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PDL 2721

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2721


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BINDI, CASTAGNETTI, BRESSA, ANNUNZIATA, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BOTTINO, CIANI, DUILIO, FRIGATO, LETTA, SANTINO ADAMO LODDO, MEDURI, MERLO, MICHELI, MILANA, MONACO, MORGANDO, MOSELLA, SORO

Istituzione del tribunale per i minorenni
e per la famiglia

Presentata l'8 maggio 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge sulla istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia, più volte presentata nel corso delle passate legislature, si discosta profondamente dal progetto di legge originario sulla istituzione del tribunale per la famiglia. Ciò sia perché si è sentita la necessità di provvedere anche ad una migliore disciplina dell'attività dei tribunali per i minorenni - da tempo auspicata dai giudici minorili e dall'organo di autogoverno della magistratura - sia perché si sono volute recepire le utili osservazioni che, dopo la presentazione della iniziale proposta di legge, sono state effettuate. Vogliamo in particolare ricordare e ripresentare il testo presentato dalla collega Rosa Russo Jervolino nella XIII legislatura (atto Camera n. 3192).

Motivazioni per cui si ritiene necessaria la realizzazione del tribunale per i minorenni e per la famiglia.

      1. - La nostra proposta di legge trova la sua prima ragion d'essere nella constatazione che i compiti attribuiti al tribunale per i minorenni - divenuto organo non solo di tutela ma anche di promozione del diritto del minore all'educazione e ad un regolare processo di socializzazione, esigono profonde modificazioni di questa fondamentale struttura giudiziaria per renderla veramente capace di assolvere positivamente alla propria funzione.
      2. - Inoltre, la proposta di legge non poteva ignorare che l'attuale distribuzione della competenza in materia minorile tra una pluralità di organi giudiziari, non coordinati tra loro, provoca carenza di interventi o interventi contraddittori che, anziché aiutare veramente il minore, finiscono per aggravarne la situazione esistenziale. Infatti non può non apparire assurdo che contemporaneamente si occupino dei minori e dei loro problemi il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, il tribunale ordinario in sede civile o in sede penale, la corte d'appello in sede civile come giudice di prima istanza, il procuratore presso la corte d'appello.

 

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      Né può trascurarsi il fatto che da una simile frammentazione delle competenze nascono non solo gravi inconvenienti per l'assunzione di provvedimenti adeguati ai reali bisogni del minore, ma anche conseguenti conflitti di competenza gravemente dannosi in una materia come quella minorile che richiede interventi rapidi e non contraddittori. Alcuni esempi possono essere illuminanti in proposito. Il tribunale ordinario è competente sull'affidamento dei figli dei genitori che si separano e per le successive modifiche dei provvedimenti assunti in quella sede; ma il tribunale per i minorenni è competente a provvedere quando sorga un pregiudizio al minore dalla condotta del genitore che ha in affidamento il figlio: può così avvenire che successivamente alla deliberazione emessa in sede di separazione e relativa al minore si richieda l'intervento sia del tribunale ordinario sia di quello specializzato che, essendo entrambi competenti nella stessa materia sia pure da due angolature differenti, potranno emettere provvedimenti anche contrastanti tra loro, fra i quali non è possibile determinare quale debba essere eseguito. La legge 1o dicembre 1970, n.898, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, ha ulteriormente complicato la situazione già poco chiara: ai sensi dell'articolo 6 della citata legge il tribunale che pronuncia lo scioglimento provvede in ordine ai minori e, successivamente, se i genitori trascurano i loro doveri, può nominare un tutore; ma per le norme di carattere generale, che non sono state abrogate dalla legge n. 898 del 1970, il tribunale per i minorenni è competente a valutare se il comportamento del genitore sia talmente pregiudizievole al figlio da richiedere o la decadenza della potestà genitoriale, con la conseguente nomina di un tutore, o altri provvedimenti nell'interesse del minore. È assai problematico come l'intervento del tribunale ordinario possa coordinarsi con i poteri esclusivi del tribunale per i minorenni. Ma vi è di più. Nella citata legge, all'articolo 6, si prevede che il genitore cui non è stata attribuita la potestà genitoriale, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente tale potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che ritiene adeguati: una simile norma spoglia il tribunale per i minorenni da una competenza esclusiva che è sempre stata sua propria o introduce uno strumento sussidiario di intervento per lo specifico provvedimento, lasciando impregiudicata la competenza generale?
      Analogamente sono sorti contrasti tra il tribunale per i minorenni e il giudice tutelare in ordine alla competenza a provvedere in via di urgenza in materia di potestà genitoriale: per alcuni la competenza è attribuita in via esclusiva al giudice tutelare, per altri, se il tribunale per i minorenni è già investito del merito della controversia, a quest'ultimo compete anche l'emissione dei provvedimenti di urgenza. Con la prima tesi giurisprudenziale, oggi seguita da alcuni organi giudiziari, si arriva all'assurdo di sospendere il provvedimento, quando sia stato chiesto un provvedimento di urgenza, per inviare tutti gli atti al giudice tutelare che comunque deciderà senza tener conto degli orientamenti, eventualmente già maturati, dal tribunale.
      Si potrebbe continuare negli esempi, spesso drammatici. Quanto detto ci sembra sufficiente a dimostrare quanto sia assurda la attuale ripartizione di competenze la quale sembra ignorare che il minore è una persona i cui problemi non possono essere distintamente esaminati e giudicati da organi diversi, solo perché si manifestano in condizioni diverse.
      L'unificazione di tutte le competenze in materia minorile è pertanto un obiettivo che si è ritenuto di dover perseguire, per il bene del minore.
      3. - Vi è infine un'altra motivazione che sostanzia la nostra proposta di legge. Nella realtà attuale è più viva la consapevolezza che i problemi dei minori non possono essere né esaminati né risolti se li si considera avulsi dai problemi del nucleo familiare.
      La psicologia ha ormai messo chiaramente in luce come il sereno sviluppo della personalità infantile è strettamente condizionato
 

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dall'inserimento del minore in una famiglia che sappia interessarsi di lui per aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità.
      Pertanto, la tutela dei diritti del minore implica, di necessità, un intervento di sostegno nei confronti della famiglia quando essa non sia in grado di svolgere adeguatamente la propria funzione educativa. Di contro, ogni pronuncia giudiziale nei confronti dei genitori non può non avere pesanti conseguenze sulla personalità dei figli e richiedere adeguati interventi di sostegno nei confronti di essi. Appare, quindi, necessario che tutti i problemi del nucleo familiare - quando debbano essere esaminati dal giudice - siano contemporaneamente tenuti presenti da un'unica autorità giudiziaria competente a provvedere. Scindere l'intervento giudiziario sul minore dall'intervento giudiziario sulla famiglia - attribuendone la competenza a due organi diversi - significa ignorare questa realtà e attuare una politica settoriale degli interventi, gravemente dannosa per il nucleo tutto e per le singole personalità che lo compongono. Pertanto proponiamo che sia un unico organo giudiziario competente a giudicare tanto in materia di minori che di famiglia.
      4. - Ma la opportunità, anzi la necessità della costituzione del nuovo organo giudiziario nasce non solo dalla utilità di collegare strettamente i problemi del minore con quelli della famiglia, ma anche dall'utilità di rendere più adeguato l'intervento giurisdizionale in un settore così delicato come è quello familiare. Ciò implica una unificazione delle competenze in materia familiare ed una adeguata specializzazione del giudice per la famiglia, specializzazione che oggi non esiste. Quando si deve incidere non su situazioni patrimoniali, ma su penose e complesse situazioni personali ed umane è necessario che il giudice abbia non solo una particolare competenza tecnico-giuridica, ma soprattutto una profonda conoscenza dei problemi psicologici e sociologici che spesso sono alla base delle situazioni conflittuali che si verificano nella famiglia ed una particolare comprensione per la realtà delle famiglie.
      Tutto ciò implica una specializzazione del giudice capace innanzitutto di svolgere un ruolo conciliativo tra le parti e la collaborazione di esperti forniti di particolari competenze psicologiche, pedagogiche, sociologiche nonché di una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e della educazione dei giovani.
      Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia la necessità del nuovo organo è soprattutto in relazione ad alcuni articoli che presentano situazioni nuove quali il contrasto tra i coniugi sulla residenza o l'indirizzo unitario della vita della famiglia, l'affidamento dei figli e la loro tutela, la necessità di giudizi preceduti da indagini sulla personalità dei singoli, come per la deroga al limite di età per contrarre matrimonio.
      5. - Il nuovo organo giudiziario, che viene oggi proposto, non ha pertanto lo scopo di porre la famiglia sotto tutela, come da qualcuno è stato affermato, né di ledere quella autonomia della famiglia che la Costituzione riconosce. Esso ha lo scopo molto più limitato, ma essenziale, di razionalizzare un sistema di interventi giudiziari oggi dispersi o confliggenti, per una assurda distribuzione di competenze tra una miriade di organi giudiziari. Il nuovo organo mira, nel contempo, ad assicurare quella specializzazione dei giudici che è necessaria per rendere tali interventi utili alla comunità familiare e ai suoi singoli membri, primi fra tutti i minori.
      Del resto hanno auspicato la creazione di un simile organo giudiziario, oltre a numerosi giuristi anche associazioni e partiti nonché il Consiglio superiore della magistratura.
      A tali pressanti voti - provenienti dagli ambienti più diversi e perciò indicativi di una diffusa esigenza della nostra società - la proposta di legge intende dare una risposta. Non si ritiene certo che il nuovo organismo giudiziario possa sanare i mali della famiglia ai quali è necessario provvedere anche con altre iniziative legislative tendenti ad escludere le cause sociali che spesso sono alla base delle fratture familiari. Esso può solo servire a rendere più efficace l'intervento giudiziario.
 

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Organizzazione del tribunale per i minorenni e per la famiglia.

