Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6056

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6056



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARNOLDI

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni telefoniche

Presentata il 31 agosto 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le irregolarità e gli abusi verificatisi nel corso del mese di agosto 2005, relativi all'acquisizione e alla pubblicazione di intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze telefoniche di un senatore della Repubblica, in connessione con la vicenda Fazio-Bankitalia-Antonveneta, hanno posto di nuovo l'accento sulla estrema urgenza di regolamentare in forma più stringente la normativa in materia, sia per ciò che riguarda la tutela della privacy dei cittadini, sia per gli aspetti relativi alla protezione delle prerogative dei membri degli organi costituzionali.
      Sotto questo ultimo profilo, la legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, ha sicuramente rappresentato un passo avanti, tuttavia le citate vicende mostrano come sia forse opportuno chiarirne meglio taluni aspetti. E che non si tratti di esigenze limitate alle «stanze del potere», ma di un problema che preoccupa un rilevante numero di cittadini, è dimostrato da uno studio di Eta Meta Research, realizzato nei primi giorni di agosto 2005, in collaborazione con un pool di 35 psicologi; ne è risultato che gli italiani si scoprono afflitti da una nuova sindrome (detta «del terzo orecchio») e che temono di essere spiati mentre sono al cellulare (63 per cento), di essere seguiti grazie al navigatore dell'auto (51 per cento), o di venire filmati dalle telecamere sparse per le vie cittadine (46 per cento).
      A livello istituzionale è da tempo noto che ci si trova di fronte ad un abuso del potere di indagine degli organi inquirenti, sia sotto il profilo del numero delle intercettazioni effettuate (il cui numero potrebbe divergere significativamente da quelle autorizzate), sia in relazione alla loro illegittima diffusione. Nella scorsa
 

Pag. 2

legislatura, la Camera dei deputati approvò, il 13 aprile 1999, un testo unificato che poi non fu mai esaminato dal Senato della Repubblica. Il voto dei gruppi della Casa delle Libertà fu contrario in relazione all'indeterminatezza di alcune soluzioni adottate: obbligo di motivazione non sufficientemente rigoroso; scarso restringimento del novero dei reati per i quali è possibile fare ricorso alle intercettazioni; introduzione di maggiori strumenti di tutela rispetto al carattere altamente invasivo dello strumento di indagine; inutilizzabilità dei risultati delle attività investigative avviate sulla base di ipotesi di reato poi risultate di natura diversa; mantenimento delle intercettazioni preventive, nonostante il loro carattere altamente intrusivo; limitatezza delle sanzioni per la illegale diffusione del contenuto delle intercettazioni. Ma neanche questo limitato testo si riuscì ad approvare nonostante mancassero due anni alla fine della legislatura.
      Tuttavia l'ampiezza del problema è continuata a crescere e nel solo ultimo anno diverse volte si è riproposto nei suoi abnormi aspetti numerico-contabili: il 3 settembre del 2004, il Ministro della giustizia Castelli denunziava che la spesa per intercettazioni era enormemente lievitata, passando da 165 milioni di euro nel 2001 a 230 milioni nel 2002, a 335 milioni nel 2003, e per il 2004 si prevedevano 380 milioni di euro, «una giungla cui è necessario mettere ordine», precisava il Ministro. Anche il numero delle intercettazioni è stato crescente, passando da 32.000 nel 2001, a 45.000 nel 2002, a 77.000 nel 2003. E per il 2004 il Ministro prevedeva di sfondare il tetto delle 100.000 intercettazioni A seconda delle procure poi sono state rilevate grandi differenze tra costi delle intercettazioni (dai 14 agli 80 euro ad intercettazione), costi delle trascrizioni (da 1 fino a 6 euro a pagina), mentre due terzi della spesa è riconducibile al noleggio degli apparati. Nel novembre 2004 il presidente della Commissione parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza (COPACO), onorevole Enzo Bianco, dichiarava che l'organo da lui presieduto avrebbe iniziato ad occuparsi «(...) di una delicatissima questione: le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Ci sono sistemi estremamente invasivi ed agenzie anche private che gestiscono dati riservati. Ci chiediamo che garanzie ci sono quando i dati sono raccolti da privati, come ad esempio le società telefoniche (...)».
      Nel gennaio 2005, durante le diverse cerimonie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il problema è stato sollevato da più parti: lo stesso procuratore generale della Cassazione dottor Francesco Favara, nel suo intervento a Roma, ha posto l'accento più sulla razionalizzazione dei costi che sulla limitazione dell'uso dello strumento. Che invece andrebbe rivisto, se è vero che su 10 intercettazioni 8 sono improduttive e 2 sole sono utili alla ricerca della prova (intervento del procuratore generale di Palermo, dottor Barcellona) e che nel 2001 nel solo distretto di Lecce si è speso per intercettazioni più di quanto hanno speso gli interi Stati Uniti d'America (intervento del sottosegretario alla giustizia, onorevole Luigi Vitali a Bari).
      Il 19 febbraio 2005, la TIM segnalava, con propria circolare indirizzata a tutte le procure italiane, alla Direzione nazionale antimafia e al Ministero della giustizia, di avere raggiunto il numero limite massimo (5.000) di disponibilità di apparecchi intercettatili. Il 90 per cento delle intercettazioni riguarda la telefonia mobile, mentre la telefonia fissa è ormai residuale.
      Il 23 febbraio 2005, infine, il quotidiano francese Le Monde affermava che l'Italia detiene il record mondiale delle intercettazioni telefoniche: nel nostro Paese le comunicazioni telefoniche di 72 cittadini su 100.000 abitanti sono intercettate legalmente, a fronte di 32 in Svizzera e 0,5 negli Stati Uniti.
      A ciò si aggiungano le periodiche osservazioni dell'Autorità garante della privacy in base alle quali troppo spesso si ha la sensazione che l'intercettazione non venga disposta quando ogni altro mezzo investigativo è fallito, ma che sostituisca,
 

