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PDL 1047

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1047


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CICCHITTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenuti all'ex Patto di Varsavia anche in relazione al dossier di Vassili Mitrokhin

Presentata il 26 giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di conoscere la verità sui finanziamenti provenienti dai Paesi dell'ex Patto di Varsavia e destinati direttamente o indirettamente a sostenere le iniziative politiche di partiti politici o di singoli rappresentanti degli stessi diventa indispensabile per fare luce su un periodo importante della storia repubblicana di questo Paese. Un fenomeno sul quale non si può tacere per evitare che comportamenti contrari agli interessi nazionali possano passare inosservati, magari attraverso l'imprudente destinazione al macero di importanti documenti.
      Corrisponde ad una semplice coincidenza il fatto che il Governo D'Alema, poco prima delle rivelazioni del dossier Mitrokhin, abbia manifestato l'intenzione di distruggere una copiosa quantità di vecchi fascicoli dei servizi segreti considerati «illegittimi ed ininfluenti»? Non possiamo accettare che vengano cancellati fascicoli che ucciderebbero la memoria di una vicenda che invece è bene ricordare e cioè che l'Italia non è sempre stata effettivamente indipendente perché nei suoi confini agivano, con ruoli diversi, soggetti che servivano interessi antinazionali.
      Lo Stato, ed i suoi cittadini in particolare, hanno diritto di conoscere chi e quanti hanno minacciato la sua esistenza ed il sistema democratico.
      Le rivelazioni degli archivi di Vassili Mitrokhin, da parte dello storico Andrew, hanno riaperto una vecchia ferita e scatenato
 

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una vera e propria caccia a diplomatici, giornalisti e «collaboratori» che rischia di travolgere la credibilità delle istituzioni, ma che mantiene, per ora, un profilo solamente scandalistico.
      Il cosiddetto «caso Cossutta» può considerarsi emblematico di quanto avvenuto nel passato.
      Il fatto che un dirigente dell'ex Partito comunista italiano (PCI) non abbia mai negato, come risulta dagli interrogatori del 1991, di aver incassato finanziamenti «illegali» provenienti da Mosca per il PCI è fonte di grande allarme.
      I Governi di centro-sinistra si sono retti con il concorso decisivo di un uomo che avrebbe avuto rapporti di questa natura con un Paese nemico dell'Italia.
      In nessun altro Paese occidentale si sarebbe tollerato un Governo fondato su tali basi. Se tali ultime rivelazioni dovessero dimostrarsi fondate, si dovrà constatare che la legge è stata violata. Per questo motivo non possiamo permettere che su argomenti del genere si eserciti soltanto la carta stampata senza che il Parlamento sia dotato degli strumenti di indagine necessari per la ricerca della verità, per la ricostruzione degli illeciti flussi finanziari e per rintracciare i responsabili di eventuali comportamenti tali da alterare gli equilibri politici nazionali.
      Fino a che punto le «liberalità» provenienti dai Paesi dell'ex Patto di Varsavia hanno condizionato le scelte di uomini politici, sindacalisti e imprenditori vicini all'ex PCI e come essi hanno ricambiato queste generose offerte? Queste influenze straniere fino a che punto hanno condizionato la politica nazionale? Se non vi fossero state, l'Italia sarebbe ora diversa? Sarebbe mai stata possibile la formazione di un Governo ex comunista? Chi sono i veri destinatari dei finanziamenti illeciti, oltre a quelli attualmente citati dalla stampa quotidiana, come sono stati utilizzati e come sono entrati nel nostro Paese? Quali sono stati i rapporti tra l'ex PCI, il Komitat Gosudarstvannoj Bezopasnosti (KGB) e gli altri servizi segreti dei Paesi dell'Europa orientale? Questi rapporti hanno influenzato i fenomeni eversivi italiani?
      Tutti i cittadini hanno il diritto di avere delle risposte chiare a queste domande. È giunto il momento, una volta per sempre, di accertare in termini morali e politici la verità di questa sconcertante vicenda, al fine di evitare che i tentativi di insabbiamento, a cui assistiamo, non stravolgano quella storia, quel passato che noi tutti vogliamo conoscere. Non sarebbe la prima volta, esiste già una storia cancellata e riscritta (il monito di Orwell è sempre più attuale); dopo dieci anni di inganni, bugie e falsità, il nostro Paese ha diritto di conoscere gli avvenimenti che hanno caratterizzato un periodo storico dai riflessi nazionali e internazionali per offrire alle future generazioni un quadro preciso e completo senza manipolazioni.
      Di fronte a questa situazione, occorre che il Parlamento indaghi per mezzo dell'azione approfondita di una inchiesta parlamentare su tutti gli aspetti di questa vicenda che coinvolge privati, società e partiti politici, per chiarire le responsabilità di quanti hanno usufruito, e magari continuano ad usufruire, di finanziamenti illeciti.
      L'articolato della proposta di legge istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta è conseguente alla impostazione più rigorosa per riproporre, come dovere, anche in questo campo, la «questione morale». Le forze politiche sono chiamate ad una verifica necessaria che costituisce la prova autentica del loro costume e del loro impegno per la difesa degli interessi nazionali e per la salvaguardia della libertà.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

