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PDL 3448

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3448


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TESTONI

Disciplina dei compiti e delle funzioni della polizia militare
e istituzione del servizio di gendarmeria militare

Presentata il 3 dicembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 31 marzo 2000, n. 78 , e con i decreti legislativi di attuazione n. 297 e n. 298 del 5 ottobre 2000, si è realizzata una profonda riforma dell'Arma dei carabinieri, dell'ordinativo, delle sue competenze generali e speciali, e della collocazione nell'ambito del «sistema polizia» e del «sistema difesa e sicurezza».
      Più che di «riforma» dovrebbe parlarsi, se il termine non avesse una connotazione negativa, di «restaurazione», in quanto i carabinieri, allora «Corpo» e non «Arma» furono fondati da Re Vittorio Emanuele I di Sardegna con regie patenti del 13 luglio 1814, quale Forza armata autonoma di polizia generale e di concorso alla difesa del Regno, nonché alle primarie dipendenze del «Segretariato del Buon Governo», «progenitore» del futuro Ministro dell'interno, di epoca costituzionale, Dicastero civile del Governo di Torino, cui venivano devolute in via esclusiva le competenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, fino allora rientranti primariamente nella competenza del Segretariato della Guerra e delle Autorità militari.
      A dire il vero non facile e precipua fu la prima fase della vita del nuovo Corpo, di cui i militari sardo-piemontesi chiesero per ben due volte la soppressione, riuscendo a ridimensionare peraltro l'originaria autonomia in materia di «giurisdizione militare». Solo molti anni dopo l'allora Ministero della Guerra e in particolare il Regio Esercito riuscirono a condizionare fortemente la autonomia e a ridurre la specificità dei Carabinieri riducendo il «Corpo» ad un'«Arma» dell'Esercito e a questo subordinandola in materia di comando generale di avanzamento e di disciplina.
      Ma la riforma realizzata con la legge 31 marzo 2000, n. 78, non si può affermare abbia esaurito le problematiche dell'Arma
 

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dei carabinieri: da un lato, insieme alla configurazione dell'Arma anzitutto quale «Forza di polizia generale ad ordinamento militare» e alla sua ribadita natura di «Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza», con l'attribuzione e la conferma di competenze che «assorbono» quasi il 95 per cento dell'attività dell'Arma, non si è provveduto ad un radicale riordinamento del sistema delle sue dipendenze organiche e funzionali. E, dall'altro lato, si è certo attribuita all'Arma una posizione di «primazia autoritaristica» nei confronti delle altre Forze armate che, a dir il vero, non sembra compatibile con l'autonomia dell'Arma stessa, ma anche e soprattutto con l'autonomia originaria delle tre tradizionali Forze armate: Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare. E questo soprattutto nel campo della polizia militare, sia della polizia militare di sicurezza sia della polizia militare giudiziaria.
      Per questo è stata avanzata da tempo in ambito militare - e si è anche in passato formulato a livello di Stato maggiore della Difesa qualche progetto in proposito - l'ipotesi di scorporare dalle competenze esclusive dell'Arma l'organizzazione, i compiti e le funzioni di polizia militare, costituendo o un unico e separato servizio di polizia militare per tutte e tre le Forze armate primarie ovvero, ad imitazione degli ordinamenti britannico, americano, canadese, spagnolo e tedesco, distinti servizi di polizia militare per ciascuna delle tre Forze armate.
      L'esperienza e la professionalità acquisite nel campo della polizia militare, in particolare in quella «giudiziaria», dai carabinieri sconsigliano che di essi si faccia a meno in questo delicato campo. D'altronde non può certo ignorarsi che la «supremazia» mantenuta all'Arma dei carabinieri come tale in questa materia è ormai incompatibile formalmente, ordinariamente e funzionalmente con la collocazione autonoma dell'Arma e con la prevalenza dei compiti di carattere non militare, ma di polizia generale e speciale, ad essa affidati e che ormai la contraddistinguono nettamente rispetto alle altre tre Forze armate.
      Con la presente proposta di legge si propone una «conciliazione» delle due esigenze: da un lato utilizzazione primaria e quasi-esclusiva della professionalità dei carabinieri per l'espletamento dei compiti e per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, e dall'altro «autonomia» dell'organizzazione militare nel suo complesso, nell'organizzazione, nella disponibilità e nel comando del servizio di polizia militare.
      Questa «composizione di interessi» si realizza con la presente proposta di regge con l'istituzione di un servizio autonomo di gendarmeria militare, posto alle dipendenze «scalari» dei Capi di Stato maggiore, distinto e separato dall'organizzazione e dalla catena di comando dell'Arma dei carabinieri, costituito da carabinieri, integrato per specifici compiti tecnici anche da aliquote di personale delle tre altre Forze armate.
      Naturalmente, autonomi rimarrebbero l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di polizia militare in relazione all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
COMPITI E FUNZIONI
DELLA POLIZIA MILITARE