      1. - Per intervenire efficacemente sui problemi inerenti la vita familiare occorre un organo giudiziario agile nella sua composizione, sensibile alle mutevoli esigenze della vita pratica e strettamente collegato con la realtà sociale nella quale è chiamato ad agire.
      Un organo di tale genere esiste nel nostro ordinamento ed è il tribunale per i minorenni. È evidente però che le sue strutture, già del tutto inadeguate alle funzioni attuali, non possono affrontare un ampliamento di competenze senza radicali innovazioni che, pur conservandone la ispirazione fondamentale, consentano interventi rapidi ed incisivi.
      È opportuno, quindi, trasformare (articolo 1) l'attuale tribunale per i minorenni nel nuovo tribunale per i minorenni e per la famiglia (e correlativamente mutare la denominazione della procura della Repubblica istituita presso di esso) ponendo così in evidenza che i suoi compiti non riguardano soltanto i soggetti minori di età, isolatamente considerati, ma - in conformità all'evoluzione giurisprudenziale e legislativa chiaramente manifestata dai tempi, ormai lontani (1934), della sua istituzione - i minori nel loro ambiente e, quindi, i rapporti familiari e la vita giuridica della famiglia. In tale modo viene riconosciuta l'intima connessione - attuale o almeno potenziale - che esiste, e non soltanto sul piano giuridico, tra i fini essenziali della società familiare e lo sviluppo della personalità dei minori, i quali hanno diritto di trovare nella famiglia il sostegno necessario alla loro formazione umana.
      2. - Sedi e circoscrizioni. - Conseguenza necessaria di questa trasformazione è la modificazione delle circoscrizioni territoriali dei tribunali che, coincidendo attualmente con quelle dei distretti di corte di appello (e delle sezioni distaccate), sono manifestamente troppo ampie ed irregolari. Infatti, vi sono tribunali per i minorenni che hanno giurisdizione su una popolazione di 5.700.000 abitanti (Milano) o di 4.500.000 abitanti (Roma), mentre altri, all'estremo opposto, provvedono ad una popolazione di 300.000 abitanti (Campobasso, Reggio Calabria). L'ampiezza del territorio in cui gli attuali tribunali per i minorenni operano va da 28.600 chilometri quadrati (Torino) e da 24.000 chilometri quadrati (Cagliari) a 3.200 chilometri quadrati (Messina) e a appena 1.000 chilometri quadrati (Reggio Calabria). Rilevanti differenze si notano ugualmente riguardo al numero dei comuni compresi nelle rispettive circoscrizioni, che va dai 1.283 per Torino e 905 per Milano ai 43 per Caltanissetta e 23 per Reggio Calabria, nonché riguardo alla distanza della sede dal comune più lontano (chilometri 355 per Cagliari e chilometri 241 per Milano, chilometri 110 per Perugia e chilometri 64 per Reggio Calabria). Questa irregolare distribuzione degli uffici giudiziari minorili è del tutto irrazionale. Per ovviare ad essa conviene abbandonare il criterio di collegamento stabilito con i distretti di corte di appello. Non occorre però fare riferimento alla circoscrizione giudiziaria immediatamente inferiore - che è costituita dal circondario di tribunale - essendo sufficiente adottare un criterio intermedio.
      Poiché gran parte degli organismi assistenziali e sociali che operano in favore della famiglia e dei minorenni fanno capo alla provincia, appare opportuno che per ogni provincia vi sia un tribunale, e che questo abbia sede nel capoluogo di provincia. Questa soluzione non è scevra di difficoltà, considerando che i ventisei tribunali per i minorenni oggi esistenti dovranno dar luogo a ben novantaquattro tribunali per i minorenni e per la famiglia. Al rischio che i nuovi uffici vengano costituiti con personale impreparato si potrà ovviare con gli appositi corsi, previsti dall'articolo 44, con i quali il Consiglio superiore della magistratura, proseguendo un'attività già efficacemente iniziata, avrà la possibilità di soddisfare nel modo migliore le nuove esigenze.
      L'ubicazione nel capoluogo di provincia della sede del tribunale per i minorenni e per la famiglia non esclude che questo tenga le sue udienze in altri centri della

 

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provincia. La disposizione dell'articolo 5 concede al presidente del tribunale la facoltà di provvedere in tale senso, senza formalità e per semplici motivi di opportunità ed è facile prevedere che il saggio uso di questa facoltà permetterà un più facile ed immediato contatto tra il giudice e le persone interessate alla risoluzione dei problemi e delle controversie sottoposte al suo esame.
      3. - Giudice tutelare. - L'estensione provinciale della circoscrizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia permette inoltre di risolvere il problema della efficienza dell'ufficio del giudice tutelare. È noto che, salvo alcuni casi, le funzioni di giudice tutelare sono oggi esercitate da un giudice, impegnato nella sua ordinaria attività civile o penale ed occasionalmente distolto da essa per provvedere a compiti che, per forza di cose, finiscono con l'essere considerati marginali, mentre richiederebbero un impegno costante. L'inconveniente viene eliminato con l'articolo 3 della proposta di legge, e cioè inserendo il giudice tutelare nel tribunale per i minorenni e per la famiglia e conservando ad esso i compiti specifici che la legge gli affida. Nell'ambito del tribunale per i minorenni e per la famiglia il giudice tutelare viene così ad assumere, strutturalmente, una posizione analoga a quella del giudice istruttore rispetto al tribunale penale, ovvero a quella del giudice delegato rispetto al tribunale fallimentare; mentre la estensione della sua competenza al territorio di un'intera provincia gli permette di essere prontamente presente in ogni circoscrizione e di seguire con sufficiente continuità la condizione dei minori per i quali esercita le sue funzioni, evitando che ad ogni trasferimento di essi faccia seguito un mutamento dell'ufficio giudiziario chiamato a provvedere per la loro tutela.
      4. - Giudici onorari. - L'unità dell'ufficio del giudice tutelare non esclude che - se necessario - di esso facciano parte più giudici. Questa decisione consente di prevedere espressamente (con una norma che vuole mettere in evidenza l'opportunità di un proficuo collegamento tra l'organo giudiziario e l'ambiente sociale in cui agisce) l'apporto che alla funzione tutelare possono dare giudici onorari opportunamente dislocati nella circoscrizione del tribunale. Essa permette altresì di riconoscere la possibilità che i giudici onorari svolgano attività di conciliazione nel settore di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia.
      5. - Servizi sociali e specialisti. - I servizi necessari per il funzionamento del tribunale per minorenni e per la famiglia non sono soltanto quelli interni alla sua organizzazione, ma anche quelli esterni ad esso. Questo tribunale infatti può operare in modo efficace soltanto se può avvalersi di una rete, estesa e penetrante, di strutture di servizio sociale. È il servizio sociale - inteso nella sua espressione più ampia - che può mettere in luce i casi che richiedono un intervento giudiziario, che può orientare le persone interessate a domandare questo intervento e ad intendere il contenuto e le finalità, che può collaborare con il giudice per consentirgli una esatta informazione sui dati ambientali e una corretta valutazione di essi, che può operare secondo le indicazioni del giudice stesso per l'attuazione dei suoi provvedimenti.
      Senza un efficace e idoneo servizio sociale gran parte delle disposizioni processuali e sostanziali, che prevedono l'iniziativa d'ufficio degli organi giudiziari e l'esercizio da parte di essi di ampi poteri discrezionali (si pensi, ad esempio, alla norma dell'articolo 333 del codice civile, relativa ai «provvedimenti convenienti» in favore del minore) non possono, in pratica, trovare attuazione.
      La necessità che il tribunale per i minorenni e per la famiglia si serva delle strutture di servizio sociale non esclude però che, come si è detto, queste strutture debbano essere e rimanere esterne all'organo giudiziario. Ed anzi si deve auspicare che la varietà di queste strutture, espressione della comunità nella quale devono operare e ad essa strettamente connesse, permetta le più varie e articolate modalità di intervento a seconda delle mutevoli esigenze derivanti da ogni situazione concreta. Per questo motivo si prevede, con l'articolo 6 della presente proposta di
 

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legge, che il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvalga di tutti i servizi che, di fatto, esistono e che possono essere utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
      6. - Polizia giudiziaria. - L'articolo 7 estende alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia la disposizione che prevede l'istituzione presso ogni procura di un nucleo di polizia giudiziaria.
      7. - Nomina dei magistrati e dei giudici esperti. - La collaborazione tra magistrati di carriera e giudici onorari, che è in atto presso i tribunali per i minorenni dalla loro costituzione, ha dato sostanzialmente frutti positivi e potrà essere ancora più fruttuosa nell'ambito più vasto assegnato alla competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia. Anche quest'organo pertanto verrà formato da giudici provenienti dall'una e dall'altra categoria, secondo le disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10 della proposta di legge. Le innovazioni che con esse vengono introdotte, rispetto alle norme attualmente vigenti per il tribunale per i minorenni, riguardano principalmente la denominazione dei giudici onorari (che vengono qualificati giudici-esperti, anziché componenti privati), l'introduzione di limiti di età (non meno di trent'anni e non più di sessantacinque anni), la misura dell'indennità che viene commisurata a quella dei giudici popolari delle corti di assise, oltre all'espressa previsione di norme sulle incompatibilità formulate in armonia alle disposizioni previste per l'ordinamento giudiziario e volte a soddisfare alle necessarie esigenze di imparzialità.
      Per quanto riguarda i magistrati di carriera vengono precisati i requisiti necessari e viene delineato l'iter da seguire per la loro nomina, prevedendo che, dopo la fase di prima attuazione della legge, posti direttivi siano attribuiti soltanto a magistrati forniti di esperienza qualificata per l'attività svolta presso i tribunali per i minorenni e per la famiglia.
      8. - Costituzione dell'organo giudicante. - Per la costituzione del collegio giudicante viene riconfermata, all'articolo 10, la tradizionale formazione del tribunale con tre giudici (e non quattro, come avviene ora per il tribunale per i minorenni).
      9. - Sezione specializzata di corte di appello. - Il quadro delle strutture giudiziarie relative ai minorenni e alla famiglia viene poi completato con la istituzione, presso ogni corte di appello, di una apposita sezione specializzata (che sostituisce l'attuale sezione per i minorenni), alla quale provvede l'articolo 11, disponendo altresì che questa sezione giudichi con la presenza di tre componenti (due magistrati e un giudice esperto), e cioè con una composizione numericamente uguale a quella del tribunale per i minorenni e per la famiglia. In tale modo - riducendo cioè da cinque a tre i membri del collegio giudicante in secondo grado - si vuole evitare un inutile appesantimento di quest'organo giudiziario ed assicurare la massima semplicità e rapidità del suo funzionamento.
      10. - Organizzazione degli uffici. - Con lo stesso provvedimento legislativo che istituisce il tribunale per i minorenni e per la famiglia occorre provvedere (in ottemperanza all'articolo 108 della Costituzione, che prevede la riserva di legge, per quanto riguarda le norme sulla magistratura) alla determinazione del numero dei magistrati che dovranno essere destinati. È apparso inoltre necessario, per l'evidente connessione, procedere anche alla compilazione delle tabelle relative a tutto il personale amministrativo che dovrà essere impiegato nei nuovi uffici; ciò al fine di agevolare la pronta attuazione delle nuove disposizioni e di evitare che, nella fase esecutiva, si verifichino dubbi e ritardi, i quali potrebbero gravemente compromettere il conseguimento dei fini pratici che si intendono realizzare nel modo più pronto ed efficace.
      Pertanto, con le tabelle allegate alla presente proposta di legge, e richiamate dagli articoli 2, 4 e 11, viene stabilito il numero dei magistrati, funzionari, coadiutori-giudiziari, commessi ed ufficiali giudiziari che saranno assegnati ad ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia e alle relative procure, nonché il numero e la qualifica dei magistrati che svolgeranno
 

