XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 11
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Capo I
NORME GENERALI PER L'INGRESSO
Art. 1.
(Campo di applicazione. Esclusioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per "straniero"
ogni soggetto che non sia cittadino di uno Stato facente parte
dell'Unione europea.
2. La presente legge regola le modalità per l'ingresso, il
soggiorno, l'attività lavorativa e il regime dei
ricongiungimenti familiari degli stranieri.
3. Sono esclusi dalle norme della presente legge:
a) gli stranieri che si trovino sotto mandato
dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i rifugiati;
b) gli stranieri che intendano fondatamente, al
momento dell'ingresso sul territorio italiano, avvalersi delle
norme sul diritto di asilo di cui all'articolo 10 della
Costituzione e secondo quanto previsto dalla Convenzione
relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n.
722;
c) gli stranieri di cui alla lettera b), per
il periodo di riconoscimento della condizione di rifugiato;
d) i componenti del corpo diplomatico e consolare
e i loro familiari;
e) i componenti del sacro collegio e gli altri
soggetti elencati da atti concordatari tra Italia e Stato
della Città del Vaticano e altre Chiese cristiane;
f) gli stranieri lavoratori frontalieri;
g) gli stranieri che entrino nel territorio dello
Stato e debbano rimanervi in via temporanea ed occasionale per
effetto di attività di difesa internazionale, traffico
commerciale, trasporti e comunicazioni, regolate da specifiche
norme internazionali cui abbia aderito lo Stato italiano.
Art. 2.
(Condizioni per l'ingresso).
1. Gli stranieri possono entrare in Italia, solo
attraverso i valichi terrestri, marittimi e aeroportuali, alle
seguenti condizioni:
a) possesso di passaporto valido o documento
equipollente riconosciuto dalle autorità italiane, anche ai
sensi della normativa di riferimento dell'Unione europea;
b) visto rilasciato dalla autorità diplomatica e
consolare italiana con specifica dei motivi dell'ingresso, del
soggiorno e della sua durata, ai sensi dell'articolo 3;
c) documentazione riguardante la copertura
assicurativa, nei casi previsti dalla normativa
internazionale;
d) disponibilità di valuta rapportata al periodo
previsto di soggiorno, pari almeno a settantacinque Euro per
ogni giorno di permanenza, nel caso di turismo o affari o
motivi familiari, 2000 Euro per lavoro subordinato o cure, o
3000 Euro per motivi di studio;
e) dichiarazione o impegnativa al ricovero da
parte di una struttura sanitaria pubblica o privata italiana,
per i soli ingressi per motivi di cura.
2. Per gli ingressi a scopi turistici sono fatte salve le
differenti condizioni previste dagli accordi bilaterali
sottoscritti dallo Stato italiano con lo Stato dello
straniero.
3. Ad esclusione dei motivi di turismo, lo straniero al
momento dell'ingresso in Italia deve dichiarare un domicilio
con l'indicazione del domiciliante.
Art. 3.
(Regime dei visti).
1. Fatta salva la corrispondente normativa dell'Unione
europea e gli accordi bilaterali sottoscritti dallo Stato
italiano che prevedano diversamente, per gli stranieri, è
prescritto il rilascio del visto quale condizione per
l'ingresso e il soggiorno in Italia.
Art. 4.
(Casi di rifiuto all'ingresso).
1. La polizia di frontiera deve respingere gli
stranieri:
a) che non soddisfino le condizioni di cui
all'articolo 2;
b) che, pur soddisfacendo i requisiti di cui
all'articolo 2, abbiano in precedenza subito una condanna per
uno dei delitti previsti agli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, o risultino appartenere ad associazioni di
stampo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o reati
connessi alla prostituzione o siano stati segnalati come
pericolosi per la sicurezza dello Stato o di altri Stati
aderenti all'Unione europea;
c) che siano stati in precedenza colpiti da
provvedimento di espulsione;
d) che provengano da aree geografiche per le quali
sia stata dichiarata, dall'Organizzazione mondiale della
sanità, emergenza sanitaria e che non documentino un
trattamento di profilassi previsto dall'organizzazione
mondiale della sanità;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo
straniero che entri in Italia ai sensi di un provvedimento di
estradizione o a cui il Ministero dell'interno autorizzi
l'ingresso con contestuale applicazione di una misura di
prevenzione e sicurezza o di custodia cautelare.
Capo II.
NORME GENERALI PER IL SOGGIORNO
Art. 5.
(Soggiorno degli stranieri).
