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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1786-A |
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 258.228 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
TESTO | |||||||||||||
1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale spetta una indennità mensile lorda determinata con decreto dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attività di studio e consulenza. Al segretario delle suddette Commissioni spetta un gettone di presenza determinato con il medesimo decreto, per ogni riunione. Ai medesimi spetta altresì il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i pubblici impiegati. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a decorrere dal 2002. | 1. Identico. | ||||||||||||
2. L'indennità mensile di cui al comma 1 non spetta ai parlamentari nazionali, europei e ai consiglieri regionali. | |||||||||||||
Soppresso.
1. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
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| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provprovvede
| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 258.228 a decorrere dall'anno 2002, si
| Pag. 4 mediante utilizzo per gli anni 2002 e 2003 delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
| provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
| 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| 2. Identico. | |
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