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le loro funzioni nelle sezioni specializzate di corte di appello. Questo numero è stato determinato tenendo presenti le presumibili esigenze di ogni ufficio, in relazione alla popolazione residente nelle rispettive circoscrizioni secondo l'ultimo censimento, e considerando - in linea di massima - che occorre, per risolvere i problemi dei minorenni e delle famiglie, quanto meno un magistrato giudicante ogni centomila abitanti (si tenga presente che, allo stato, nei tribunali ordinari vi è normalmente un giudice ogni 20.000 abitanti) e che, per le funzioni inquirenti, occorre almeno un magistrato pubblico ministero ogni tre magistrati giudicanti.
      Si è inoltre ritenuto necessario che, per l'opera di assistenza e di documentazione nonché per gli adempimenti di cancelleria e di segreteria, vi sia almeno un cancelliere ogni magistrato e tre coadiutori giudiziari ogni due cancellieri; tutto questo affinché l'impegnativa attività dei magistrati e dei funzionari non venga distolta dallo svolgimento di funzioni meramente di ordine ed esecutive. Con analoghi criteri è stato determinato il numero dei commessi e degli ufficiali giudiziari, indicando per essi il minimo che appare necessario per un autonomo ed ordinato esercizio dell'attività giurisdizionale affidata al tribunale per i minorenni e alla relativa procura.
      Conviene a questo proposito rilevare che, tenendo presente la particolare natura dell'attività che verrà svolta dal tribunale per i minorenni e per la famiglia e, in special modo, il fatto che in essa avrà grande rilievo l'impulso d'ufficio, per la notifica degli atti giudiziari si dovrà prevalentemente procedere in modo diverso dal consueto; si richiede quindi una particolare organizzazione di questo servizio, ispirato a criteri differenti da quelli in vigore per il servizio delle notificazioni degli altri atti giudiziari. Basti pensare alla necessità di far ricorso, ove occorra, a particolari accorgimenti, dettati da un accorto senso di riserbo e di delicatezza, per evitare l'imprudente propalazione di fatti e di dati che potrebbero cagionare grave pregiudizio alle persone interessate. Si è perciò ritenuto necessario prevedere, con l'articolo 4, la piena autonomia del tribunale per i minorenni e per la famiglia, anche sotto questo aspetto, inserendo in esso un autonomo ufficio per le notifiche, affinché queste siano effettuate dagli ufficiali giudiziari specificamente addetti al tribunale stesso, anziché dal personale corrispondente dell'ufficio unificato esistente nella medesima sede.
      11. - Formazione dei giudici. - Pur volendo considerare con la presente proposta di legge soltanto gli aspetti organizzativi della giustizia relativa ai minorenni e alla famiglia non si può non rilevare che il buon funzionamento di essa sarà sempre condizionato dalla competenza, dall'esperienza e dalla sensibilità dei giudici che vi saranno impegnati.
      Riveste quindi una particolare importanza un'azione costante diretta a promuovere ed a favorire la preparazione, la formazione e l'aggiornamento dei giudici; e ciò specialmente perché i problemi che questa materia presenta mutano rapidamente nel tempo e mostrano via via aspetti nuovi. Perciò si dispone con l'articolo 12 che (dopo il superamento delle esigenze particolari relative alla prima attuazione della legge, per le quali - come è stato accennato - provvede una disposizione transitoria) ogni anno il Consiglio superiore della magistratura organizzi un corso di preparazione e uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati interessati ai problemi minorili e familiari.
      Le prime esperienze, compiute in questo senso sono del 1972 e 1973. Esse sono state molto apprezzate e hanno avuto ottimo successo; non vi è dubbio quindi che l'istituzionalizzazione e l'intensificazione di questa iniziativa siano utili ed opportune.
      12. - Sorveglianza. - L'ultimo articolo delle norme relative all'organizzazione del tribunale per i minorenni e per la famiglia regola l'attribuzione del potere di vigilanza su di esso, riconoscendo che questo compito spetta esclusivamente al presidente della corte di appello (e al procuratore generale per quanto concerne la procura della Repubblica). Questa disposizione è il
 

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naturale effetto della autonomia riconosciuta al nuovo organo giudiziario. In conseguenza di essa il tribunale per i minorenni e per la famiglia acquista una posizione non diversa da quella di ogni altro tribunale, e si evita la sua assimilazione a una semplice sezione del tribunale ordinario, con la conseguente perdita dei caratteri più salienti connessi alla specializzazione della sua funzione.

Competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia.

      1. - Criteri per la determinazione della competenza. - Per determinare le materie assegnate alla competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia si è seguita la tradizionale distinzione tra affari civili ed affari penali non senza rilevare però che, nella realtà della vita e della esperienza familiare, le relazioni umane, astrattamente inquadrabili nell'uno o nell'altro settore dell'esperienza giuridica, presentano spazi mobili più grandi e situazioni spesso intimamente connesse e intrecciate. Adottando questa ripartizione viene eliminata la confusa nozione della cosiddetta «competenza amministrativa» concernente la rieducazione dei minorenni, riconoscendo che essa non può avere alcuna connotazione penalistica, ma si colloca a pieno titolo nell'ambito dei rapporti di natura civile relativi alla educazione del minorenne.

2. - Competenza civile.

      a) Competenza per materia. - Il tribunale per i minorenni e per la famiglia estenderà l'ambito della sua competenza civile, oltre che alle materie attualmente attribuite al tribunale per i minorenni dalla legge istitutiva, dal codice civile e dalle leggi speciali, agli atti, alle situazioni e ai rapporti direttamente e strettamente collegati con lo stato delle persone e la vita familiare. L'individuazione di queste materie è stata fatta con criteri piuttosto restrittivi e la loro elencazione, contenuta nell'articolo 14, ha carattere tassativo. Essa è stata formulata con riferimento ad istituti specifici e ben determinati dalle norme vigenti, in modo da escludere ogni timore di indebita invadenza da parte dell'organo giudiziario nel campo riservato alla autonomia della società familiare.

      b) Competenza per territorio. - L'individuazione del tribunale competente per territorio nelle materie civili viene fatta introducendo, con l'articolo 15, una rilevante modificazione ai criteri generali dettati dal codice di procedura civile. Si attribuisce infatti la competenza al giudice del luogo ove abitualmente dimora la famiglia cui si riferisce la vicenda che deve essere esaminata. Con ciò si vuole manifestare che, d'ordinario, l'intervento giudiziario - qualunque sia l'occasione immediata per cui viene richiesto - non può trascurare di considerare la famiglia nella sua globalità, inquadrando in essa i problemi particolari da trattare e risolvere. Sussistono, inoltre, a favore di tale criterio di competenza, validi motivi d'ordine pratico perché, in questo modo, si evita che siano competenti giudici diversi per rapporti inerenti al medesimo gruppo familiare e si consente, per la maggior vicinanza del giudice alle persone informate della vicenda, una più rapida e immediata raccolta delle prove. Quali criteri sussidiari di determinazione della competenza per territorio, per il caso in cui non si possa applicare il criterio sopra enunciato, vengono richiamati nell'ordine i tradizionali criteri del foro del convenuto e del foro dell'attore.

3. - Competenza penale.

      a) Competenza per materia. - In materia penale il tribunale per i minorenni e per la famiglia sarà chiamato a giudicare non soltanto i reati commessi dai minori degli anni diciotto, per i quali è attualmente competente il tribunale per i minorenni, ma anche i reati contro la famiglia e quelli in cui il rapporto familiare o l'età minore della persona offesa caratterizzano il fatto, così da rendere necessario

 

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un intervento giudiziario che non abbia soltanto finalità repressive, ma rimuova, per quanto è possibile, le cause e gli effetti del reato. L'indicazione analitica e tassativa di tali reati è contenuta nell'articolo 16.

      b) Competenza per connessione. - Il successivo articolo 17 dispone per l'ipotesi di connessione di procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia con procedimento di competenza di altro giudice. Tale articolo riserva in ogni caso al tribunale per i minorenni e per la famiglia il giudizio sui reati commessi dai minori di anni diciotto e ammette la separazione per gli imputati di età maggiore concorrenti nello stesso reato.

      c) Competenza per territorio. - La competenza per territorio nella materia penale rimane regolata, in via di principio, dalle norme ordinarie, ma un'importante deroga ad esse viene proposta per i procedimenti penali a carico di imputati minori degli anni diciotto. In questo caso si ritiene opportuno non tener conto del luogo di consumazione del reato, ma del luogo di residenza dell'imputato, e ciò sia perché in questo luogo - meglio che altrove - è possibile raccogliere i dati necessari per conoscere la personalità del minore, sia perché nel procedimento penale a carico dei minori o in occasione di esso frequentemente avviene che debbano prendersi altri provvedimenti di varia natura, relativi all'imputato e alla sua famiglia.

