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PDL 2520

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2520



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VENDOLA

Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, in materia di cessione delle azioni dell'Acquedotto pugliese

Presentata il 14 marzo 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha origine come emendamento del Governo al disegno di legge originariamente presentato dallo stesso, ha radicalmente innovato lo status e la situazione dell'Acquedotto pugliese, sostituendo l'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, recante norme in tale materia.
      Insomma, con una norma apparsa repentinamente e priva di un sufficiente approfondimento, si vuole porre fine all'Acquedotto pugliese, organismo pubblico, che negli anni, sia pure con notevoli contraddizioni, ha consentito sviluppo, tenuta ambientale e coesione sociale di una vasta area del Mezzogiorno.
      L'impostazione salvifica ed ideologica delle privatizzazioni, dominante nell'ultimo decennio, trova un evidente riscontro nella norma modificata dalla legge finanziaria, laddove si dispone l'obbligo delle dismissioni per l'Acquedotto pugliese entro sei mesi, tra l'altro per il tramite di semplici «procedure di evidenza pubblica».
      Il termine di sei mesi indicato dal citato articolo 4 del decreto legislativo n. 141 del 1999, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 448 del 2001, appare assolutamente non realistico per dare luogo alla attuazione delle dismissioni del più grande gestore al mondo di acquedotto, fogna e depurazione! E che dire del venire meno del carattere pubblico
 

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dell'Acquedotto pugliese, mediante privatizzazione, in aree geografiche caratterizzate da emergenze idriche ed igienico-sanitarie di gravissima entità?
      Quale soggetto privato si potrebbe accollare l'Acquedotto pugliese, trarre profitto e difendere l'interesse del servizio di interesse generale nel mantenere con adeguatezza strutture che necessitano di flussi di centinaia di milioni di euro?
      Se mai fosse conciliabile in altre situazioni, appare difficilmente conciliabile in questa situazione, di privatizzazione rapida e forzata dell'Acquedotto pugliese, l'esigenza del profitto con quella della tutela dell'interesse generale.
      Per non parlare dei nodi normativi e finanziari irrisolti connessi al mancato passaggio dell'Acquedotto pugliese all'Ente nazionale per l'energia elettrica e alla non concomitante considerazione del destino dell'Ente di irrigazione interregionale tra Puglia, Irpinia e Basilicata.
      Inoltre, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001), appare quanto meno singolare che siano indicati, per la questione relativa all'Acquedotto pugliese, alle regioni sia l'obbligo di dismissioni che l'arco temporale per l'esecutività delle stesse.
      Suscita profonda perplessità anche la mandatorietà delle dismissioni dell'Acquedotto pugliese a favore del privato per la gestione di una risorsa scarsa e preziosa come l'acqua, le cui fonti si trovano in parte in regioni diverse dalla Puglia e dalla Basilicata.
      Il principio di solidarietà e il principio di tutela dell'interesse pubblico, sottesi al trasferimento transregionale dell'acqua, come si conciliano con dismissioni totali o forzate dell'Acquedotto pugliese?
      La presente proposta di legge consente una pausa di ragionevolezza in un processo impostato con eccesso di rapidità e con approccio iperliberista.
      Rispetto all'impianto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si preserva la medesima ispirazione a carattere regionalista, imponendo per le quote azionarie da attribuire alle regioni interessate il criterio più logico della ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti serviti dall'Acquedotto pugliese.
      La tutela dell'interesse generale viene, infine, garantita mediante la previsione che ogni singola regione non possa dismettere le proprie quote azionarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni, inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del citato articolo 3, sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 30 giugno 2002, alle regioni del Mezzogiorno, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti serviti dall'Acquedotto pugliese. Ogni singola regione non può dismettere le proprie quote azionarie».

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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