1. La durata del soggiorno è consentita:
a) per motivi di turismo fino ad un massimo di
trenta giorni, salvo un periodo maggiore consentito da accordi
bilaterali;
b) per motivi di studio, per un periodo massimo di
un anno, rinnovabile;
c) per motivi di affari e di commercio, per il
periodo massimo di sessanta giorni;
d) per motivi di cura per un periodo massimo di
novanta giorni, rinnovabile;
e) per motivi familiari, per un periodo massimo di
quindici giorni;
f) per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo, ricongiungimento familiare secondo quanto
specificato dai successivi articoli.
2. Gli stranieri entrati in Italia, con esclusione di
quelli entrati per i motivi di cui alla lettera a) del
comma 1, devono richiedere il permesso di soggiorno alla
questura territorialmente competente del luogo dichiarato del
domicilio, entro tre giorni dall'ingresso sul territorio dello
Stato. Per gli stranieri di cui alla lettera a) restano
in vigore le disposizioni previste dalle leggi di pubblica
sicurezza e relativi obblighi riguardanti le attività
alberghiere e le persone che danno ospitalità agli
stranieri.
3. Agli stranieri che entrino per la prima volta in Italia
per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e
ricongiungimento familiare, il rilascio del permesso di
soggiorno è condizionato da un certificato attestante la buona
salute e l'inesistenza di forme patologiche infettive,
rilasciato da medico professionista italiano specializzato.
Art. 6.
(Obblighi delle questure e dei comuni
di domicilio).
1. All'atto del rilascio del permesso di soggiorno, e in
occasione del suo rinnovo, la questura competente deve dare
contestuale comunicazione al sindaco del comune ove il
soggiornante ha dichiarato il suo domicilio.
2. Il sindaco comunica alla questura ogni notizia
rilevante concernente il soggiorno, il buon inserimento del
soggiornante domiciliato e ogni fatto di cui abbia conoscenza
che avvenga in violazione della normativa sulla condizione
dello straniero compiuto da datori di lavoro, da terzi o dal
soggiornante domiciliato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le disposizioni per
l'iscrizione anagrafica degli stranieri soggiornanti.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dell'interno provvede a
realizzare i servizi telematici, per garantire lo scambio di
comunicazioni di cui al comma 1.
Art. 7.
(Effetti del permesso di soggiorno).
1. Il permesso di soggiorno consente allo straniero la
permanenza nel territorio dello Stato e la libera circolazione
nello stesso, senza ulteriori formalità e senza alcuna
limitazione fondata sulla razza, il sesso, la lingua, la
religione, l'origine nazionale, la condizione sociale e
personale e di nascita.
2. Allo straniero regolarmente soggiornante ai sensi della
presente legge sono garantiti in ogni caso i diritti elencati
dagli articoli da 1 a 3 e da 18 a 20 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
3. Agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo,
ricongiungimento familiare, sono garantiti i restanti diritti
riconosciuti dalla Dichiarazione citata al comma 2, che non
siano espressamente esercitabili dai soli cittadini dello
Stato ospitante.
4. La condizione giuridica degli stranieri lavoratori,
regolarmente presenti sul territorio dello Stato, si uniforma
ai trattati internazionali sottoscritti dall'Italia sui
lavoratori migranti.
Art. 8.
(Obblighi degli stranieri soggiornanti).
1. Gli stranieri regolarmente soggiornanti non possono
esercitare attività lavorativa subordinata od autonoma, se il
permesso di soggiorno è stato rilasciato per motivi diversi da
quello rispettivamente di lavoro subordinato o autonomo.
Tuttavia solamente coloro che siano in possesso di permesso di
soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare potranno
dichiarare la propria disponibilità ad accedere al solo lavoro
subordinato presso le circoscrizioni per l'impiego dove hanno
fissato il proprio domicilio, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Qualora lo straniero sia assunto, in presenza delle
condizioni previste dagli articoli 15 e 16, allo stesso è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, non è ammessa
altra trasformazione del permesso di soggiorno per motivi
diversi da quelli che hanno determinato il primo rilascio o il
successivo rinnovo.
4. Agli stranieri regolarmente soggiornanti è fatto
obbligo di segnalare alle questure competenti per territorio e
ai comuni interessati ogni variazione del loro domicilio,
entro 48 ore dal trasferimento.
5. Alla scadenza del permesso di soggiorno o del periodo
di permanenza conseguente ad ingresso per motivi turistici, lo
straniero deve rientrare nel Paese d'origine o di
provenienza.
Art. 9.
(Obblighi di terzi concernenti il soggiorno degli
stranieri).
1. Chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita
uno straniero regolarmente soggiornante, anche se parente o
affine, deve darne comunicazione alla competente autorità di
pubblica sicurezza e al sindaco del comune di domicilio del
soggiornante, con indicazione delle proprie generalità e di
quelle dello straniero unitamente agli estremi del passaporto
e del permesso di soggiorno rilasciato, nonché dell'ubicazione
dell'immobile.
2. Uguale comunicazione a quella di cui al comma 1, deve
essere fatta, dal cedente, in occasione della cessione in
proprietà, locazione e godimento di beni immobili, sia a
titolo oneroso che gratuito, in favore dello straniero
regolarmente soggiornante.
3. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del
credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo in occasione
di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e
trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri, di
verificare la regolarità del loro titolo di soggiorno,
rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione o in
presenza di documentazione scaduta.
Art. 10.
(Condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di studio).
1. Il permesso di soggiorno per motivi di studio è
rilasciato per il periodo di durata dei corsi o seminari, ai
quali lo straniero sia stato ammesso, e comunque per la durata
massima di un anno.
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo straniero,
che deve farne richiesta entro tre giorni dall'ingresso o
quindici giorni prima della scadenza in caso di rinnovo, in
presenza di certificazione di iscrizione ai corsi o seminari
di cui al comma 1.
3. Il rinnovo non può, in ogni caso, superare la durata
massima di un anno. Esso può essere concesso dietro
presentazione di certificato di iscrizione ai corsi per l'anno
scolastico o accademico successivo. Il periodo complessivo di
tutti i rinnovi non può superare di più di due anni la durata
legale dei corsi di studio. Per gli studenti universitari si
richiede di comprovare il superamento, nell'anno accademico
precedente, di un numero di esami superiore a un ottavo di
quello previsto nel corso di laurea.
Art. 11.
(Condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di cura).
1. Il permesso di soggiorno per motivi di cura è
rilasciato allo straniero che dimostri di essere in possesso
di disponibilità alle prestazioni di ricovero da parte di una
struttura sanitaria autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.
Tale permesso può essere richiesto anche dalla direzione
sanitaria della struttura ospitante.
2. Il permesso è rilasciato per il periodo necessario che
deve essere indicato dalla direzione sanitaria e comunque per
un periodo non superiore a novanta giorni. Esso è rinnovabile,
una sola volta, oltre la scadenza indicata o quella massima
consentita qualora persistano le condizioni di ricovero o lo
straniero necessiti di trattamento di riabilitazione e
convalescenza, anche in strutture diverse da quella di prima
prestazione per il maggior tempo necessario che non può
comunque superare i novanta giorni.
Art. 12.
(Minori).
1. Gli stranieri minori degli anni diciotto beneficiano
delle medesime condizioni previste dalla presente legge che si
applicano ai genitori o a chi esercita la potestà parentale ai
sensi della legge italiana. I provvedimenti di revoca del
permesso di soggiorno e di espulsione dal territorio dello
Stato nei confronti di chi esercita la potestà parentale si
estendono ai predetti minori, se a carico di tali soggetti.
2. I minori per i quali non sia possibile accertare
l'identità e la famiglia o il Paese di provenienza sono
affidati, con provvedimento del tribunale per i minorenni, e
ospitati presso strutture di accoglienza per un periodo non
superiore a novanta giorni, con oneri a carico dello Stato.
Entro tale termine l'autorità competente effettua accertamenti
al fine di individuare la presenza in Italia di un parente
entro il terzo grado, regolarmente soggiornante, o, in
mancanza, il Paese d'origine per il successivo reimpatrio con
affidamento alle locali autorità competenti.
3. In caso di esito negativo di entrambe le condizioni si
applicano le disposizioni vigenti in materia di affidamento e
di adozione.
Art. 13.
(Rinnovo del permesso di soggiorno).
1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato non stagionale, lavoro autonomo, ricongiungimento
familiare può essere rinnovato per un periodo pari alla durata
del primo.
2. Il rinnovo è subordinato al parere favorevole
rilasciato dal sindaco del comune di domicilio, in merito al
sufficiente inserimento dello straniero nella comunità.
Capo III
NORME SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI STRANIERI
Art. 14.
(Commissione regionale per l'impiego di lavoratori
stranieri).
1. In ogni regione è istituita una commissione
territoriale, per l'esame delle richieste di impiego degli
stranieri, non presenti sul territorio dello Stato.
2. La commissione è composta da tre componenti designati
dalla giunta regionale, da tre componenti designati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un
componente designato da ciascuna provincia della regione
nominato dal rispettivo presidente.
