XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 27
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio
indisponibile dei singoli comprensori di caccia provinciali di
cui all'articolo 9, commi da 2-bis a 2-septies,
fatta salva la fauna stanziale proveniente da allevamenti ed
utilizzata per gare cinofile ed addestramento di cani. La
fauna selvatica migratrice è considerata res
nullius".
Art. 2.
1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. In ogni provincia è costituito un
comprensorio di caccia il cui organismo di gestione è composto
da:
a) un rappresentante per ogni associazione
venatoria rappresentata sul territorio provinciale;
b) due rappresentanti delle associazioni
agricole;
c) un rappresentante delle associazioni
protezionistiche;
d) un rappresentante dell'amministrazione
provinciale.
2-ter. La presidenza dell'organismo di gestione
venatoria spetta al rappresentante dell'amministrazione
provinciale, coadiuvato da due dei rappresentanti delle
associazioni venatorie.
2-quater. Tutte le cariche in seno all'organismo di
gestione venatoria sono atitolo gratuito con esclusione del
rappresentante della provincia. E' previsto il rimborso delle
spese documentate sostenute per l'espletamento
dell'incarico.
2-quinquies. L'organismo di gestione venatoria
provinciale ha il compito di programmare i piani di intervento
e di prelievo sulla sola selvaggina stanziale.
2-sexies. In ogni regione non può essere costituito
un numero di comprensori di caccia superiore al numero delle
province in essa comprese.
2-septies. Il finanziamento dei comprensori
provinciali di caccia è assicurato dagli introiti derivanti
dalle quote di partecipazione versate da ogni cacciatore
aderente ad essi. La ricevuta del versamento è parte
integrante del tesserino di caccia che è rilasciato
gratuitamente dalla regione".
Art. 3.
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"3. Ogni comprensorio provinciale comprende, al
suo interno, una superficie non superiore al 15 per cento del
territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione
faunistica o comunque inibito all'attività venatoria ed una
superficie non superiore al 5 per cento da destinare a caccia
riservata a gestione privata".
Art. 4.
1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla
seguente:
"b) da appostamento fisso o da appostamento
temporaneo, senza limitazioni temporali e territoriali;".
Art. 5.
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "subprovinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali" sono
sostituite dalle seguenti: "provinciali, denominati
"comprensori"";
b) al comma 3, le parole: ", ivi compresi quelli
che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,"
sono soppresse;
c) il comma 10 è abrogato.
Art. 6.
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
allevatori possono essere autorizzati dalle regioni a gestire,
su richiesta, recinti di addestramento inferiori a tre
ettari".
Art. 7.
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, le parole: "e delle guardie comunali munite di
licenza per l'esercizio venatorio" sono sostituite dalle
seguenti: ", delle guardie comunali munite di licenza per
l'esercizio venatorio e dei cacciatori residenti nei comuni
delle aree interessate".
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera t) è sostituita dalla
seguente:
"t) commerciare fauna selvatica morta non
proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a
carattere gastronomico ad esclusione delle specie comprese
nell'articolo 18, comma 1;";
b) la lettera bb) è sostituita dalla
seguente:
"bb) vendere, detenere per vendere, acquistare
uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati
facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
che non appartengano alle specie comprese nell'articolo 18,
comma 1;".