Pag. 3

addirittura, l'investigazione; è un po' quel che è accaduto con i collaboratori di giustizia.
      Più volte la Casa delle Libertà ha formulato l'opinione che il centro-sinistra sia in qualche modo ostaggio di taluni settori politicizzati della magistratura. Le vicende dell'agosto 2005, pur nei loro aspetti dolorosi, forse riusciranno a consentire l'avvio di un'adeguata regolamentazione del settore, che presenta nel nostro Paese caratteristiche non riscontrabili in nessuna parte del mondo. Nella diversità dei testi che verranno esaminati, il promotore della presente proposta di legge ripresenta quale forma di provocazione il testo già approvato dal centro-sinistra nel 1999 e mai arrivato a definitiva approvazione, salve alcune modifiche migliorative di assoluto buonsenso (ad esempio la intercettabilità di comunicazioni relative a reati quali la riduzione in schiavitù o la pedopornografia) o già apportate ai testi vigenti da norme successive.
      Ad esso è aggiunto un articolo di modifica della legge 20 giugno 2003, n. 140, sulle intercettazioni che riguardano i parlamentari, tendente a rendere maggiormente garantista il procedimento di utilizzabilità, anch'esso desunto, salvo qualche lieve modifica, da testi presentati dal centrosinistra.
      Vedremo se la volontà di riforma del settore e di repressione degli abusi espressa a parole da quella parte politica si tradurrà in concreta volontà legislativa.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Limiti di ammissibilità delle
intercettazioni).

      1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

          a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione, determinata a norma dell'articolo 4, non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni;

          b) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

          c) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

          d) delitti di contrabbando;

          e) delitti di cui agli articoli 319, 321, 326, terzo comma, 356 e 600-ter del codice penale;

          f) reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo delle persone, commessi con il mezzo del telefono;

          g) reati di usura e abusiva attività finanziaria;

          h) delitti concernenti la violenza sessuale, la pedopornografia, lo sfruttamento sessuale e la riduzione in schiavitù.

      2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano in abitazioni, in luoghi di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia

 

Pag. 5

svolgendo l'attività criminosa. Costituisce luogo di privata dimora, ai fini del presente articolo, ogni luogo in cui la persona ha diritto di svolgere la propria attività, senza turbativa da parte di estranei».

