XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 45
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le società sportive professionistiche sono tenute al
risarcimento dei danni causati dai loro sostenitori in
occasione di manifestazioni sportive, qualora esse abbiano
fornito sostegno di qualsiasi natura a tali sostenitori,
ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi
sostenitori facciano parte.
2. Le società sportive professionistiche, qualora sia
pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1, sono altresì obbligate, in caso di
insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari
all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
3. All'interno degli stadi ove si tengono manifestazioni
del massimo campionato di calcio di serie A l'ordine e la
sicurezza devono essere garantiti dalle società sportive,
senza oneri per lo Stato.
Art. 2.
1. Le economie derivanti dall'attuazione delle
disposizioni previste dall'articolo 1 sono destinate alla
realizzazione di misure finalizzate alla prevenzione e alla
repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.