      4. - Competenza del giudice tutelare. - La competenza del giudice tutelare è richiamata nell'articolo 19 con il quale, inoltre, eliminando una evidente disarmonia delle norme vigenti, viene attribuito allo stesso giudice, anziché al tribunale ordinario od altro tribunale per i minorenni, il compito di emettere i provvedimenti sull'emancipazione nonché di concedere le autorizzazioni necessarie per gli atti relativi al patrimonio di coloro che non hanno la libera disponibilità dei loro beni.

Procedimenti civili.

      Nella disciplina del tribunale per i minorenni e per la famiglia i princìpi generali che regolano il processo civile ordinario (concentrazione, oralità e immediatezza) raggiungono il più ampio grado di attuazione in relazione alle funzioni specifiche alle quali tale organo giudicante è destinato. In questo senso si deve riconoscere che il tribunale per i minorenni e per la famiglia rappresenta una innovazione profonda ma s'innesta nella direttrice di sviluppo costantemente segnata per il processo civile dagli ordinamenti giuridici moderni.

Procedimento a tutela del minore e dell'incapace.

      1. - Iniziativa processuale e indagine preliminare. - Già nella latitudine delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e per la famiglia si deve ravvisare la piena attuazione del principio della concentrazione in quanto viene assicurata al giudice la massima concentrazione del materiale conoscitivo rispetto ai fatti oggetto del giudizio. Sul piano propriamente procedurale questo indirizzo si realizza attraverso una serie di norme che semplificano al massimo le formalità, rendendo possibile una maggiore rapidità delle decisioni e una loro aderenza alle particolarità del caso cui vanno applicate. Significativo è l'articolo 20 che pone il tribunale per i minorenni e per la famiglia in grado di agire tempestivamente anche d'ufficio, ogni qualvolta sia venuto a conoscenza di una situazione pregiudizievole per lo sviluppo della personalità e per l'attuazione dei diritti di un minore o di un incapace, potendo disporre per tale scopo di ogni mezzo che ritenga opportuno e in particolare quando la possibilità di svolgere indagini sulla personalità e sulle condizioni familiari e ambientali del soggetto e di provvedere infine, con decreto motivato, sentiti il pubblico ministero e le parti interessate.

Procedimento ordinario.

      1. - Introduzione della causa. - Per quanto riguarda il procedimento ordinario, si dispone (articolo 23) che l'introduzione

 

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della causa avvenga, in ogni caso, mediante ricorso e non più con citazione.
      Questo non è un dato meramente formale, ma in esso si esprime tutto un diverso modo di intendere la collocazione del giudice rispetto al giudizio. Viene infatti superata quella idea, che si esprime nell'atto stesso della citazione come atto rivolto da una all'altra parte, secondo la quale nel processo civile sono in gioco interessi che rimangono circoscritti alla sfera puramente privata e personale delle singole parti in conflitto e rispetto ai quali la posizione del giudice è rigorosamente estrinseca e tale deve rimanere nel giudicare che è concepito come l'operazione sillogistica mediante la quale al fatto, così come dedotto dalle parti attraverso i mezzi di prova, si applica freddamente la norma giuridica astratta. Con il ricorso, che si rivolge direttamente al giudice, si esprime un concetto ben diverso: quello che vuole mettere il giudice stesso ad immediato contatto non già di fatti storicamente esauriti nel tempo, ma piuttosto di una «situazione» pregiudizievole, nella quale compito del giudice è quello di cogliere una linea di tendenza, di sviluppo nei suoi aspetti positivi e negativi, in modo da potersi inserire subito come elemento attivo e propulsivo nella situazione stessa giudicandola «dall'interno» e orientandola fin dall'inizio a vantaggio dei soggetti interessati.
      2. - Trattazione e istruzione della causa. - Questa impostazione, che dà una caratterizzazione originale al procedimento ordinario fin dal suo atto introduttivo, si riflette sul terreno fondamentale delle prove. In esso viene realizzato in modo veramente ampio il principio della oralità in base al quale si intende che il giudice deve essere messo, durante tutto il corso del processo, in costante e diretto rapporto con i soggetti interessati e, attraverso di essi, con tutto il materiale conoscitivo utile alla decisione.
      Nell'ambito del principio generale secondo cui nel processo civile le prove devono essere introdotte dalle parti, viene dato al giudice istruttore il potere di disporre, anche d'ufficio, la prova, per testimoni a determinate condizioni, l'esibizione di documenti, il sequestro di cose o documenti da acquisire al processo ed, infine, l'ispezione di cose, anche senza il consenso delle parti o dei terzi. Si tratta di istituti probatori già previsti nel codice di procedura civile ma rispetto ai quali è necessario dotare il tribunale per i minorenni e per la famiglia di un ampio potere di disposizione e di impiego d'ufficio in modo tale da renderne più rapida l'assunzione e più efficace il risultato.
      3. - Decisioni. - Per quanto riguarda la decisione, che è presa subito dopo la discussione, realizzandosi in tale modo l'immediatezza tra cognizione e decisione, è superata l'idea che la statuizione contenuta nel provvedimento del giudice consista essenzialmente nell'accertamento statico della verità storica di un fatto, nella sua qualificazione giuridica e nella irrogazione, più o meno automatica, della sanzione civile prevista dalla legge. In realtà, poiché oggetto della conoscenza è piuttosto la situazione di una persona o di una famiglia, la decisione ha sempre un aspetto dinamico, tende cioè ad inserirsi attivamente in questa situazione per orientarla nel modo più opportuno. Di qui l'intrinseca modificabilità delle situazioni con le quali il tribunale per i minorenni e per la famiglia provvede all'affidamento dei figli, alle prestazioni patrimoniali tra i membri della famiglia, ai rapporti tra coniugi non separati, modificabilità che è prevista in relazione ad eventi successivi alla pronuncia (articolo 29).
      4. - Impugnazione. - Tale modificabilità si proietta, come logico, anche sull'eventuale giudizio di appello, con il peculiare obbligo fatto al giudice in questa fase di tenere conto di quanto sia già stato compiuto in attuazione delle statuizioni date in primo grado, qualora vengano riformate, revocate o modificate (articolo 32).
      Sempre in questo contesto merita di essere segnalato il potere concesso al giudice istruttore di modificare i provvedimenti interinali emessi dal presidente del tribunale non solo per mutamento delle circostanze di fatto, ma anche in seguito ad una più approfondita conoscenza delle
 

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stesse che si ottenga durante il corso del processo (articolo 32, comma 3).
      5. - Esecuzione. - Particolare rilievo assumono le norme relative alla esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni e per la famiglia. A tale riguardo, si delinea un modo nuovo di intendere il rapporto tradizionale tra cognizione ed esecuzione nel processo civile. Non più un rapporto statico tra due attività eterogenee: la cognizione (che porta all'accertamento non più mutabile di un avvenimento ormai esaurito nel tempo) e l'esecuzione (attività succedanea e subordinata a quella e come quella lasciata all'iniziativa della parte interessata). Al contrario, il procedimento civile davanti al tribunale per i minorenni e per la famiglia tende a proiettarsi subito in direzione esecutiva, nel senso di rendere compenetrati ed autointegranti in un continuo scambio reciproco il momento della conoscenza delle situazioni con quello della incidenza concreta dell'attività del giudice sulle stesse. Questo è evidente già nel procedimento a tutela del minore e dell'incapace previsto nell'articolo 20, nel quale la generalità della previsione normativa, l'ampiezza dei poteri attribuiti e la massima semplificazione del rito rendono quasi immediata la possibilità di un intervento esecutivo sulla situazione pregiudizievole.
      A siffatto potere d'esecuzione tempestiva e adeguata alle esigenze reali, si ricollega un potere non meno importante attribuito al giudice nel procedimento ordinario e precisamente il potere di disporre provvedimenti cautelari in ogni momento del processo quando esista il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento, imponendogli opportune garanzie che rendono inefficaci nei confronti degli interessati gli eventuali atti di disposizione dei beni oggetto della garanzia stessa. Di particolare rilievo è l'introduzione della revocabilità anche di atti di disposizione patrimoniale compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa, secondo il principio che ispira la ratio dell'azione revocatoria nel processo di fallimento (articolo 30).
      Infine, lo spirito che informa tutto il processo davanti al tribunale per i minorenni e per la famiglia e la funzione per la quale è istituito rendono pienamente giustificata un'altra innovazione di grande importanza: quella per cui l'esecuzione delle decisioni del tribunale stesso è promossa anche d'ufficio. Corollario naturale dell'accoglimento del principio dell'impulso di ufficio è la designazione annuale di un magistrato, al quale spetta il compito di promuovere e presiedere all'esecuzione dei provvedimenti (articolo 33).

Procedimenti penali.

      Negli articoli 34, 35, 36 e 37 della proposta di legge si è tentato di risolvere alcuni dei problemi emersi in questi ultimi anni in ordine all'intervento penale nei confronti dei minori, tenendo presente il principio anche oggi vigente che, nel settore minorile, l'intervento penale non ha tanto una funzione sanzionatoria dell'antigiuridico, quanto una funzione di recupero del minore.
      1. - Cause di estinzione del reato o della pena. - In ordine all'articolo 34 deve osservarsi la proposta di depenalizzare comportamenti di scarsa rilevanza sociale.
      Si è proposto, con l'articolo 36, che il perdono giudiziale possa essere esteso anche a fatti anteriori al fatto per cui vi è stata la prima pronuncia di perdono giudiziale. La proposta tende ad evitare quella assurda disparità di trattamento che oggi sussiste tra un minore e un altro a seconda che il minore abbia la fortuna o non di vedere unificate in un unico processo tutte le imputazioni esistenti. Nel primo caso per una pluralità di reati potrà essere concesso un unico perdono; nel secondo caso il minore avrà il perdono per il primo fatto giudicato, ma dovrà essere necessariamente condannato per il fatto commesso in precedenza ma che viene giudicato successivamente. Questa situazione non consente certo quell'opera di recupero del minore per cui l'istituto del perdono giudiziale è stato introdotto nell'ordinamento.