3. La commissione esamina le richieste pervenute dai
datori di lavoro delle aziende situate nella regione, e
inoltrate dalle sezioni circoscrizionali circa l'impiego di
stranieri non ancora presenti sul territorio dello Stato,
nonché le domande di disponibilità pervenute dai Paesi di
provenienza tramite il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
4. La commissione deve disporre di una banca dati sui
cittadini europei in cerca di lavoro, in qualsiasi Stato
membro dell'Unione europea.
5. La commissione rilascia il nulla-osta e provvede alla
comunicazione alle rappresentanze diplomatiche italiane di cui
all'articolo 15, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto,
nella scelta del Paese o dei Paesi, del livello di presenza e
di integrazione di altri stranieri dei Paesi stessi sul
territorio regionale e di quanto stabilito all'articolo 21.
6. La commissione esamina altresì le domande di
ricongiungimento familiare e rilascia nulla-osta all'ingresso
e soggiorno secondo le disposizioni dell'articolo 34.
7. Un regolamento approvato dalla giunta regionale
stabilisce i requisiti per la designazione dei componenti, per
la elezione degli organi di rappresentanza e direttivi e le
altre modalità di funzionamento.
Art. 15.
(Accesso agli impieghi di lavoratori stranieri non
presenti sul territorio).
1. Chi, essendo cittadino straniero, non sia presente sul
territorio dello Stato italiano, e intenda svolgere attività
di lavoro subordinato in Italia può inoltrare domanda presso
le ambasciate e gli uffici consolari nel rispettivo Paese
d'origine, specificando le mansioni ed eventualmente la
regione o le regioni in cui intende svolgere tale attività.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono emanate le disposizioni regolamentari di
attuazione e per le trasmissioni delle domande di
disponibilità al lavoro agli organismi interessati, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 16.
(Impiego di nuovi lavoratori stranieri per lavoro
subordinato).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, l'impiego di
lavoratori stranieri che non siano già presenti regolarmente
sul territorio dello Stato, è consentito, a richiesta dei
datori di lavoro, unicamente qualora il datore di lavoro possa
comprovare, nei sessanta giorni antecedenti la richiesta, di
non aver ottenuto disponibilità a ricoprire le qualifiche e le
mansioni richieste da parte di cittadini europei residenti
nella propria provincia né in altre province, né da parte di
qualsiasi altro cittadino europeo ai sensi della relativa
normativa comunitaria di accesso agli impieghi, né,
subordinatamente, da parte di altri stranieri già regolarmente
soggiornanti in Italia.
2. La richiesta di cui al comma 1 è inammissibile
qualora:
a) nei ventiquattro mesi precedenti, l'azienda
abbia usufruito di trattamento di cassa integrazione guadagni
per crisi aziendale, o di trattamenti di mobilità;
b) l'azienda risulti soggetta alla disciplina
sulla riconversione e sulla ristrutturazione di cui alla legge
12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni;
c) il datore di lavoro nei cinque anni antecedenti
la richiesta sia stato oggetto di sanzioni amministrative o
penali circa il regolare impiego di stranieri ai sensi delle
leggi vigenti.
Art. 17.
(Obblighi dei datori di lavoro).
1. Il datore di lavoro all'atto dell'assunzione di un
lavoratore straniero è obbligato ad avvalersi delle condizioni
di lavoro retributive e normative applicabili ai lavoratori
italiani e previste dalla contrattazione collettiva nazionale,
decentrata ed aziendale.
2. Il datore di lavoro si fa altresì garante, nei
confronti del locatore dell'alloggio al lavoratore immigrato,
del puntuale soddisfacimento in merito al canone di locazione,
alle spese e alle responsabilità per danni, in caso di
inadempimento dello stesso e con conseguente diritto di
rivalsa in misura non superiore ad un settimo della
retribuzione. Tale obbligo viene a cessare decorsi dodici mesi
dall'assunzione.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è fatto
obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione entro
quarantotto ore alla questura competente per territorio. In
caso di ritardo od omissione, al datore di lavoro si applica
la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2
milioni.
Art. 18.
(Lavoro stagionale).
1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 si applicano
anche nel caso si tratti di impiego di attività tipiche di
lavoro stagionale.
2. L'elenco delle attività e delle aziende che esercitano
lavoro stagionale sul territorio regionale e dei relativi
periodi annuali è formato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, su delibera delle competenti
commissioni regionali per l'impiego di lavoratori stranieri,
di cui all'articolo 14, e sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello regionale.
