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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6365 |
Articolo 1.
La norma prevede:
al comma 1, che le concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005, possono essere disposte, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007. Ciò, fermo restando l'attuale limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro;
al comma 2, il differimento dal 31 marzo al 31 maggio 2006 e dal 15 aprile al 15 giugno 2006 dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, relativi alla definizione degli accodi per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e all'approvazione del piano di riparto tra le imprese interessate.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2.
La norma prevede l'incremento, per l'anno 2006, di 15 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, concernente il finanziamento degli interventi, nell'ambito degli indirizzi comunitari in materia, finalizzati al recupero e alla ristrutturazione delle imprese in crisi.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di secondo proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
Decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127
Art. 1. - 1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 marzo 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 15 aprile 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate dal contingente numerico di cui al presente comma.
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e per incrementare il finanziamento degli interventi a favore delle imprese in difficoltà;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».
1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 2006.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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