Art. 2.
(Intercettazioni di comunicazioni
informatiche o telematiche).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Alle intercettazioni indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche».

Art. 3.
(Presupposti e forme del provvedimento).

      1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 267. - (Presupposti e forme del provvedimento). - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

          a) gravi indizi di reato;

          b) le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono da essi utilizzate ovvero sussistono concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni attinenti ai fatti per i quali si procede;

          c) assoluta necessità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

      2. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
      3. Il giudice, ai fini della decisione sulla richiesta del pubblico ministero, verifica

 

Pag. 6

anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Qualora il reato inizialmente ipotizzato venga modificato, nel corso delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, i risultati sono inutilizzabili se l'intercettazione non è ammessa in relazione al nuovo titolo di reato in contestazione.
      4. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
      5. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, fino ad un massimo di novanta giorni.
      6. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte.
      7. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche sulla stessa utenza o di altre forme di telecomunicazione o di comunicazioni fra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengono nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.
      8. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
      9. In apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i
 

Pag. 7

decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
      10. Il procuratore generale presso la corte d'appello verifica ogni tre mesi la regolare tenuta del registro riservato».

Art. 4.
(Esecuzione delle operazioni).

      1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero, che li custodisce nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. In mancanza delle registrazioni, le comunicazioni intercettate non possono essere documentate in altro modo e non sono comunque utilizzabili»;

          c) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 5.
(Trasmissione, acquisizione, trascrizione e uso delle intercettazioni).

      1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 268-bis. - (Trasmissione e deposito dei verbali). - 1. Almeno trenta giorni prima dell'esercizio dell'azione penale a norma dall'articolo 405, comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali, i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e le registrazioni indicando i flussi, le conversazioni o le parti di essi che ritiene rilevanti ai fini delle indagini ed enunciando

 

Pag. 8

le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione.
      2. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati nell'archivio riservato, di ascoltare le registrazioni e di estrarne copia. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.
      3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329, comma 1, i verbali, i flussi e le registrazioni rimangono coperti dal segreto fino a quando non ne sia stata disposta l'acquisizione nell'udienza di cui all'articolo 268-ter.

      Art. 268-ter. - (Udienza di acquisizione delle conversazioni). - 1. Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione, anche parziale, dei flussi e delle registrazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione. La documentazione non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero che la custodisce nell'archivio riservato.
      2. I difensori possono estrarre copie dei verbali e fare eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni acquisite. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copie su idoneo supporto dei flussi acquisiti.
      3. Il giudice, a richiesta di parte, dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Le parti possono riservarsi di richiedere la trascrizione o la stampa all'udienza preliminare ovvero, se questa manchi, al momento della richiesta di ammissione delle prove in dibattimento. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del giudice di disporre, anche d'ufficio, la trascrizione o la stampa.

 

Pag. 9


      Art. 268-quater. - (Trascrizione e stampa delle registrazioni). - 1. Per le operazioni di trascrizione e stampa delle registrazioni si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.
      2. Le trascrizioni e le stampe delle registrazioni sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e i difensori possono estrarne copia.
      3. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.
      4. Le stampe e le trascrizioni delle registrazioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento. In luogo della trascrizione le parti possono concordare l'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali delle intercettazioni.

      Art. 268-quinquies. - (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando deve richiedere un provvedimento prima della trasmissione prevista dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero può presentare al giudice per le indagini preliminari i verbali e le registrazioni delle intercettazioni fino a quel momento effettuate. Fermo restando il diritto delle parti, nei casi previsti dalla legge, di prendere visione ed estrarre copia degli atti utilizzati per la decisione, i verbali e le registrazioni restano custoditi nell'archivio riservato.

      Art. 268-sexies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, a richiesta di parte, l'acquisizione dei verbali, dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e delle registrazioni, con il procedimento di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater».

 

Pag. 10

Art. 6.
(Conservazione della documentazione).

