XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 35
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La società Ferrovie dello Stato Spa è tenuta a disporre
la presenza di un medico, per i servizi di assistenza
sanitaria e di pronto intervento ai passeggeri, sui treni
viaggiatori con percorrenza superiore a 600 chilometri o,
comunque, sui treni che effettuano percorsi di durata
superiore alle sei ore.
2. Al fine di assicurare l'espletamento del servizio di
cui al comma 1, la società Ferrovie dello Stato Spa può
avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni
pubblici o privati, in possesso delle prescritte abilitazioni
sanitarie, sulla base di uno schema di convenzione definito di
intesa con il Ministero della sanità.
3. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio
decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti professionali dei
medici che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 nonché
gli standard tipologici e la dotazione dei mezzi di
soccorso necessari all'espletamento del medesimo servizio.