XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 27




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

        "1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio indisponibile dei singoli comprensori di caccia provinciali di cui all'articolo 9, commi da 2-bis a 2-septies, fatta salva la fauna stanziale proveniente da allevamenti ed utilizzata per gare cinofile ed addestramento di cani. La fauna selvatica migratrice è considerata res nullius".


Art. 2.

        1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "2-bis. In ogni provincia è costituito un comprensorio di caccia il cui organismo di gestione è composto da:

                a) un rappresentante per ogni associazione venatoria rappresentata sul territorio provinciale;

                b) due rappresentanti delle associazioni agricole;

                c) un rappresentante delle associazioni protezionistiche;

                d) un rappresentante dell'amministrazione provinciale.

        2-ter. La presidenza dell'organismo di gestione venatoria spetta al rappresentante dell'amministrazione provinciale, coadiuvato da due dei rappresentanti delle associazioni venatorie.

        2-quater. Tutte le cariche in seno all'organismo di gestione venatoria sono atitolo gratuito con esclusione del rappresentante della provincia. E' previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

        2-quinquies. L'organismo di gestione venatoria provinciale ha il compito di programmare i piani di intervento e di prelievo sulla sola selvaggina stanziale.

        2-sexies. In ogni regione non può essere costituito un numero di comprensori di caccia superiore al numero delle province in essa comprese.

        2-septies. Il finanziamento dei comprensori provinciali di caccia è assicurato dagli introiti derivanti dalle quote di partecipazione versate da ogni cacciatore aderente ad essi. La ricevuta del versamento è parte integrante del tesserino di caccia che è rilasciato gratuitamente dalla regione".


Art. 3.

        1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

            "3. Ogni comprensorio provinciale comprende, al suo interno, una superficie non superiore al 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione faunistica o comunque inibito all'attività venatoria ed una superficie non superiore al 5 per cento da destinare a caccia riservata a gestione privata".


Art. 4.

        1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

            "b) da appostamento fisso o da appostamento temporaneo, senza limitazioni temporali e territoriali;".

Art. 5.

        1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali" sono sostituite dalle seguenti: "provinciali, denominati "comprensori"";

                b) al comma 3, le parole: ", ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso," sono soppresse;

                c) il comma 10 è abrogato.


Art. 6.

        1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli allevatori possono essere autorizzati dalle regioni a gestire, su richiesta, recinti di addestramento inferiori a tre ettari".


Art. 7.

        1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio" sono sostituite dalle seguenti: ", delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori residenti nei comuni delle aree interessate".


Art. 8.

        1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

                "t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico ad esclusione delle specie comprese nell'articolo 18, comma 1;";

                b) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

                "bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie comprese nell'articolo 18, comma 1;".



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