      1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 269. - (Conservazione della documentazione). - 1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero e restano coperti da segreto, finché non ne sia disposta l'acquisizione.
      2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione depositata nell'archivio riservato è palesemente estranea al procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127, anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione. La distruzione è comunque ordinata, trascorsi dieci anni dalla data di archiviazione del procedimento.
      3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale».

Art. 7.
(Utilizzazione in altri procedimenti).

      1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 270. - (Utilizzazione in altri procedimenti). - 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere in alcun modo utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

 

Pag. 11


      2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.
      3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali, i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
      4. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio. I difensori hanno comunque diritto di prendere visione di tale documentazione e di estrarne copia».

Art. 8.
(Divieti di utilizzazione).

      1. Il comma 1 dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267, 268, commi 1 e 3, e 268-bis, comma 1».

Art. 9.
(Verbale di vane ricerche).

      1. All'articolo 295, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «degli articoli 268,» sono inserite le seguenti: «268-bis, 268-ter, 268-quater,».

 

Pag. 12

Art. 10.
(Obbligo del segreto).

      1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 268 e 269,».

Art. 11.
(Archivio riservato delle intercettazioni).

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
      2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero, con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza».

Art. 12.
(Rivelazione ed utilizzazione
di segreti d'ufficio).

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 326 del codice penale è aggiunto il seguente:

      «La pena è raddoppiata se il fatto riguarda il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate».

 

Pag. 13

Art. 13.
(Acquisizione da atti o documenti
riguardanti i dati identificativi
delle comunicazioni).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'esibizione di atti o documenti conservati presso il gestore del servizio pubblico telefonico relativi ai dati identificativi esteriori delle telecomunicazioni, quando ciò risulti indispensabile per le indagini e ricorrano le condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 267. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 3, e 269».

Art. 14.
(Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale).

      1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 617-septies. - (Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale). - Chiunque rivela o comunque utilizza indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
      Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

 

Pag. 14

Art. 15.
(Relazione al Parlamento
sulle intercettazioni).

      1. Ai fini del controllo della spesa, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle intercettazioni previste dalla presente legge, contenente i seguenti dati:

          a) ufficio giudiziario che ha richiesto l'emissione del decreto di intercettazione;

          b) mese ed anno del decreto di intercettazione;

          c) tipo di intercettazione richiesta: telefonica, ambientale, telefonica e ambientale;

          d) durata dell'intercettazione espressa in giorni, indicando, nel caso di proroghe, la durata complessiva e, nel caso di intercettazioni ancora in corso al 31 dicembre dell'anno precedente, la durata fino a tale data;

          e) tipo di reato per cui è stata richiesta l'intercettazione, indicando la categoria cui appartiene il reato tra quelle elencate nell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e precisando ulteriormente la natura del reato per le categorie previste dalle lettere a), e), f) e g) del medesimo comma 1.

Art. 16.
(Modifiche alla normativa in materia
di tutela dei membri del Parlamento).

      1. L'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6 - 1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, ivi compresi i tabulati

 

Pag. 15

riferibili alle utenze del parlamentare medesimo, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.
      2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.
      3. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni. Dispone in ogni caso l'immediata distruzione di tutta la documentazione inerente le conversazioni o i flussi telematici di contenuto o carattere privato, ovvero non aventi diretta rilevanza ai fini del processo.
      4. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.
      5. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare ai fini del processo le intercettazioni o parte di esse, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazione al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare.
      6. La richiesta di cui al comma 5 deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono assolutamente indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.
      7. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui al comma 2.
      8. Sulla richiesta avanzata ai sensi del comma 5, la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero procedente. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere
 

Pag. 16

dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
      9. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili e definisce le modalità e i limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse. Inoltre, ove ritenga che la pubblicità del nome del parlamentare interessato alle intercettazioni sia di danno alla libertà o al prestigio della funzione, la Camera, nel provvedimento con il quale accorda il consenso alla utilizzazione, può disporre che negli atti resi pubblici il nome del parlamentare venga omesso o comunque mantenuto segreto.
      10. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui al comma 3.
      11. In nessun modo, né diretto nè indiretto, può essere data notizia delle intercettazioni o diffusione del contenuto delle stesse.
      12. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su