          a) acquisire gli elementi relativi ai flussi di denaro provenienti dai Paesi appartenuti all'ex Patto di Varsavia verso l'Italia e accertare i collegamenti economici e finanziari di partiti politici italiani, anche in via indiretta, o di esponenti politici con tali Paesi;

          b) accertare attraverso quali reti di connivenze, supporti, persone, enti e società, i singoli partiti ed esponenti politici italiani si siano procurati o si procurino finanziamenti in qualsiasi forma, provenienti dai Paesi di cui alla lettera a);

          c) accertare se in tale ambito vi siano stati finanziamenti finalizzati ad ottenere comportamenti politici individuali o collettivi o ad influire sulle decisioni di organi politici;

          d) verificare quali influssi abbiano esercitato il KGB e gli altri servizi segreti dei Paesi dell'Europa orientale sulla vita politica italiana e su fenomeni eversivi italiani;

          e) accertare le precise responsabilità delle persone indicate nei dossier di Vassili Mitrokhin, trasmessi al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) dai Servizi di sicurezza britannici;

          f) accertare le eventuali omissioni nei dossier di cui alla lettera e) rispetto alle rivelazioni originali del citato Mitrokhin;

          g) accertare i reali nominativi delle persone indicate con nomi in codice nei dossier di cui alla lettera e).

 

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Art. 2.

      1. La Commissione è composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati rispettivamente dal presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

Art. 3.

      1. La Commissione, all'atto dell'insediamento, elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed un segretario, a maggioranza dei suoi componenti.
      2. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.

Art. 4.

      1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione può acquisire atti e documenti relativi ad istruttorie e inchieste in corso presso gli organi inquirenti governativi.
      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria.
      4. La Commissione ha il potere di:

          a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione domiciliare;

          b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

          c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

          d) convocare ed interrogare le persone che ritiene a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

 

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Art. 5.

      1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini dello Stato italiano, la Commissione si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato estero.

Art. 6.

      1. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti professionale, giornalistico, bancario e d'ufficio e non è opponibile il segreto di Stato.

Art. 7.

      1. Le persone che la Commissione intende ascoltare di norma sono convocate per iscritto e sono ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.
      2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.
      3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 8.

      1. Può essere ascoltata la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.
      2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate in qualità di testimoni, così come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico delle persone stesse in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

 

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Art. 9.

      1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, la Commissione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.
      2. Nel procedere alle operazioni di cui al comma 1, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

Art. 10.

      1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti e documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.
      2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi a tali richieste.

Art. 11.

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento, presentando ai due rami del Parlamento una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

 

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      2. Nella relazione è contenuto l'elenco dei trasferimenti finanziari diretti, anche attraverso banche ed istituti di credito di Stati esteri, a soggetti italiani. Nel caso di società di capitale sono individuate le persone fisiche che detengono le quote di riferimento.

Art. 12.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 13.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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