 

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      La sospensione condizionale della pena per i reati commessi da minori degli anni diciotto potrà essere applicata, secondo l'articolo 37, due volte. Questa disposizione non si ispira a un generico criterio di indulgenza, ma vuole essere un mezzo fornito al giudice per adeguare la sanzione punitiva alla personalità dell'autore del fatto, orientando l'intervento giudiziario al fine della rieducazione del colpevole, ed evitando che, quando questa azione è in corso, essa debba essere troncata senza un'appropriata e diligente valutazione delle circostanze.
      Con l'articolo 38 viene estesa l'efficacia della riabilitazione, escludendo ogni effetto penale di essa. Con questa innovazione si può prevedere che la riabilitazione (istituto che costituisce uno stimolo rilevante all'emenda del condannato, ma che, fino ad ora, ha ricevuto scarsa applicazione) venga più frequentemente concessa.
      2. - Procedimento. - Con gli articoli 39, 40 e 41 non si è inteso innovare le normali disposizioni procedurali che vigono per tutti i procedimenti penali ordinari anche perché non appare opportuno proporre settorialmente modifiche di notevole rilievo. Si è solo provveduto a determinare alcune variazioni alle ordinarie norme di procedura rese necessarie dalla particolare struttura e funzione del nuovo organo giudiziario.
      Si è così sancito, per evidenti motivi di garanzia del minore, che l'escussione del minore o dell'incapace debba essere effettuata soltanto dal magistrato; che non possa essere disposto il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato in istruttoria per concessione del perdono giudiziale, se non siano state prima effettuate le indagini sulla personalità che sole possono dare la sicurezza della capacità di intendere e di volere del minore, presupposto sia del rinvio a giudizio che della concessione del perdono giudiziale; che deve essere disposta una indagine ambientale e familiare anche per i diritti di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 16; che per il dibattimento si applicano le norme già previste per i dibattimenti avanti al tribunale per minorenni; che la sottoscrizione delle sentenze sia effettuata solo dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere al fine di evitare le difficoltà di reperimento delle firme dei giudici non professionali.
      Naturalmente, la previsione della sussistenza tanto della istruzione sommaria che di quella formale - secondo le norme vigenti - implica la possibilità del ricorso ai due diversi tipi di istruttoria anche per i procedimenti a carico dei minori. Il che elimina l'ingiustificata diversità di trattamento tra min ori ed adulti concedendo anche ai minori quelle maggiori garanzie di difesa che solo nell'istruttoria formale si possono avere.

Disposizioni finali.

      Con le disposizioni finali e transitorie si dispone per l'assegnazione dei magistrati ai nuovi tribunali (articolo 44) e si dettano i criteri da seguire per la definizione degli affari pendenti, mediante la loro attribuzione agli uffici di nuova istituzione (articolo 45).
      L'aumentato numero di magistrati che, con i tribunali per i minorenni e per la famiglia, si impegneranno nella trattazione degli affari attribuiti alla loro competenza, non potrà interamente essere compensato con una corrispondente riduzione dell'organico dei magistrati degli altri uffici giudiziari. Si rende perciò necessario procedere a un conveniente aumento del numero complessivo dei magistrati e delegare il Ministro competente per la riduzione delle piante organiche degli altri uffici; in tale senso provvede l'articolo 43.
      I provvedimenti necessari per la concreta attuazione della legge inducono a prevedere un termine adeguato di vacatio, e pertanto viene fissata l'entrata in vigore della legge decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE

Art. 1.
(Denominazione e sede).

      1. Il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, assumono la denominazione rispettivamente di «tribunale per i minorenni e per la famiglia» e di «procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia».
      2. Gli uffici di cui al comma 1 sono istituiti in ogni provincia e hanno sede nel capoluogo.

Art. 2.
(Composizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia).

      1. Ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è composto da un presidente, da due o più magistrati ordinari, nel numero e con le qualifiche indicati nella tabella A allegata alla presente legge, nonché da giudici-esperti.
      2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia è composta da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e con le qualifiche indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

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Art. 3.
(Giudice tutelare).

      1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per i minorenni e per la famiglia.
      2. Il presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia designa ogni anno uno o più giudici destinati ad esercitare esclusivamente le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso. Il giudice tutelare può essere coadiuvato nell'esercizio della sua attività da più giudici onorari dislocati nelle diverse aree territoriali del circondario del tribunale.
      3. I giudici onorari di cui al comma 2 svolgono attività di conciliazione nelle controversie familiari.
      4. I giudici onorari di cui al comma 3 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, a seguito di segnalazione del consiglio provinciale e sentito il parere del consiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone fornite dei requisiti di età di cui al comma 2 dell'articolo 9, che abbiano una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

Art. 4.
(Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi ed ufficiali giudiziari).

      1. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è istituito un ufficio di cancelleria; presso la relativa procura è istituito un ufficio di segreteria.
      2. Presso la sede di cui al comma 1 è istituito altresì un ufficio autonomo per le notifiche.
      3. Le piante organiche dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari assegnati alle sedi di cui al comma 1 sono stabilite con le tabelle B, C, D ed E, allegate alla presente legge.

 

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Art. 5.
(Sede di udienza del tribunale per i minorenni e per la famiglia).

      1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia tiene le udienze nella sua sede. Il presidente, per motivi di opportunità, può disporre che le udienze siano tenute in qualunque altra località compresa nel territorio del circondario del tribunale.

Art. 6.
(Servizi sociali).

      1. Per l'adempimento dei suoi compiti il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati.
      2. Il tribunale di cui al comma 1 si avvale altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica, e, in particolare, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti ad esse attribuiti.
      3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei loro compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai privati si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali o quelle riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.

Art. 7.
(Polizia giudiziaria).

      1. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia ha sede un nucleo di polizia femminile di cui il tribunale può avvalersi per speciali incarichi.
      2. Alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

 

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e per la famiglia è costituito un nucleo di polizia giudiziaria composto da personale maschile e femminile.

Art. 8.
(Nomina dei magistrati).

      1. Il Consiglio superiore della magistratura assegna ai tribunali per i minorenni e per la famiglia e alle relative procure i magistrati che rivelano, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia ai magistrati di corte di appello che, avendo svolto per non meno di tre anni le funzioni di magistrato di tribunale presso un tribunale per i minorenni e per la famiglia o una relativa procura, hanno rivelato di essere in grado di assolverle in modo efficace, con particolare riguardo alle loro capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio, sia nei rapporti esterni.
      3. Per l'accertamento delle qualità richieste ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura sente il parere dei componenti i consigli giudiziari ed esamina i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo12.

Art. 9.
(Nomina dei giudici-esperti).

      1. I giudici-esperti del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della sezione specializzata di corte di appello di cui all'articolo 11 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura a seguito di segnalazione e comunque previo parere del consiglio giudiziario territoriale competente e sentiti il consiglio dell'ordine degli avvocati e dell'ordine professionale di appartenenza.

 

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      2. I giudici-esperti sono scelti tra i laureati e i diplomati di età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque anni che, per gli speciali studi compiuti e per l'attività svolta, sono forniti di una particolare competenza nelle discipline psicologiche, pedagogiche, sociologiche, e di una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
      3. Si estendono ai giudici-esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; l'esercizio della funzione è anche incompatibile con l'esercizio della professione forense.
      4. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati; nel caso di compimento del sessantacinquesimo anno nel corso dell'incarico, continuano l'espletamento delle funzioni fino al compimento del triennio.
      5. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici-esperti devono essere in numero eguale a quello dei magistrati ordinari.
      6. Ai giudici-esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.

Art. 10.
(Costituzione dell'organo giudicante).

      1. Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da due magistrati ordinari e da un giudice-esperto.

Art. 11.
(Sezione specializzata di corte di appello).

      1. Presso ogni corte di appello è istituita una sezione specializzata per i minorenni e per la famiglia composta da un magistrato di cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello secondo

 

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la pianta organica di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nonché da giudici-esperti. Presso la predetta sezione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale e, ove necessario, da un sostituto, secondo le piante organiche di cui alla citata tabella.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1 secondo i criteri stabiliti all'articolo 8, nonché alla nomina dei giudici-esperti secondo i criteri stabiliti all'articolo  9.
      3. La giurisdizione della sezione specializzata di corte di appello è esercitata da un collegio di tre membri dei quali due magistrati e un giudice-esperto.

Art. 12.
(Corso di preparazione).

      1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze indicate all'articolo 8 e uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati ed i giudici esperti che svolgono le loro funzioni negli uffici giudiziari di cui agli articoli precedenti.

Art. 13.
(Sorveglianza).

      1. La sorveglianza prevista all'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1952, n. 405, sul tribunale e sulla sezione di corte di appello per i minorenni e per la famiglia è esercitata dal presidente della corte di appello; quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale della corte di appello.

 

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TITOLO II
COMPETENZA

Capo I
Competenza civile

Art. 14.
(Competenza per materia).

      1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per le materie attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, anche per le seguenti materie:

          a) costituzione, validità, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio canonico;

          b) rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi;

          c) filiazione, adozione e potestà dei genitori;

          d) prestazioni alimentari;

          e) formazione e rettificazione degli atti di stato civile;

          f) interdizione e inabilitazione;

          g) assenza e morte presunta;

          h) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 15.
(Competenza per territorio).

      1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata dal luogo ove dimora abitualmente la famiglia alla quale i soggetti interessati appartengono. Quando non sia possibile determinare tale dimora, è competente il tribunale del luogo ove risiede la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento e, se tale residenza non è conosciuta,

 

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è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.

Capo II
Competenza penale

Art. 16.
(Competenza per materia).

      1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per i procedimenti penali per i reati commessi dai minori di anni diciotto, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

          a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 565 del codice penale;

          b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale se commessi in danno dei minori;

          c) delitti che non appartengono alla competenza della corte di assise commessi in danno di minori o tra persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;

          d) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 716 e 731 del codice penale;

          e) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

          f) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, se commessi in danno di minori degli anni diciotto.

Art. 17.
(Procedimenti connessi).

      1. La competenza per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 16, anche quando siano connessi ad altri reati, appartiene comunque al tribunale per i minorenni e per la famiglia; nel caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato diverso

 

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da quelli previsti nell'articolo 16, si procede separatamente: per i primi avanti al giudice ordinario e per i secondi avanti al tribunale per i minorenni e per la famiglia.

Art. 18.
(Competenza per territorio).

