XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1507-A-bis


PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 agosto 2001 (v. stampato Senato n. 371)

d'iniziativa dei senatori
PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,
GUZZANTI, FRAU, DELL'UTRI


Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera
che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola
l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché
conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di
procedura penale


      
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3
agosto 2001


(Relatore di minoranza: CARBONI)

TESTO ALTERNATIVO DEI RELATORI DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)


Capo I

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E
SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998


Articolo 1.

Non vengono proposti testi alternativi


Articolo 2.

          
1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare
corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2
dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente
non dà idonee garanzie di reciprocità.

(Alternativo all'articolo 2 del testo delle
Commissioni)


Articolo 3.

          
1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei
beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel
caso si tratti di beni sottoposti a una specifica disciplina
amministrativa, interpellato le parti interessate e
l'eventuale amministrazione competente.

(Alternativo all'articolo 4 del testo delle
Commissioni)


Articolo 4.

          
1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con
l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI
dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti
corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di
procedura penale.
          
2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII
dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti
dall'articolo 78 delle

          
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove
ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere
alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del
testo della Commissione. Sono altresì indicati, seguendo la
numerazione progressiva, gli articoli del testo della
Commissione per i quali non vengono proposti testi
alternativi. Il testo presuppone la soppressione degli
articoli 3, 8, 12 e 17, del testo della Commissione.

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.

(Alternativo all'articolo 5 del testo delle
Commissioni)


Articolo 5.

          
1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o
risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia
presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo,
sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e
tenuto conto degli interessi delle parti offese.

(Alternativo all'articolo 6 del testo delle
Commissioni)


Articolo 6.

          
1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare
il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI
dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione
del procedimento pendente.
          
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di
sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi
l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento
penale in corso all'estero.
          
3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta
che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
          
4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI
dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia
all'esercizio della giurisdizione.

(Alternativo all'articolo 7 del testo delle
Commissioni)


Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE
E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Articolo 7.

          
1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura
penale, le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo
726," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti
dagli articoli 726 e 726-ter,".
          
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di
procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:

          
"1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria
ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più

distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa,
direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero
della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana
eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina
con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della
dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di
atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi.
La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello
designata, comunicando la decisione al Ministero della
giustizia".

(Alternativo all'articolo 9 del testo delle
Commissioni)


Articolo 8.

          
1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:

          
"Art. 726-bis.- (Notifica diretta
all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi
internazionali consentono la notificazione diretta
all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata,
anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di
notificazione all'imputato residente o dimorante nel
territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della
Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede
a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione
all'imputato.

          
Art. 726-ter.- (Rogatoria proveniente da autorità
amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo
internazionale prevede che la richiesta di assistenza
giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia
presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla
rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della
Repubblica, il giudice del luogo in cui devono essere eseguiti
gli atti richiesti.

          
2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla
rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione
a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.
          
3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere
a) e c), e nel caso previsto dall'articolo 724,
comma 5, lettera b), salvo che sia diversamente
stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla
rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica
trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini
preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede
con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al
procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.
          
4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le
norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità
espressamente richieste dall'autorità straniera, che non siano
contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico dello
Stato".

(Alternativo all'articolo 10 del testo delle
Commissioni)

Articolo 9.

          
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di
procedura penale, è aggiunto il seguente:

          
"5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali,
la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita
secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato
richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda
di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli
elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti
richiesti".

(Alternativo all'articolo 11 del testo delle
Commissioni)


Articolo 10. (Art. 13 del testo delle Commissioni)

Non vengono proposti testi alternativi


Articolo 11.

          
1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:

          
"Art. 204-bis.- (Comunicazioni dell'autorità
giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero). - 1.
Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione
diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la
richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate
dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali
ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della
giustizia".

(Alternativo all'articolo 14 del testo delle
Commissioni)


Articolo 12.

          
1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
inseriti i seguenti:

          
"Art. 205-bis.- (Irrevocabilità del consenso
nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1.
Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per
l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima
il proprio consenso in una procedura di cooperazione
giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a
meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza
dell'interessato.

          
Art. 205-ter.- (Partecipazione al processo a
distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La
partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero,
che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso
il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi
internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per
quanto non espressamente disciplinato dagli accordi
internazionali, si applica la disposizione dell'articolo
146-bis.
          
2. Quando la disciplina processuale prevede la
partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la
detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la
sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la
partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e
l'imputato non dà il consenso".

(Alternativo all'articolo 15 del testo delle
Commissioni)


Articolo 13.

          
1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il
seguente:

          
"Art. 384-bis.- (Punibilità dei fatti commessi in
collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria
dall'estero). - I delitti di false informazioni al pubblico
ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o
interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di
una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel
territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge
italiana".

(Alternativo all'articolo 16 del testo delle
Commissioni)


Capo III

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 14. (Art. 18 del testo delle Commissioni)

Non vengono proposti testi alternativi

Articolo 15. (Art. 19 del testo delle Commissioni)

Non vengono proposti testi alternativi