XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 26
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le notizie diffuse con il mezzo della stampa e con i
mezzi radiotelevisivi devono rispondere a verità.
Art. 2.
1. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni
pregiudizialità, il soggetto leso può agire in giudizio
davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo ove
la notizia è stata diffusa al fine di farne accertare la
falsità e richiedere il risarcimento del danno.
Art. 3.
1. Il risarcimento del danno è quantificato nella misura
della massima remunerazione annua percepita dal dipendente,
amministratore o collaboratore dell'ente che ha diffuso la
notizia o nella somma di lire 50 milioni o nel maggiore danno
dimostrato.
Art. 4.
1. Sono responsabili in solido con l'ente il soggetto che
ha diffuso la notizia ed il direttore.
Art. 5.
1. Il processo è regolato dagli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile. Ove il processo non possa
essere definito in unica udienza i rinvii non possono essere
superiori a sette giorni.
2. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e può essere
pubblicata a richiesta della parte.