      1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale.
      2. Nel caso che si proceda a carico di imputato minore di anni diciotto, la competenza per territorio è determinata dal luogo di residenza dell'imputato minore; se per uno stesso reato o per più reati connessi si procede congiuntamente nei confronti di più minori, la competenza è determinata dal luogo di residenza del più giovane di esso.
      3. Per i reati di cui all'articolo 16 commessi in concorso tra maggiori e minori di anni diciotto, la competenza è determinata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Capo III
Competenza del giudice tutelare

Art. 19.
(Competenza per materia).

      1. Il giudice tutelare ha competenza nelle materie attribuitegli dalla normativa vigente nonché per i provvedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devoluti al tribunale ordinario ed a quello per i minorenni in materia di autorizzazione a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse dei minori interdetti o inabilitati e in materia di emancipazione dei minori.
      2. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni e per la famiglia.
      3. Sui reclami, nonché sui provvedimenti del giudice tutelare da omologare, il tribunale delibera con la partecipazione del giudice tutelare che funge da relatore.

 

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TITOLO III
PROCEDIMENTI

Capo I
Procedimenti civili

Art. 20.
(Procedimento a tutela del minore e dell'incapace).

      1. Nei casi previsti dagli articoli 330, 333 e 334 del codice civile e 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, nonché nei casi in cui comunque si verifichi una situazione pregiudizievole per lo sviluppo della personalità e per l'attuazione dei diritti di un minore o di un incapace, il tribunale per i minorenni e per la famiglia adotta anche d'ufficio i provvedimenti convenienti per la loro tutela.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il tribunale, che utilizza ogni mezzo opportuno per venire a conoscenza delle situazioni di cui al medesimo comma, accerta i fatti e dispone, ove del caso, indagini sulla personalità e sulle condizioni familiari e ambientali dei soggetti.
      3. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e le persone interessate, provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo salvo disposizioni contrarie.

Art. 21.
(Procedimenti speciali).

      1. Nelle materie contemplate dagli articoli 84, 87, 89, 90 e 112 del codice civile, nonché in materia di ricovero in ospedale psichiatrico, il tribunale per i minorenni e per la famiglia provvede su richiesta dell'interessato con le modalità e nella forma previste nei commi 2 e 3 dell'articolo 20.
      2. Per i casi particolari di adozione si applicano le disposizioni di cui alla legge

 

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4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
      3. Per procedimenti in camera di consiglio diversi da quelli di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 22.
(Procedimento ordinario).

      1. In tutte le materie indicate dall'articolo 14 si applicano le ordinarie norme processuali stabilite in relazione alla natura della causa, salvo quanto disposto dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Art. 23.
(Introduzione della causa).

      1. L'istanza si propone con ricorso. Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore, fissa l'udienza per la trattazione della causa e ordina la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e la comunicazione al pubblico ministero.

Art. 24.
(Trattazione della causa).

      1. Nella prima udienza, e nel corso della causa ogni volta che ne ravvisa l'opportunità, il giudice istruttore deve tentare la conciliazione delle parti e può richiedere la collaborazione di altre persone quando lo ritenga utile per raggiungere tale scopo.
      2. Il giudice istruttore può sempre modificare o revocare i provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal presidente in relazione alla più approfondita conoscenza delle circostanze acquisita durante il corso del processo e del mutamento di esse.

Art. 25.
(Istruzione della causa).

      1. Il giudice istruttore può disporre d'ufficio la prova testimoniale, formulandone

 

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i capitoli, quando dalla esposizione dei fatti resa dalle parti e da ogni altro atto od elemento acquisito al processo risultino esservi persone in grado di contribuire all'accertamento della verità.
      2. Il giudice istruttore può ordinare d'ufficio l'esibizione di qualsiasi documento utile per accertare gli elementi di carattere patrimoniale necessari alla decisione della causa.
      3. Nel caso di ingiustificato rifiuto ad esibire i documenti di cui al comma 2, il giudice può prendere le misure necessarie perché il documento sia comunque acquisito al processo, osservate le opportune cautele per salvaguardare il segreto legalmente tutelato.
      4. Il giudice istruttore, sentite le parti, può disporre d'ufficio, con provvedimento non soggetto a convalida, il sequestro di cose o documenti, quando lo ritenga necessario per garantirne l'acquisizione al processo.
      5. Quando la parte o il terzo rifiuta, senza giustificati motivi, di consentire all'ispezione di cose in suo possesso, ordinata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore può disporre che l'ispezione avvenga anche senza il consenso della parte o del terzo.
      6. Il giudice può disporre che singoli mezzi di prova vengano assunti direttamente dal collegio.

Art. 26.
(Deliberazione).

      1. Il tribunale, subito dopo l'udienza di discussione, delibera in camera di consiglio ed emette la decisione pubblicamente, mediante lettura in udienza della motivazione e del dispositivo.
      2. La motivazione, qualora non sia possibile darne immediata lettura, è successivamente redatta per iscritto da uno dei componenti del collegio e, previa sottoscrizione del solo presidente, è depositata nella cancelleria entro quindici giorni dalla pubblicazione.

 

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      3. L'avvenuto deposito viene d'ufficio notificato immediatamente alle parti e comunicato al pubblico ministero.

Art. 27.
(Ammissione al gratuito patrocinio).

      1. Per l'ammissione al gratuito patrocinio nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia si applicano le norme di cui all'articolo 9 del regio decreto 20 settembre 1934, n.1579.

Art. 28.
(Spese processuali).

      1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle materie di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.
      2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.

Art. 29.
(Modificabilità delle statuizioni).

      1. Le statuizioni che si riferiscono all'affidamento dei figli, alle prestazioni patrimoniali tra i membri della famiglia, ai rapporti personali tra coniugi non separati, anche se contenute in sentenze, sono sempre modificabili nel corso della loro esecuzione a seguito di eventi successivi alla pronuncia.
      2. Nel caso in cui le statuizioni siano contenute in sentenze, il tribunale, esperite le apposite indagini e sentiti le parti e il pubblico ministero, provvede, sempre con sentenza in camera di consiglio, anche d'ufficio.

 

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Art. 30.
(Provvedimenti cautelari).

      1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, se esiste il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento, può imporre a costui, nel corso dello svolgimento del processo con decreto o all'esito del processo con la sentenza, di prestare idonea garanzia reale anche specificando i beni per il pignoramento e può ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di sua proprietà.
      2. L'ipoteca giudiziale di cui al comma 1 può essere convertita in deposito di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili o da altra idonea garanzia su istanza del debitore ipotecario, sentito il creditore, con provvedimento in camera di consiglio soggetto al reclamo davanti la corte d'appello.
      3. Il tribunale può ordinare che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto.
      4. Il tribunale può inoltre disporre a garanzia dell'esecuzione, e ove non siano sufficienti i provvedimenti di cui al presente articolo, che siano resi inefficaci atti di disposizione della parte tenuta alla esecuzione compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa. Il provvedimento di inefficacia deve essere revocato qualora il debitore offra le garanzie di cui al presente articolo.

Art. 31.
(Termini per l'impugnazione).

      1. I termini per l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione ai sensi dei numeri 4) e 5) dell'articolo 395 del codice di procedura civile decorrono dalla data della pubblicazione della decisione o, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 24 della presente legge, dalla data della notificazione o della comunicazione del deposito.

 

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Art. 32.
(Appello).

      1. Tutti i provvedimenti del tribunale per i minorenni e per la famiglia sono appellabili avanti alla sezione specializzata di corte di appello per i minorenni e per la famiglia.
      2. Nel giudizio di appello valgono, per quanto applicabili, le norme che regolano il giudizio di primo grado.
      3. Quando il giudice di appello riforma, revoca o modifica statuizioni immediatamente esecutive del giudice di primo grado deve tenere conto di quanto sia già stato compiuto in attuazione delle statuizioni stesse.

Art. 33.
(Esecuzione).

      1. Presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia un magistrato designato ogni anno dal presidente promuove l'esecuzione dei provvedimenti, anche se emessi in grado di appello, determinandone con ordinanza i tempi e le modalità più opportuni.
      2. Contro l'ordinanza di cui al comma 1 è ammesso entro dieci giorni reclamo al collegio che decide con ordinanza non impugnabile.

Capo II
Procedimenti penali

Sezione I
Cause di estinzione del reato o della pena.

Art. 34.
(Reati commessi dai minori).

      1. Nelle contravvenzioni e nei diritti punibili con multa, sola o alternativa alla reclusione, commessi da minori di anni diciotto, il tribunale può dichiarare di non

 

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doversi procedere per scarsa rilevanza sociale del fatto in relazione all'età dell'autore. In questi casi avverte l'imputato prosciolto dell'illiceità del suo comportamento e, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, applica le opportune misure rieducative.

Art. 35.
(Reati contro la famiglia).

      1. Nei reati di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16, il tribunale può dichiarare di non doversi procedere quando sia stata ristabilita la concordia familiare. In tale caso la causa di estinzione opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel reato.

Art. 36.
(Perdono giudiziale).

      1. Il perdono giudiziale si estende anche ai fatti anteriori alla pronuncia di concessione del beneficio quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 81, secondo comma, del codice penale, anche se il fatto per cui si precede risulti più grave di quello già giudicato o quando si tratti di reati diversi, sempre che la pena complessiva rientri nei limiti previsti dall'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 37.
(Sospensione condizionale).

      1. Al minore degli anni diciotto la sospensione condizionale della pena può essere concessa non più di due volte.

 

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      2. La seconda sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa non produce gli effetti di cui all'articolo 168 del codice penale. I termini di estinzione di cui all'articolo 167 del codice penale decorrono anche per la prima condanna dalla pronuncia della seconda sentenza.

Art. 38.
(Riabilitazione speciale).

      1. La riabilitazione speciale di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, consente la concessione dei benefìci di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale.

Sezione II
Procedimento.

Art. 39.
(Istruzione).

      1. Per l'istruzione dei procedimenti penali di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia si applicano in quanto compatibili le norme sull'istruttoria sommaria o formale di cui ai procedimenti davanti al tribunale ordinario.
      2. Il giudice istruttore presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia è designato ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni.
      3. L'escussione del minore e dell'incapace, qualunque sia la sua posizione processuale, deve essere effettuata esclusivamente dal magistrato. Non può essere disposto il rinvio a giudizio o il procedimento dell'imputato minore in istruttoria per concessione del perdono giudiziale ove non siano state compiute le indagini previste dall'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

 

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      4. Nel caso di procedimento per i delitti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16, nella istruttoria deve essere disposta un'indagine ambientale e familiare a mezzo di assistenti sociali.

