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PDL 1786-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1786-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale

Presentato il 18 ottobre 2001

(Relatore: FONTANINI)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 3 luglio 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

        «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 258.228 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
      1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale spetta una indennità mensile lorda determinata con decreto dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attività di studio e consulenza. Al segretario delle suddette Commissioni spetta un gettone di presenza determinato con il medesimo decreto, per ogni riunione. Ai medesimi spetta altresì il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i pubblici impiegati. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a decorrere dal 2002.       1. Identico.
        2. L'indennità mensile di cui al comma 1 non spetta ai parlamentari nazionali, europei e ai consiglieri regionali.
Art. 2.
      Soppresso.
      1. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
Art. 3.
Art. 2.
      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provprovvede       1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 258.228 a decorrere dall'anno 2002, si

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mediante utilizzo per gli anni 2002 e 2003 delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.


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