi ove si tengono manifestazioni del massimo campionato di calcio di serie A l'ordine e la sicurezza devono essere garantiti dalle società sportive, senza oneri per lo Stato.


Art. 2.

        1. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 sono destinate alla realizzazione di misure finalizzate alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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