XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 20-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Conversione in legge del
decreto-legge 3 maggio 2001,
n. 160, recante ulteriori
finanziamenti per la
presidenza italiana del G8
nell'anno 2001 e per il
"Vertice di Genova"
Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 3 maggio 2001,
n. 160, recante ulteriori
finanziamenti per la
presidenza italiana del G8
nell'anno 2001 e per il
"Vertice di Genova"


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova".
1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova", è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato.


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE


              L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

          "Art. 1. - 1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";

                b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni";

                c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

              2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".




Frontespizio Testo del decreto legge