|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4760-A |
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 4760, riguardante la proroga e il rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;
rilevato che, sostanzialmente, le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
osservato, inoltre, che l'articolo 1 del provvedimento in esame, provvede a rifinanziare la legge n. 72 del 2001, che reca disposizioni riconducibili alla materia della «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, un maggiore coinvolgimento delle regioni nella definizione degli interventi previsti dalla legge n. 72 del 2001.
La Commissione,
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti espressi dal rappresentante del Governo secondo cui:
l'attività della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca, per l'anno 2004, le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: «4.650.000 per il periodo 2004-2006, pari a euro»;
all'articolo 2, comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
TESTO | |
|
|
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per il periodo 2004-2006, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. |
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. |
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: | 2. Identico. |
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»; | |
b) la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentita»; | |
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono soppresse; | |
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri». | |
3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
3. Identico. |
Pag. 5 | |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 4. Identico. |
|
|
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. È autorizzata la spesa di euro 13.950.000 per il triennio 2004-2006, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. |
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. |
2. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 73, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «l'Ufficio del Ministro per gli italiani nel Mondo,». | 2. Identico. |
3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | 3. Identico. |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 4. Identico. |
|