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PDL 4770

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4770


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PECORELLA, MAZZONI, VITALI, BUEMI, COLA,
PISAPIA, FINOCCHIARO, FANFANI

Disposizioni per il rilancio delle Scuole di specializzazione
per le professioni legali

Presentata il 2 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di sviluppare una comune cultura giuridica tra le diverse componenti del mondo giuridico mediante la previsione di omogenei percorsi formativi a vantaggio di coloro che si avviano alle professioni legali tradizionali, come è noto, è stata recepita dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha istituito le Scuole di specializzazione per le professioni legali secondo i princìpi stabiliti dai commi 113 e 114 dell'articolo 17 e successive modificazioni.
      È stato, però, osservato che l'obiettivo di sviluppare una cultura della giurisdizione comune ad avvocati, notai e magistrati non è stato affatto raggiunto, sicchè si è manifestata da più parti una diffusa esigenza di riformare la disciplina normativa regolatrice delle Scuole di specializzazione suddette.
      La presente proposta di legge, pertanto, sulla scorta dei numerosi contributi provenienti dalla magistratura, dall'università, dall'avvocatura e dal notariato, si propone di attuare il rilancio delle Scuole di formazione post lauream, secondo le seguenti linee guida.
      Al fine di ovviare al constatato fenomeno del ridotto numero di iscrizioni alle Scuole di specializzazione per le professioni legali - la cui ragione principale è stata individuata dagli operatori del settore nell'offerta formativa eccessivamente teorica - sono esplicitamente previsti sia il coordinamento dell'insegnamento e delle esercitazioni in aula con l'indispensabile frequenza delle sedi di esercizio professionale, sia la formulazione di criteri prefissati ai quali si dovranno attenere le metodologie didattiche, tese a conferire
 

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una preparazione pratico-professionale che completi e non si sovrapponga a quella accademica.
      Si ritiene, inoltre, opportuno perseguire l'obiettivo di trovare un terreno comune di collaborazione tra i soggetti esponenziali delle categorie suindicate, realizzando un loro effettivo coordinamento, sinora mancante, mediante la previsione di una partecipazione numerica tendenzialmente paritaria dei rappresentanti delle diverse componenti nella composizione dei consigli direttivi.
      A tale ultimo scopo il presente progetto di legge dispone un carico didattico equivalente e criteri per una razionale ed omogenea articolazione dei programmi presso le diverse Scuole, oltre a stabilirne la durata biennale, ritenuta necessaria per offrire una più alta qualità dell'iter formativo.
      Ulteriore stimolo ad un proficuo sviluppo delle Scuole in parola viene individuato nella previsione che il superamento dell'esame scritto finale - la cui esigenza di rapida conclusione è fatta salva dall'adozione del metodo di correzione mediante correttori esterni, sancito dall'articolo 125-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dalla legge n. 48 del 2001 - comporta l'ammissione diretta del candidato all'orale dell'esame di avvocato e l'esenzione dalle prove di preselezione dei concorsi per la magistratura e per il notariato.
      Si è ritenuto, altresì, doveroso stabilire la possibilità di concedere sostegni economici per garantire l'accesso alle Scuole a persone prive di mezzi di sostegno, nonchè agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze finanziarie in favore delle stesse da parte di privati, contestualmente sancendo l'obbligo di prevedere meccanismi che escludano ingerenze dei finanziatori nell'amministrazione ed in ordine alle attribuzioni delle Scuole medesime.
      Si è ritenuto, infine, opportuno che le prove di esame e di concorso per l'accesso alle professioni di avvocato, di notaio e di magistrato debbano avere carattere pratico-teorico, tale da dimostrare anche le specifiche idoneità psico-attitudinali per l'esercizio delle predette professioni legali, tenuto altresì conto delle diverse funzioni esercitate da giudici e da pubblici ministeri.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per il rilancio delle Scuole di specializzazione per le professioni legali).

      1. Al comma 113 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, dopo le parole: «dell'obbligo di conseguire un diploma» è inserita la seguente: «biennale».
      2. Il comma 114 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, è sostituito dai seguenti:

      «114. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio superiore della magistratura e sentiti i competenti Ordini professionali e il Consiglio universitario nazionale, sono definiti, al fine di promuovere una comune cultura delle professioni legali, i criteri per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione istituite presso le facoltà di giurisprudenza, e per il riconoscimento delle Scuole forensi istituite dagli Ordini degli avvocati e delle Scuole del notariato istituite dai consigli notarili, ai fini dell'accesso alle relative professioni.
      114-bis. Il decreto di cui al comma 114 deve prevedere:

          a) la durata biennale delle Scuole di cui al comma 114;

          b) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione del giurista professionale, che valorizzino lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e dei temi anche ai fini della preparazione dei concorsi e l'apprendimento delle tipiche attività delle rispettive professioni;

          c) una composizione dei consigli direttivi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali con partecipazione

 

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numerica tendenzialmente paritaria dei rappresentanti delle diverse componenti, nominati su proposta, rispettivamente, del Consiglio nazionale forense, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale del notariato, nonchè, per le Scuole degli Ordini, la partecipazione della componente universitaria nei consigli direttivi;

          d) l'affidamento degli insegnamenti a professori universitari di materie giuridiche, magistrati, avvocati, notai;

          e) la programmazione annuale o pluriennale dei posti di accesso stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale del notariato per quanto di rispettiva competenza;

          f) un carico didattico equivalente e criteri per una razionale ed omogenea articolazione dei programmi presso le diverse Scuole;

          g) la possibilità di assolvimento dell'intero periodo di pratica durante il biennio, mediante il coordinamento dell'insegnamento e delle esercitazioni in aula con la indispensabile frequenza delle sedi di esercizio professionale;

          h) un esame finale scritto identico a livello nazionale, con prova specifica per gli aspiranti al notariato, da svolgere localmente con possibilità di correzione decentrata degli elaborati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 125-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 9 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

          i) la previsione della composizione mista (magistrati, avvocati, notai, professori universitari) della commissione giudicatrice dell'esame finale;

          l) un idoneo sostegno per garantire l'accesso alle Scuole ai laureati, privi di

 

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mezzi, meritevoli di proseguire il percorso formativo;

          m) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze finanziarie in favore delle Scuole da parte di privati, prevedendo meccanismi che escludano ingerenze dei finanziatori nell'amministrazione e in ordine alle attribuzioni delle Scuole;

          n) norme transitorie per il raccordo con la normativa vigente.

      114-ter. Anche in deroga alle disposizioni vigenti relative all'accesso alla professione di avvocato e di notaio e di accesso alla magistratura ordinaria, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 comporta l'ammissione diretta del candidato all'orale dell'esame di avvocato e ai concorsi per la magistratura e per il notariato.
      114-quater. Le prove di esame e di concorso per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e di accesso alla magistratura ordinaria devono avere anche carattere pratico-teorico tale da dimostrare le specifiche idoneità psico-attitudinali per l'esercizio di ciascuna professione legale, anche con riguardo alle diverse funzioni esercitate da giudici e da pubblici ministeri».

      3. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono abrogati.

Art. 2.
(Abrogazione).

      1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, è abrogato.


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