XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 28
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Allo scopo di razionalizzare il sistema della
ripartizione delle risorse destinate alla rete stradale
nazionale il Governo è delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) aggiornare il piano della viabilità di
competenza statale per la rete stradale nazionale esistente e
per la rete che si prevede di realizzare secondo i seguenti
criteri:
1) divisione del piano su base regionale;
2) attribuzione della priorità e dell'importanza della
singola tratta stradale in base a precisi criteri quali la
densità di traffico esistente e prevedibile nonchè l'interesse
strategico per uno sviluppo economico. Il piano con
aggiornamenti triennali deve essere approvato dalle singole
regioni;
b) stabilire precisi criteri tecnico-economici per
la costruzione e per la manutenzione straordinaria e
ordinaria, sulla base di precisi criteri prestazionali;
predisporre un piano finanziario finalizzato alla
realizzazione di interventi di manutenzione adeguati agli
standard relativi alla sicurezza stradale, nonchè
prevedere graduali accantonamenti di risorse tali da garantire
una disponibilità anticipatoria almeno pari al 20 per cento
del piano di spesa annuale previsto;
c) costituire fondi divisi su base regionale per
la realizzazione di quanto previsto alla lettera b);
parametrare tali fondi alla popolazione residente, al numero
dei veicoli immatricolati, alla rete viaria esistente, al
prodotto interno lordo, al volume del traffico merci sia
interno alla singola regione che di transito. Ognuno di tali
indici deve incidere nel computo totale della ripartizione
rispettivamente per il 20, 35, 30, 10 e 5 per cento;
d) razionalizzare le risorse economiche e
professionali ridistribuendole adeguatamente sul territorio
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) fissazione delle direttrici di traffico e delle
priorità, nonchè predisposizione di soluzioni da sottoporre
alla struttura regionale, da parte del Ministero dei trasporti
e della navigazione, tramite l'ente nazionale per le strade
(ANAS);
2) espressione di parere obbligatorio e vincolante da
parte dell'organo regionale competente;
3) predisposizione, da parte del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nei tempi concordati con
l'organo regionale competente, della progettazione esecutiva e
delle procedure necessarie per l'appalto e per il piano di
manutenzione nonché verifica della disponibilità finanziaria
regionale alla realizzazione e al mantenimento dell'opera;
4) verifica, da parte dell'organo regionale
competente, della completezza della documentazione, indizione
ed assegnazione dell'appalto, nonchè esecuzione della
direzione dei lavori e del collaudo tecnico-amministrativo;
5) nel termine di un anno dalla fine dei lavori,
esecuzione, da parte del Ministero dei trasporti e della
navigazione del collaudo finale, verifica della congruità
economica parametrata al contesto nazionale e certificazione
della idoneità dell'opera;
6) fissazione del collaudo definitivo come parametro
di riferimento per eventuali compensazioni sui finanziamenti
successivi;
e) per le mansioni previste alla lettera d)
il Ministero dei trasporti e della navigazione redige un piano
di riorganizzazione e ridistribuzione del personale dell'ANAS
sul territorio, prevedendo la divisione amministrativa e della
pianta organica tra le sedi regionali e quella centrale;
f) prevedere il graduale trasferimento di
competenze, adeguando i contratti di lavoro alle nuove sedi
regionali;
g) prevedere che, a regime, la struttura centrale
abbia un bilancio complessivo inferiore all'80 per cento del
valore delle prestazioni professionali svolte, con riferimento
ai tariffari professionali; lo stesso obbligo vale per le
singole strutture regionali;
h) mantenere, per le autostrade, le competenze e
la gestione delle risorse attuali.
Art. 2.
1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la funzione pubblica
provvede, entro il termine di quattro mesi, alla modificazione
dello statuto dell'ANAS approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sulla base dei
seguenti criteri direttivi:
a) istituire quale organo dell'ANAS il comitato
regionale di vigilanza (CRV) composto dall'ingegnere capo e da
un funzionario dell'assessorato regionale competente in
materia di lavori pubblici;
b) prevedere che il CRV si riunisca almeno due
volte all'anno e attribuire ad esso il compito di controllare
la corretta ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), nonché di formulare proposte sulle
problematiche inerenti il trasporto e la viabilità e di
riferire al consiglio regionale sull'attuazione del piano
della viabilità di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, e
sulle sue articolazioni.
Art. 3.
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto
1982, n. 531, è abrogato.