|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 6328 |
1. La Repubblica, nel rispetto del pluralismo e delle diverse tendenze in atto, riconosce l'elevato valore culturale e sociale dell'architettura, elemento fondamentale della storia della Nazione, forma di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini, patrimonio per le nuove generazioni.
2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e conformemente agli orientamenti e agli indirizzi dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile e di qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, detta princìpi fondamentali e norme per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura tradizionale nella prospettiva di conservazione del patrimonio architettonico italiano e della promozione di un nuovo rinascimento urbano.
1. Per «architettura tradizionale» si intende l'architettura che a decorrere dal XX secolo persegue lo scopo di migliorare il quadro di vita e il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, urbano e rurale, e che presenta i seguenti caratteri comuni a gran parte delle città europee:
a) l'alto valore della continuità storica, intesa come rispetto del contesto urbano in cui si inserisce l'opera nonché della cultura e delle tradizioni locali;
b) la combinazione del nuovo e dell'antico, come sintesi efficace tra conoscenza storica e progresso scientifico e tecnologico;
c) la qualità degli spazi edificati, costituiti da paesaggi urbani, architettura, alloggi, servizi e zone commerciali, condizione essenziale per un nuovo rinascimento urbano;
d) la convivenza di vari strati sociali, intesa come lotta all'esclusione e alla ghettizzazione di alcune parti della città;
e) la ricchezza della diversità urbana, nelle sue forme di diversità istituzionale, culturale, della forma urbana, del tipo di abitazione, di attrezzature e di servizi, quale risorsa contro la banalizzazione e per la valorizzazione dei diversi modi di vivere la città;
f) il rispetto dell'identità dei luoghi, costituita da edifici che assumono la forma delle linee morfologiche del territorio, dall'uso dei materiali locali, con conseguente differenziazione dei caratteri architettonici, dagli elementi stilistici e scultorei, dalle tecniche costruttive;
g) la gerarchia delle funzioni, che si concretizza nel riservare importanti localizzazioni ai palazzi rappresentativi, monumentali, pubblici e caratteristici con i quali gli edifici rispettano il loro contesto di appartenenza;
h) la riconfigurazione delle periferie in condizioni di degrado all'interno di una coerente regione urbana, nella quale i quartieri possono essere riorganizzati come città o villaggi con i loro propri confini urbani;
i) il concetto delle città come insieme di quartieri tradizionali, compatti, multifunzionali e organizzati;
l) la necessità dell'esistenza di una relazione tra arte del costruire e fare comunità.
2. L'architettura tradizionale, definita ai sensi del comma 1, contribuisce efficacemente alla coesione sociale, alla creazione
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», svolge, ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nonché in conformità ai princìpi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, funzioni e compiti di promozione, diffusione e sensibilizzazione dell'architettura tradizionale italiana. Il Ministero provvede, in particolare, a:
a) promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica, con precipuo riferimento agli interventi di nuovo rinascimento urbano tesi alla salvaguardia delle città storiche e alla riqualificazione delle periferie degradate;
b) ideare e progettare opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali nel rispetto dei princìpi enunciati nell'articolo 2;
c) tutelare e valorizzare le opere dell'architettura tradizionale nel rispetto dei princìpi enunciati nell'articolo 2;
d) promuovere e sostenere l'organizzazione di eventi, manifestazioni, esposizioni, mostre, convegni e seminari nel campo dell'architettura tradizionale;
e) organizzare annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, di cui all'articolo 12, al fine di individuare e di valorizzare il talento artistico nel settore dell'architettura tradizionale;
f) vigilare sulla qualità architettonica e sul relativo servizio nell'ambito degli atti e dei programmi che lo stesso Ministero adotta;
g) tutelare, gestire e valorizzare gli archivi di urbanistica e di architettura del
h) promuovere ed elaborare progetti nell'ambito dei programmi culturali dell'Unione europea.
2. Nell'attività di promozione dell'architettura tradizionale, attuate ai sensi del comma 1, il Ministero collabora con enti, università, istituzioni culturali e altri organismi nazionali e internazionali.
1. Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero predispone annualmente un Piano per l'architettura tradizionale, di seguito denominato «Piano».
2. Il Piano, redatto in conformità ai princìpi enunciati nell'articolo 2, determina:
a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità degli interventi nel campo dell'architettura tradizionale;
b) le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative di promozione e diffusione della cultura urbanistica e architettonica;
c) i criteri generali per la localizzazione e la selezione degli interventi relativi alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico tradizionale;
d) le indicazioni per la redazione dei progetti e dei programmi di intervento e i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia.
3. Il Piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
1. Al fine di promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonici, il Ministero favorisce il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione, con riferimento agli interventi di nuovo rinascimento urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale nonché alle nuove edificazioni.