3. Per i lavoratori stagionali è fatto obbligo al datore
di lavoro di garantire l'alloggio e il vitto e di provvedere a
proprie spese all'accompagnamento per il rimpatrio, alla
scadenza del permesso di soggiorno.
4. Il permesso di soggiorno si intende scaduto in ogni
caso alla risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Al lavoratore stagionale regolarmente assunto e
soggiornante è rilasciato un permesso di soggiorno di durata
pari a quella prevista per l'attività stagionale e comunque
non superiore a quattro mesi.
6. Il permesso per lavoro stagionale non può essere
trasformato in alcun altro tipo di permesso di soggiorno. Esso
non è rinnovabile, e può essere rilasciato una sola volta in
un anno solare.
Art. 19.
(Iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
disoccupazione).
1. Lo straniero che abbia perso il posto di lavoro durante
il periodo di validità del primo permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, e con l'esclusione di quello concesso per
lavoro stagionale, deve iscriversi nelle liste di
collocamento. La non iscrizione comporta la revoca del
permesso di soggiorno e la conseguente espulsione.
2. Il permesso di soggiorno è comunque revocato in caso di
terzo rifiuto da parte del lavoratore straniero di un
collocamento, anche per mansioni e qualifiche diverse da
quelle d'iscrizione. In tale caso si procede
all'espulsione.
3. Nel corso del periodo di disoccupazione le eventuali
spese relative all'assistenza per il vitto e l'alloggio del
lavoratore immigrato sono assunte dal precedente datore di
lavoro, con diritto di rivalsa sulle eventuali retribuzioni
successive in misura non superiore al decimo della
retribuzione.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato e
deve essere revocato qualora lo straniero risulti iscritto
nelle liste di disoccupazione allo scadere di un periodo di
quattro mesi.
Art. 20.
(Lavoro autonomo).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, lo svolgimento
da parte di un cittadino straniero di un'attività di lavoro
autonomo è consentito al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) possesso dei requisiti previsti dalla legge per
l'esercizio dell'attività, ivi compresi i titoli per
l'iscrizione agli eventuali registri ed albi;
b) un periodo di attività di lavoro subordinato di
almeno trentasei mesi con relativo versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali;
c) regolarità della posizione nei confronti
dell'amministrazione fiscale e in ordine ai tributi locali.
2. La domanda e le richieste di autorizzazione, licenze,
iscrizioni agli albi e ai registri sono condizionate al
possesso di un permesso di soggiorno valido e con residua
validità non inferiore a quattro mesi.
3. L'autorizzazione consente il rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi di lavoro autonomo di dodici mesi,
rinnovabile. Esso viene revocato, qualora non sia stato dato
effettivo inizio all'attività nei tre mesi successivi al
rilascio.
4. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al comma
3, ove il cittadino straniero non risulti svolgere alcuna
regolare attività autonoma, si provvede all'espulsione.
Capo IV.
PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI
Art. 21.
(Politiche migratorie).
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite
annualmente la quota massima di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo, per
ricongiungimento familiare o studio. I visti di ingresso sono
rilasciati entro i limiti della quota predetta, la quale non
deve comunque superare l'uno per mille della popolazione
residente nello Stato, sulla base dell'ultimo censimento
ufficiale. La quota annua deve essere diminuita, o cancellata,
qualora si sia verificato un incremento del tasso di
disoccupazione, nel corso dell'anno precedente.
2. Nella definizione delle quote di cui al comma 1 una
percentuale viene assegnata ad ogni continente. La percentuale
assegnata al continente europeo non può essere inferiore a tre
quinti del totale.
3. A nessun singolo Stato può essere assegnata una quota
superiore a un quindicesimo del totale degli ingressi
consentiti previsti ai sensi del comma 1.
4. Qualora i cittadini di un determinato Stato abbiano
subito nel territorio italiano un numero di arresti superiori
alla media del totale degli arresti di tutti gli stranieri,
nell'anno solare precedente, la quota di quello Stato per
l'anno successivo viene cancellata.
Capo V
NORME PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA
CLANDESTINITA'
Art. 22.
(Immigrazione clandestina).
1. L'articolo 235 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 235. - (Espulsione dello straniero dallo
Stato). Lo straniero il quale, trovandosi
nel territorio dello Stato, risulti essere entrato senza
le formalità prescritte e in mancanza del soddisfacimento
anche di una sola delle condizioni previste per l'ingresso, è
punito con la reclusione da tre anni e due mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace lo straniero il cui permesso di
soggiorno risulti scaduto.