Art. 40.
(Dibattimento).

      1. Per il dibattimento avanti al tribunale per i minorenni e per la famiglia si applica, ove compatibile, la disposizione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

Art. 41.
(Sottoscrizione della sentenza).

      1. Per la sottoscrizione della sentenza penale si applica il disposto di cui all'articolo 40, ultimo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.
(Locali e mobili).

      1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso e all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento provvede direttamente il Ministero della giustizia.

Art. 43.
(Organici).

      1. Il ruolo organico della magistatura è aumentato di 400 posti di magistrato di tribunale e di corte di appello. Per provvedere

 

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alla copertura dei residui posti di organico previsti dalle tabelle A e F allegate alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, è autorizzato a modificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche degli altri uffici giudiziari, tenendo conto della diminuzione del carico di lavoro che si verificherà nei predetti uffici a seguito della nuova ripartizione di competenze stabilita nella presente legge.
      2. Il ruolo organico dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari è aumentato come risulta dalle tabelle B, C, D ed E allegate alla presente legge.

Art. 44.
(Assegnazione di magistrati).

      1. I magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure sono assegnati rispettivamente ai tribunali per i minorenni e per la famiglia e alle relative procure della provincia in cui si trova il capoluogo del distretto, ove non richiedano di essere destinati ad altro tribunale per i minorenni e per la famiglia.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di prima attuazione della presente legge, provvede all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione, da organizzare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Consiglio stesso, e che dimostrino di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

Art. 45.
(Affari pendenti).

      1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede con le seguenti modalità:

          a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali

 

Pag. 32

per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per i minorenni e per la famiglia competenti per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

          b) gli affari relativi ai procedimenti indicati negli articoli 20 e 21 sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per i minorenni e per la famiglia competenti per territorio, fatta eccezione per le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, che sono trasmesse ai tribunali per i minorenni e per la famiglia del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, che la loro domanda venga esaminata da altro tribunale;

          c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia competente per territorio.

Art. 46.
(Ufficio di servizio sociale).

      1. Fino a quando non sia attuata una ristrutturazione dei centri di rieducazione per minorenni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito, da ultimo, dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, e dei relativi uffici di servizio sociale ovvero non sia realizzata una diversa organizzazione socio-assistenziale, l'ufficio distrettuale di servizio sociale è ripartito ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 luglio 1962, n.1085, in sezioni funzionanti presso ogni sede di tribunale per i minorenni e per la famiglia.

 

Pag. 33

Art. 47.
(Onere finanziario).

      1. L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n.8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n.84, è ridotta di 4 milioni di euro per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative disponibilità sono destinate a copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il medesimo anno finanziario.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, e 45, comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

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Pag. 34


Tabella A
(V. articolo 2)

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

SEDI
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Presidente
di
sezione
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Procuratore
aggiunto
Sostituto
Agrigento 1 - 4 1 - 1
Alessandria 1 - 4 1 - 1
Ancona 1 - 4 1 - 1
Aosta 1 - 2 1 - 1
Arezzo 1 - 3 1 - 1
Ascoli Piceno 1 - 3 1 - 1
Asti 1 - 2 1 - 1
Avellino 1 - 4 1 - 1
Bari 1 1 12   1 - 4
Belluno 1 - 2 1 - 1
Bergamo 1 - 7 1 - 2
Bologna 1 1 7 1 - 2
Bolzano 1 - 4 1 - 1
Brescia 1 1 7 1 - 2
Brindisi 1 - 3 1 - 1
Cagliari 1 - 7 1 - 2
Caltanissetta 1 - 3 1 - 1
Campobasso 1 - 2 1 - 1
Caserta 1 - 7 1 - 2
Catania 1 1 8 1 - 2
Catanzaro 1 - 6 1 - 1
 

Pag. 35

Segue: Tabella A

SEDI
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Presidente
di
sezione
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Procuratore
aggiunto
Sostituto
Chieti 1 - 3 1 - 1
Como 1 - 6 1 - 1
Cosenza 1 - 6 1 - 1
Cremona 1 - 2 1 - 1
Cuneo 1 - 5 1 - 1
Enna 1 - 2 1 - 1
Ferrara 1 - 3 1 - 1
Firenze 1 1 10   1 - 3
Foggia 1 - 6 1 - 1
Forlì 1 - 5 1 - 1
Frosinone 1 - 4 1 - 1
Genova 1 1 9 1 - 3
Gorizia 1 - 2 1 - 1
Grosseto 1 - 2 1 - 1
Imperia 1 - 2 1 - 1
Isernia 1 - 2 1 - 1
L'Aquila 1 - 3 1 - 1
La Spezia 1 - 2 1 - 1
Latina 1 - 3 1 - 1
Lecce 1 - 6 1 - 1
Livorno 1 - 3 1 - 1
Lucca 1 - 3 1 - 1
Macerata 1 - 2 1 - 1
Mantova 1 - 3 1 - 1
 

Pag. 36

Segue: Tabella A

SEDI
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Presidente
di
sezione
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Procuratore
aggiunto
Sostituto
Massa Carrara 1 - 2 1 - 1
Matera 1 - 2 1 - 1
Messina 1 - 6 1 - 1
Milano 1 4 35   1 1 12  
Modena 1 - 4 1 - 1
Napoli 1 3 23   1 1 7
Novara 1 - 4 1 - 1
Nuoro 1 - 2 1 - 1
Padova 1 - 7 1 - 2
Palermo 1 1 10   1 - 3
Parma 1 - 3 1 - 1
Pavia 1 - 4 1 - 1
Perugia 1 - 5 1 - 1
Pesaro 1 - 2 1 - 1
Pescara 1 - 2 1 - 1
Piacenza 1 - 2 1 - 1
Pisa 1 - 3 1 - 1
Pistoia 1 - 2 1 - 1
Pordenone 1 - 2 1 - 1
Potenza 1 - 3 1 - 1
Ragusa 1 - 2 1 - 1
Ravenna 1 - 2 1 - 1
Reggio Calabria 1 - 5 1 - 1
Reggio Emilia 1 - 3 1 - 1
 

Pag. 37

Segue: Tabella A

SEDI
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Presidente
di
sezione
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Procuratore
aggiunto
Sostituto
Rieti 1 - 2 1 - 1
Roma 1 4 30   1 1 10  
Rovigo 1 - 2 1 - 1
Salerno 1 1 8 1 - 2
Sassari 1 - 3 1 - 1
Savona 1 1 2 1 - 1
Siena 1 - 2 1 - 1
Siracusa 1 - 3 1 - 1
Sondrio 1 - 2 1 - 1
Taranto 1 - 5 1 - 1
Teramo 1 - 2 1 - 1
Terni 1 - 2 1 - 1
Torino 1 3 19   1 - 6
Trapani 1 - 4 1 - 1
Trento 1 - 3 1 - 1
Treviso 1 - 6 1 - 1
Trieste 1 - 2 1 - 1
Udine 1 - 4 1 - 1
Varese 1 - 6 1 - 2
Venezia 1 - 7 1 - 2
Vercelli 1 - 3 1 - 1
Verona 1 - 6 1 - 1
Vicenza 1 - 6 1 - 1
Viterbo 1 - 2 1 - 1
 

Pag. 38

Tabella B
(V. articolo 4)

CANCELLIERI E SEGRETARI ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI
E PER LA FAMIGLIA E ALLE RELATIVE PROCURE

SEDI
Cancellieri
Segretari
Dirigenti
In sottordine
Dirigenti
In sottordine
Agrigento 1 4 1 1
Alessandria 1 4 1 1
Ancona 1 4 1 1
Aosta 1 2 1 1
Arezzo 1 3 1 1
Ascoli Piceno 1 3 1 1
Asti 1 2 1 1
Avellino 1 4 1 1
Bari 1 13   1 4
Belluno 1 2 1 1
Benevento 1 3 1 1
Bergamo 1 7 1 2
Bologna 1 8 1 2
Bolzano 1 4 1 1
Brescia 1 8 1 2
Brindisi 1 3 1 1
Cagliari 1 7 1 2
Caltanissetta 1 3 1 1
Campobasso 1 2 1 1
Caserta 1 7 1 2
Catania 1 9 1 2
Catanzaro 1 6 1 1
 

Pag. 39

Segue: Tabella B

SEDI
Cancellieri
Segretari
Dirigenti
In sottordine
Dirigenti
In sottordine
Chieti 1 3 1 1
Como 1 6 1 1
Cosenza 1 6 1 1
Cremona 1 2 1 1
Cuneo 1 5 1 1
Enna 1 2 1 1
Ferrara 1 3 1 1
Firenze 1 11   1 3
Foggia 1 6 1 1
Forlì 1 5 1 1
Frosinone 1 4 1 1
Genova 1 10   1 3
Gorizia 1 2 1 1
Grosseto 1 2 1 1
Imperia 1 2 1 1
Isernia 1 2 1 1
L'Aquila 1 3 1 1
La Spezia 1 2 1 1
Latina 1 3 1 1
Lecce 1 6 1 1
Livorno 1 3 1 1
Lucca 1 3 1 1
Macerata 1 2 1 1
Mantova 1 3 1 1
Massa Carrara 1 2 1 1
 

Pag. 40

Segue: Tabella B

SEDI
Cancellieri
Segretari
Dirigenti
In sottordine
Dirigenti
In sottordine
Matera 1 2 1 1
Messina 1 6 1 1
Milano 1 39   1 13  
Modena 1 4 1 1
Napoli 1 26   1 8
Novara 1 4 1 1
Nuoro 1 2 1 1
Padova 1 7 1 2
Palermo 1 11   1 3
Parma 1 3 1 1
Pavia 1 4 1 1
Perugia 1 5 1 1
Pesaro 1 2 1 1
Pescara 1 2 1 1
Piacenza 1 2 1 1
Pisa 1 3 1 1
Pistoia 1 2 1 1
Pordenone 1 2 1 1
Potenza 1 3 1 1
Ragusa 1 2 1 1
Ravenna 1 2 1 1
Reggio Calabria 1 3 1 1
Reggio Emilia 1 5 1 1
Rieti 1 2 1 1
 

