XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 14
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, è indetto un
referendum costituente tra i cittadini residenti nelle
regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto,
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, che costituiscono la
Padania, avente il seguente quesito: "Volete voi che la
Padania, costituita dalle regioni: Piemonte, Valle D'Aosta,
Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, abbia un
Parlamento autonomo con competenza esclusiva in materia di:
a) fiscalità generale, imposte e tasse; b)
previdenza e pensioni; c) ordine pubblico e sicurezza
interna; d) politica economica, ordinamento bancario e
sviluppo delle imprese; e) rapporti istituzionali con
l'Unione europea?".
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti
i cittadini maggiorenni residenti nelle regioni di cui al
comma 1 da almeno quattro anni alla data del referendum
stesso.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se
è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. La legge determina le modalità di attuazione del
referendum costituente.
Art. 2.
1. A seguito dell'esito positivo del referendum
costituente di cui all'articolo 1 è istituito il Parlamento
della Padania.
2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, il Parlamento
della Padania ha competenza esclusiva nelle seguenti
materie:
a) fiscalità generale, imposte e tasse;
b) previdenza e pensioni;
c) ordine pubblico e sicurezza interna;
d) politica economica, ordinamento bancario e
sviluppo delle imprese;
e) rapporti istituzionali con l'Unione europea.
3. Il Parlamento della Padania ha diritto di veto sulle
leggi emanate dal Parlamento italiano nelle materie che sono
di competenza delle regioni che compongono la Padania, ai
sensi della Costituzione italiana.
Art. 3.
1. Nella sua prima composizione, il Parlamento della
Padania è formato da centoventi membri, eletti a suffragio
universale, diretto e con metodo proporzionale;
conseguentemente il numero dei componenti della Camera dei
deputati è diminuito di ottanta unità e quello dei componenti
del Senato della Repubblica di quaranta unità.
2. Sono elettori del Parlamento della Padania tutti i
cittadini maggiorenni residenti in una delle regioni di cui
all'articolo 1 da almeno quattro anni alla data delle
elezioni.