Non è punibile lo straniero che, trovandosi nelle
condizioni di cui al primo comma, si presenti spontaneamente
alla polizia di frontiera o ad un ufficio territoriale
dell'autorità di pubblica sicurezza chiedendo di essere
rimpatriato in quanto clandestino, e si dichiari disposto a
farsi accompagnare alla frontiera e a sottoporsi ad una misura
di sicurezza e di custodia in attesa dell'accompagnamento alla
frontiera.
Il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, può
dichiarare non doversi procedere nei confronti dello straniero
nelle condizioni di cui al primo comma, che si dichiari
disponibile al rimpatrio ai sensi del secondo comma.
Qualora, a seguito di sentenza di condanna, lo straniero
dichiari la propria disponibilità al rimpatrio ai sensi del
secondo comma, la pena è sospesa e si procede alla
scarcerazione dello straniero, qualora egli non debba scontare
altre pene detentive conseguenti a condanne per altri reati
che prevedano una reclusione superiore ai due anni.
Espiata la pena si procede all'espulsione.
I casi di non punibilità, di non luogo a procedere e di
sospensione della pena non si applicano in caso di
recidiva".
Art. 23.
(Sedicenza dello straniero).
1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 235-bis.- (Rifiuto dello straniero di
dichiarare la propria cittadinanza). Lo straniero che sia
sprovvisto di documenti di identificazione e rifiuti di
dichiarare le proprie generalità o la propria cittadinanza,
oppure dichiari generalità o cittadinanza che, a seguito di
accertamento, risultino false, è punito con la reclusione da
cinque a otto anni.
Non è punibile lo straniero che si presenti spontaneamente
alla polizia di frontiera o ad un ufficio dell'autorità di
pubblica sicurezza territoriale, munito di idoneo documento
rilasciato dall'autorità consolare del Paese d'origine, il
quale chieda il rimpatrio, e si dichiari disposto a farsi
accompagnare alla frontiera e a sottoporsi a misure di
sicurezza e di custodia in attesa dell'accompagnamento alla
frontiera.
Il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, può
dichiarare non doversi procedere nei confronti dello straniero
che ha fornito notizie e documenti utili per l'accertamento
della sua identità e della cittadinanza e si dichiari
disponibile al rimpatrio ai sensi del secondo comma.
Qualora, a seguito di sentenza di condanna lo straniero si
ravveda operosamente ai sensi dei commi secondo e terzo, la
pena è sospesa e si procede alla sua scarcerazione, qualora
egli non debba scontare altre pene detentive conseguenti a
condanne per altri reati che prevedano una reclusione
superiore a due anni.
Espiata la pena si procede all'espulsione".
Art. 24.
(Traffico e ingresso di clandestini).
1. Chiunque, in qualsiasi modo, introduca clandestinamente
nel territorio dello Stato stranieri è punito con le pene di
cui all'articolo 601 del codice penale.
2. Se il fatto è connesso allo scopo di impiegare gli
stranieri clandestini in attività criminose o nell'esercizio
della prostituzione o per ridurli in condizione di schiavitù,
o per consentire ad altri soggetti e associazioni a delinquere
tale impiego, o se trattasi di stranieri minori di anni
quattordici, la pena è aumentata della metà.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica qualora
agli stessi scopi siano impiegati stranieri presenti sul
territorio con titolo di soggiorno scaduto o comunque non
valido o minori di anni 14.
Art. 25.
(Favoreggiamento alla clandestinità).
1. Chiunque, in violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dalla legge, riguardanti il domicilio, l'alloggio, le
operazioni bancarie e ogni altra speciale disposizione che
riguardi gli stranieri, consenta la permanenza degli stessi in
condizioni di clandestinità, o in difetto di valido titolo di
soggiorno, è punito con l'arresto da uno a tre anni.
2. Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale è punito
con l'arresto da tre a sei anni.
3. Se il fatto è commesso da chi abbia titolarità di
licenze e autorizzazioni amministrative di pubblico esercizio
o di trasporto, si applica anche la pena accessoria della
revoca delle stesse.
Art. 26.
(Impiego di stranieri clandestini
in attività di lavoro).
1. Chiunque impieghi in attività di lavoro, subordinato o
autonomo, stranieri con titolo di soggiorno non valido oppure
revocato, è punito con l'arresto da tre a sette anni e con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 40 milioni per ogni
straniero impiegato.
Art. 27.
(Sanzioni accessorie).