2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzare in attuazione dei princìpi enunciati nell'articolo 2, possono riguardare i contesti cittadini di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale e le aree periferiche particolarmente degradate.
3. Il Ministero favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti che pur non risultando vincitori hanno ottenuto una menzione.
4. È istituito presso il Ministero un fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere che ricadono in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale o in aree urbane periferiche.
5. Possono usufruire del finanziamento di cui al comma 4, non cumulabile con analoghi benefìci, i soggetti pubblici che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere di cui al comma 1. Il rispetto dei princìpi enunciati nell'articolo 2 è condizione per accedere ai finanziamenti.
1. Per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, destinate ad attività culturali, il Ministero ricorre a concorso di idee o di progettazione.
2. Il Ministero provvede all'ideazione e, di intesa con le amministrazioni competenti, alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali.
3. Il Ministero può provvedere, su richiesta delle amministrazioni competenti, all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidono in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale.
4. All'espletamento delle attività indicate ai commi 2 e 3 il Ministero provvede applicando i princìpi enunciati nell'articolo 2 e al comma 1 del presente articolo.
1. Al fine di salvaguardare e di valorizzare le opere dell'architettura tradizionale, il Ministero svolge i seguenti compiti:
a) conferisce, di propria iniziativa, riconoscimenti a progetti e opere di particolare qualità architettonica;
b) dichiara, su richiesta dell'autore, l'importante carattere artistico delle opere dell'architettura tradizionale;
c) concede agevolazioni per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento nonché per gli edifici di nuova realizzazione.
1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di funzionamento di una commissione, composta da studiosi, italiani e stranieri, di comprovata esperienza nelle discipline urbanistiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali.
2. La commissione di cui al comma 1 ha il compito di conferire riconoscimenti, di carattere non economico, a enti pubblici e a soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato progetti e opere di rilevante interesse architettonico od opere dichiarate di particolare valore artistico o, comunque, ad iniziative di rilevante qualità architettonica.
3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1 sono determinati i criteri di selezione e di valutazione dei progetti e delle opere, che devono comunque ispirarsi ai princìpi enunciati nell'articolo 2.
4. Nella fase di selezione dei progetti sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.
5. I riconoscimenti di cui al comma 2 possono essere attribuiti per differenti categorie di intervento e assegnati ai progetti architettonici di qualità, relativi a nuove modificazioni o a interventi di nuovo rinascimento
1. Il Ministero, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune, provvede a dichiarare l'importante carattere artistico delle opere di architettura tradizionale, anche agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. La dichiarazione di importante carattere artistico è comunicata all'autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell'opera ed è comunicata al comune nel cui territorio l'opera è ubicata.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le variazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1 del presente articolo sono comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se permanga l'importante carattere artistico nonostante le modificazioni progettate o realizzate. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.
1. Il contributo in conto interessi previsto dall'articolo 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è concesso anche per i lavori di restauro delle opere di architettura tradizionale che sono state dichiarate di importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 9 della presente legge e realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse disponibili.
1. Il Ministero, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica tradizionale, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.
2. Le regioni e gli enti locali, in conformità agli indirizzi e ai princìpi enunciati nell'articolo 2, provvedono a istituire corsi di formazione professionale nel campo dell'urbanistica e dell'architettura tradizionale, anche tramite la costituzione di appositi «cantieri-scuola».
1. Il Ministero organizza annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, di seguito denominato «Premio», destinato agli autori nuovi ed emergenti di un'opera architettonica, che hanno realizzato un intervento di nuovo rinascimento urbano o di riqualificazione paesaggistico- ambientale conforme ai princìpi enunciati nell'articolo 2.
2. Il Premio ha lo scopo di individuare e di valorizzare il talento artistico e professionale nel settore dell'architettura tradizionale, nonché progetti aventi un valore esemplare o anche di manifesto.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabilite le modalità di funzionamento di una commissione indipendente di esperti rappresentanti delle maggiori tendenze esistenti
1. È istituito presso il Ministero il Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionale, con i seguenti compiti:
a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'urbanistica e all'architettura tradizionale, nonché gli archivi degli urbanisti e degli architetti e gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;
b) promuovere, anche in collaborazione con università, regioni ed enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionale;
c) costituire e sviluppare il sistema informativo nazionale sugli archivi dell'urbanistica e dell'architettura tradizionale, anche tramite la creazione di apposite banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali e internazionali;
d) promuovere la conoscenza del patrimonio urbanistico e architettonico mediante apposite iniziative culturali.
2. Nelle attività di cui al comma 1, il Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionale collabora con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|