XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 26




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le notizie diffuse con il mezzo della stampa e con i mezzi radiotelevisivi devono rispondere a verità.


Art. 2.

        1. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso può agire in giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo ove la notizia è stata diffusa al fine di farne accertare la falsità e richiedere il risarcimento del danno.


Art. 3.

        1. Il risarcimento del danno è quantificato nella misura della massima remunerazione annua percepita dal dipendente, amministratore o collaboratore dell'ente che ha diffuso la notizia o nella somma di lire 50 milioni o nel maggiore danno dimostrato.


Art. 4.

        1. Sono responsabili in solido con l'ente il soggetto che ha diffuso la notizia ed il direttore.


Art. 5.

        1. Il processo è regolato dagli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Ove il processo non possa essere definito in unica udienza i rinvii non possono essere superiori a sette giorni.
        2. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e può essere pubblicata a richiesta della parte.



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