1. In tutti i casi di condanna previsti dal presente capo,
in cui venga accertato o si presuma che il condannato abbia
conseguito un illecito vantaggio patrimoniale con onere a
carico dello straniero irregolarmente presente, il giudice,
nella sentenza di condanna, dispone a carico del condannato
stesso anche il versamento di una somma corrispondente alle
presunte spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio dello
straniero.
Capo VI
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONSEGUENTI PER GLI STRANIERI
REGOLARI
Art. 28.
(Irregolare ingresso nel territorio
dello Stato).
1. Allo straniero che, pur soddisfacendo le condizioni di
cui all'articolo 2, entri nel territorio dello Stato eludendo
i controlli della polizia di frontiera o ritardando la
richiesta di rilascio di permesso di soggiorno, ove
prescritta, si applica la sanzione amministrativa da lire 500
mila a lire 2 milioni.
2. L'autorità locale di pubblica sicurezza può disporre
accertamenti in merito ai motivi di permanenza dichiarati al
momento della contestazione dallo straniero.
3. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità di cui al
comma 2 può proporre al questore competente la misura della
diffida.
4. Lo straniero, all'atto della contestazione, deve
dichiarare il proprio domicilio.
Art. 29.
(Violazione di obblighi riguardanti gli stranieri
regolari).
1. A chiunque ometta gli obblighi di comunicazione,
previsti dalla presente legge, all'autorità di pubblica
sicurezza o ai sindaci, riguardanti l'ospitalità ed il
trasferimento di domicilio, si applica la sanzione
amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
Art. 30.
(Violazione di norme. Diffide).
1. Lo straniero regolare che si renda responsabile di
violazioni di norme concernenti il soggiorno, l'impiego al
lavoro oppure di gravi violazioni a norme amministrative che
influiscano sulla sua buona condotta, può essere diffidato
dall'autorità locale di pubblica sicurezza nonché dal sindaco.
Può altresì essere diffidato qualora arrechi molestie e
disturbo alla cittadinanza e non mantenga un comportamento
consono ai normali rapporti di convivenza.
2. La terza diffida costituisce causa di mancato rinnovo
del permesso di soggiorno.
3. Con apposito regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è disciplinato il regime delle
diffide.
4. L'autorità di pubblica sicurezza, ove sussistano
motivate ragioni, può richiedere allo straniero notizie ed
atti comprovanti il possesso di un reddito proveniente da
fonte legittima, finalizzato al suo sostentamento sul
territorio nazionale.
Art. 31.
(Sanzioni per l'irregolare prestazione
di lavoro).
1. A chiunque impieghi in attività di lavoro subordinato
stranieri non in possesso di titolo di soggiorno valido per
lavoro subordinato, si applica la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni per ogni lavoratore
impiegato, oltre alle sanzioni applicabili per le violazioni
connesse che riguardano la generalità dei lavoratori.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica nei
confronti di chi instauri accordo di prestazione
professionale, comunque denominata, che riguardi gli
stranieri.
3. Gli stranieri di cui al presente articolo sono
diffidati dal questore, con provvedimento che deve essere
comunicato contestualmente al sindaco del comune di domicilio
e notificato al domicilio dello straniero.
4. La terza diffida in violazione dell'obbligo di cui al
presente articolo costituisce motivo per il diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno senza possibilità di ricorso
agli organi amministrativi.
Art. 32.
(Ricorsi amministrativi).
1. Contro le diffide, lo straniero può ricorrere entro
otto giorni al prefetto, il quale decide nei successivi venti
giorni.
2. I provvedimenti di revoca e diniego del rinnovo del
permesso di soggiorno in conseguenza dell'accumulo di diffide
non possono essere oggetto di ricorso.
Art. 33.
(Espulsione con accompagnamento
alla frontiera).
1. Lo straniero con permesso di soggiorno scaduto o
revocato o comunque non rinnovabile o per il quale sia scaduto
il periodo di permanenza consentito dal visto o quello massimo
previsto dalla presente legge, deve lasciare il territorio
dello Stato.
2. Qualora, a seguito di controllo dell'autorità,
competente, la permanenza irregolare si sia protratta oltre i
cinque giorni, il prefetto del luogo di accertamento della
violazione emette decreto di espulsione con accompagnamento
immediato e coatto alla frontiera.
3. I provvedimenti di espulsione, nei confronti dello
straniero per il quale sia stato concesso il ricongiungimento
familiare, si estendono ai ricongiunti in possesso di permesso
di soggiorno a tale titolo.
4. Ai sensi della presente legge il provvedimento di
espulsione implica sempre e comunque l'accompagnamento coatto
alla frontiera dello straniero da parte della forza
pubblica.