Pag. 41

Segue: Tabella B

SEDI
Cancellieri
Segretari
Dirigenti
In sottordine
Dirigenti
In sottordine
Roma 1 34   1 11  
Rovigo 1 2 1 1
Salerno 1 9 1 2
Sassari 1 3 1 1
Savona 1 2 1 1
Siena 1 2 1 1
Siracusa 1 3 1 1
Sondrio 1 2 1 1
Taranto 1 5 1 1
Teramo 1 2 1 1
Terni 1 2 1 1
Torino 1 22   1 7
Trapani 1 4 1 1
Trento 1 3 1 1
Treviso 1 6 1 1
Trieste 1 2 1 1
Udine 1 4 1 1
Varese 1 6 1 2
Venezia 1 7 1 2
Vercelli 1 3 1 1
Verona 1 6 1 1
Vicenza 1 6 1 1
Viterbo 1 2 1 1
 

Pag. 42

Tabella C
(V. articolo 4)

COADIUTORI GIUDIZIARI ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI
E PER LA FAMIGLIA E ALLE RELATIVE PROCURE

SEDI
Addetti ai tribunali
Addetti alle procure
Agrigento   9 3
Alessandria   9 3
Ancona   9 3
Aosta   6 3
Arezzo   6 3
Ascoli Piceno   6 3
Asti   6 3
Avellino   9 3
Bari 21   9  
Belluno   6 3
Benevento   6 3
Bergamo 12 6
Bologna 15 6
Bolzano   9 3
Brescia 15 6
Brindisi   6 3
Cagliari 12 6
Caltanissetta   6 3
Campobasso   6 3
Caserta 12 6
Catania 15 6
Catanzaro 12 3
 

Pag. 43

Segue: Tabella C

SEDI
Addetti ai tribunali
Addetti alle procure
Chieti   6 3
Como 12 3
Cosenza 12 3
Cremona   6 3
Cuneo   9 3
Enna   6 3
Ferrara   6 3
Firenze   18   6
Foggia 12 3
Forlì   9 3
Frosinone   9 3
Genova   18   3
Gorizia   6 3
Grosseto   6 3
Imperia   6 3
Isernia   6 3
L'Aquila   6 3
La Spezia   6 3
Latina   6 3
Lecce 12 3
Livorno   6 3
Lucca   6 3
Macerata   6 3
Mantova   6 3
 

Pag. 44

Segue: Tabella C

SEDI
Addetti ai tribunali
Addetti alle procure
Massa Carrara 6 3
Matera 6 3
Messina 12   3
Milano 60   21  
Modena 9 3
Napoli 52   15  
Novara 9 3
Nuoro 6 3
Padova 12   6
Palermo 18   6
Parma 6 3
Pavia 9 3
Perugia 9 3
Pesaro 6 3
Pescara 6 3
Piacenza 6 3
Pisa 6 3
Pistoia 6 3
Pordenone 6 3
Potenza 6 3
Ragusa 6 3
Ravenna 6 3
Reggio Calabria 9 3
Reggio Emilia 6 3
 

Pag. 45

Segue: Tabella C

SEDI
Addetti ai tribunali
Addetti alle procure
Rieti   6 3
Roma 54 18  
Rovigo   6 3
Salerno 15 6
Sassari   6 3
Savona   6 3
Siena   6 3
Siracusa   6 3
Sondrio   6 3
Taranto   9 3
Teramo   6 3
Terni   6 3
Torino 36 12  
Trapani   9 3
Trento   6 3
Treviso 12 3
Trieste   6 3
Udine   9 3
Varese 12 6
Venezia 12 6
Vercelli   6 3
Verona 12 3
Vicenza 12 3
Viterbo   6 3
 

Pag. 46

Tabella D
(V. articolo 4)

COMMESSI ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI E PER LA
FAMIGLIA E ALLE RELATIVE PROCURE

SEDI
Tribunali
Procura
Agrigento 1 1
Alessandria 1 1
Ancona 1 1
Aosta 1 1
Arezzo 1 1
Ascoli Piceno 1 1
Asti 1 1
Avellino 1 1
Bari   3     1  
Belluno 1 1
Benevento 1 1
Bergamo 2 1
Bologna 2 1
Bolzano 1 1
Brescia 2 1
Brindisi 1 1
Cagliari 2 1
Caltanissetta 1 1
Campobasso 1 1
Caserta 2 1
Catania 2 1
Catanzaro 2 1
 

Pag. 47

Segue: Tabella D

SEDI
Tribunali
Procura
Chieti 1 1
Como 2 1
Cosenza 2 1
Cremona 1 1
Cuneo 2 1
Enna 1 1
Ferrara 1 1
Firenze 3 1
Foggia 2 1
Forlì 2 1
Frosinone 1 1
Genova 2 1
Gorizia 1 1
Grosseto 1 1
Imperia 1 1
Isernia 1 1
L'Aquila 1 1
La Spezia 1 1
Latina 1 1
Lecce 2 1
Livorno 1 1
Lucca 1 1
Macerata 1 1
Mantova 1 1
 

Pag. 48

Segue: Tabella D

SEDI
Tribunali
Procura
Massa Carrara 1 1
Matera 1 1
Messina 2 1
Milano 8 3
Modena 1 1
Napoli 6 2
Novara 1 1
Nuoro 1 1
Padova 2 1
Palermo 3 1
Parma 1 1
Pavia 1 1
Perugia 2 1
Pesaro 1 1
Pescara 1 1
Piacenza 1 1
Pisa 1 1
Pistoia 1 1
Pordenone 1 1
Potenza 1 1
Ragusa 1 1
Ravenna 1 1
Reggio Calabria 2 1
Reggio Emilia 1 1
 

Pag. 49

Segue: Tabella D

SEDI
Tribunali
Procura
Rieti 1 1
Roma 7 3
Rovigo 1 1
Salerno 2 1
Sassari 1 1
Savona 1 1
Siena 1 1
Siracusa 1 1
Sondrio 1 1
Taranto 2 1
Teramo 1 1
Terni 1 1
Torino 5 2
Trapani 1 1
Trento 1 1
Treviso 2 1
Trieste 1 1
Udine 1 1
Varese 2 1
Venezia 2 1
Vercelli 1 1
Verona 2 1
Vicenza 2 1
Viterbo 1 1
 

Pag. 50

Tabella E
(V. articolo 4)

UFFICIALI GIUDIZIARI E AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI
ADDETTI ALL'UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

SEDI
Ufficiali giudiziari
Aiutanti ufficiali giudiziari
Agrigento 3 4
Alessandria 3 4
Ancona 3 4
Aosta 2 3
Arezzo 3 3
Ascoli Piceno 3 3
Asti 2 3
Avellino 3 4
Bari   9   10  
Belluno 2 3
Benevento 3 3
Bergamo 5 6
Bologna 6 6
Bolzano 3 4
Brescia 6 6
Brindisi 3 3
Cagliari 5 6
Caltanissetta 3 3
Campobasso 2 3
Caserta 5 6
Catania 6 7
Catanzaro 4 5
 

Pag. 51

Segue: Tabella E

SEDI
Ufficiali giudiziari
Aiutanti ufficiali giudiziari
Chieti 3 3
Como 4 5
Cosenza 4 5
Cremona 2 3
Cuneo 4 4
Enna 2 3
Ferrara 3 3
Firenze 8 8
Foggia 4 5
Forlì 4 4
Frosinone 3 4
Genova 7 8
Gorizia 2 3
Grosseto 2 3
Imperia 2 3
Isernia 2 3
L'Aquila 3 3
La Spezia 2 3
Latina 3 3
Lecce 4 5
Livorno 3 3
Lucca 3 3
Macerata 2 3
Mantova 3 3
 

Pag. 52

Segue: Tabella E

SEDI
Ufficiali giudiziari
Aiutanti ufficiali giudiziari
Massa Carrara 2 3
Matera 2 3
Messina 4 5
Milano 27 27
Modena 4 3
Napoli 18 18
Novara 4 3
Nuoro 2 3
Padova 5 6
Palermo 8 8
Parma 3 3
Pavia 3 4
Perugia 4 4
Pesaro 2 3
Pescara 2 3
Piacenza 2 3
Pisa 3 3
Pistoia 2 3
Pordenone 2 3
Potenza 3 3
Ragusa 2 3
Ravenna 2 3
Reggio Calabria 4 4
Reggio Emilia 3 3
 

Pag. 53

Segue: Tabella E

SEDI
Ufficiali giudiziari
Aiutanti ufficiali giudiziari
Rieti 2 3
Roma 23 24
Rovigo 2 3
Salerno 6 7
Sassari 3 3
Savona 2 3
Siena 2 3
Siracusa 3 3
Sondrio 2 3
Taranto 4 4
Teramo 2 3
Terni 2 3
Torino 15 16
Trapani 4 3
Trento 3 3
Treviso 4 5
Trieste 2 3
Udine 3 3
Varese 5 5
Venezia 5 6
Vercelli 3 3
Verona 4 5
Vicenza 4 5
Viterbo 2 3
 

Pag. 54

Tabella F
(V. articolo 11)

MAGISTRATI REQUIRENTI E GIUDICANTI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE
DI CORTE D'APPELLO PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

SEDE
Presidenti
di sezione
Consiglieri
Avvocati
generali
Sostituti
Genova 1 2 1 -
Torino 1 3 1 1
Milano 1 3 1 1
Brescia 1 1 1 -
Trento 1 1 1 -
Venezia 1 2 1 -
Trieste 1 1 1 -
Bologna 1 2 1 -
Firenze 1 2 1 -
Ancona 1 1 1 1
Perugia 1 1 1 -
Roma 1 3 1 1
L'Aquila 1 1 1 -
Napoli 1 3 1 1
Potenza 1 1 1 -
Bari 1 2 1 -
Lecce 1 1 1 -
Catanzaro 1 1 1 -
Messina 1 1 1 -
Catania 1 2 1 -
Caltanissetta 1 1 1 -
Palermo 1 2 1 -
Cagliari 1 2 1 -


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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