5. In tutti i casi di condanna a pena superiore ai sei
mesi, il giudice applica la pena accessoria
dell'espulsione.
Capo VII
RICONGIUNGIMENTI
Art. 34.
(Ricongiungimento familiare).
1. Ai fini del ricongiungimento sono considerati familiari
dello straniero il coniuge, i figli minori e i genitori se a
carico ai sensi della legge italiana. E' escluso il
ricongiungimento di più di un coniuge.
2. Allo straniero è consentito inoltrare domanda di
ricongiungimento dopo un anno di regolare soggiorno, e in
presenza delle seguenti condizioni:
a) possesso di un reddito pari almeno al doppio
dell'importo della pensione sociale, in caso di
ricongiungimento con un solo familiare;
b) possesso di un alloggio per il quale, in
conseguenza del ricongiungimento, non si determinino indici di
sovraffollamento superiori a quelli previsti dalle leggi
regionali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
economico-popolare;
c) l'importo di cui alla lettera a) è
progressivamente aumentato del 65 per cento dell'importo base,
per ogni ulteriore persona di cui si chiede il
ricongiungimento.
3. Le condizioni di cui al comma 2 devono persistere anche
all'atto d'accettazione della domanda di ricongiungimento.
4. Le domande di ricongiungimento sono esaminate dalla
commissione regionale di cui all'articolo 14 e sono accolte
secondo quote prefissate annualmente per ogni provincia in
ragione della maggiore anzianità, della data di ingresso, del
domicilio del lavoratore straniero nella provincia e
dell'assenza di diffide a suo carico. Le condizioni di cui al
presente articolo devono persistere anche all'atto di
accettazione della domanda di ricongiungimento.
5. Il ricongiungimento è immediatamente attuabile al
momento dell'avviamento o autorizzazione al lavoro se il
reddito supera di otto volte l'importo della pensione
sociale.
Art. 35.
(Esclusioni parziali per
ricongiungimenti familiari).
1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'interno, con proprio decreto, può sospendere gli
ingressi per ricongiungimento familiare limitatamente a quegli
Stati che abbiano fatto registrare, nel corso dell'anno solare
precedente, un numero di stranieri clandestini rispetto alle
presenze regolari che sia superiore in percentuale alla media
nazionale del complesso dei clandestini accertati in rapporto
al totale degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36.
(Disposizioni economiche).
1. Alle spese riguardanti le espulsioni derivanti
dall'applicazione della presente legge, si provvede anche a
carico dei capitoli di spesa relativi agli aiuti allo sviluppo
dei Paesi stranieri, in rapporto al numero di espulsioni
effettuate verso i singoli Paesi di provenienza degli
espulsi.
2. Allo straniero sottoposto al provvedimento di
espulsione, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 27, e che
abbia disponibilità di mezzi di pagamento, viene confiscata la
somma pari alle spese presunte per il rimpatrio.
Art. 37.
(Regolarizzazioni precedenti).
1. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
entrata in vigore della presente legge per motivi di studio
sono validi anche se rilasciati per un periodo di tempo
superiore, solo fino alla conclusione dell'anno scolastico o
accademico in corso alla medesima data. Successivamente, si
applicano le disposizioni previste dalla presente legge in
materia di rilascio e di proroga del permesso di soggiorno per
motivi di studio.
2. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
entrata in vigore della presente legge agli stranieri o
apolidi per motivi di lavoro subordinato sono validi, anche se
rilasciati per un periodo superiore, solo fino alla scadenza
del termine di sei mesi dalla medesima data. Successivamente
si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per
il rilascio e la proroga del permesso di soggiorno per lo
stesso motivo.
3. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di
entrata in vigore della presente legge a stranieri o apolidi
per motivi di lavoro autonomo sono validi, anche se rilasciati
per un periodo superiore, fino alla scadenza del termine di
novanta giorni dalla data medesima. Successivamente si
applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il
rilascio e la proroga del permesso di soggiorno per lo stesso
motivo.
4. Le domande di regolarizzazione della posizione di
soggiorno inoltrate per effetto di precedenti disposizioni
anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge
e non ancora accolte sono dichiarate decadute.
Art. 38.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro il 1^ dicembre di ogni anno il Governo presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente
legge, specificando il numero complessivo degli stranieri
soggiornanti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso
di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati
al lavoro o che frequentino scuole o università, nonché sulla
situazione riguardante i clandestini.
Art. 39.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati la legge 6 marzo 1998, n. 40, il testo
unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e ogni altra disposizione incompatibile con le norme della
presente legge.