Art. 1

(Nozioni e compiti della polizia militare).

      1. La polizia militare è costituita dal complesso di disposizioni, istituzioni, autorità, servizi, reparti e unità volti a garantire le condizioni generali di ordine e di sicurezza nonché di agibilità del Ministero della difesa e dei suoi organi, nella sua amministrazione centrale e periferica, nonché complessivamente delle Forze armate, sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché sul territorio posto a qualunque titolo sotto la giurisdizione o la responsabilità dello Stato italiano.

Art. 2.
(Compiti ausiliari della polizia militare).

      1. Appartiene alla polizia militare l'espletamento dei compiti di polizia stradale per la viabilità delle unità delle Forze armate.
      2. Appartiene alla polizia militare lo svolgimento di compiti di polizia generale, in concorso e in collaborazione con gli organi ordinari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza di polizia generale, a ordinamento militare e civile, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica generale, nell'ambito degli edifici e delle installazioni del Ministero della difesa e in generale delle Forze armate in esso inquadrate.
      3. Appartiene alla polizia militare il concorso, su richiesta e alle dipendenze dell'autorità di pubblica sicurezza competente,

 

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ad operazioni per la tutela, la prevenzione, la gestione e il ristabilimento dell'ordine pubblico generale.

Art. 3.
(Funzioni della polizia militare).

      1. Per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati, alla polizia militare appartiene l'esercizio delle funzioni di polizia di sicurezza militare e di polizia giudiziaria militare e, nell'espletamento dei compiti di polizia generale, l'esercizio delle funzioni ordinarie di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni e le dipendenze previste dalla legislazione vigente in materia.

Capo II
ORGANI DI POLIZIA MILITARE

Art. 4.

(Organi ordinari di polizia militare).

      1. I compiti della polizia militare sono espletati e le relative funzioni sono esercitate:

          a) per il Ministero della difesa e per la sua amministrazione civile e militare centrale e periferica nonché per le Forze armate in esse inquadrate, salvo l'Arma dei carabinieri, dalla gendarmeria militare;

          b) per l'Arma dei carabinieri, dal servizio di polizia militare della stessa Arma;

          c) per il Corpo della guardia di finanza, dal servizio di polizia militare dello stesso Corpo.

      2. Sono organi ausiliari di polizia militare tutti gli uffici, i comandi, i reparti e le unità dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

 

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Art. 5.
(Organi ausiliari di polizia militare).

      1. Possono essere richiesti di concorrere all'espletamento dei compiti e all'esercizio delle funzioni che appartengono alla polizia militare gli uffici, i comandi, i reparti e le unità della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.

Capo III
SERVIZIO
DI GENDARMERIA MILITARE

Art. 6.
(Ordinamento e dipendenze
della gendarmeria militare).

      1. La gendarmeria militare è inquadrata nell'amministrazione militare del Ministero della difesa.
      2. La gendarmeria militare dipende dal Ministro della difesa e, per suo mandato e delega, dal Capo di Stato maggiore della difesa che si avvale degli uffici e dei reparti dello stesso Stato maggiore della difesa.

Art. 7.
(Articolazione
della gendarmeria militare).

      1. La struttura organizzativa della gendarmeria militare si articola in:

          a) ispettorato generale;

          b) organizzazione addestrativa;

          c) organizzazione operativa generale;

          d) organizzazione operativa mobile e speciale;

          e) organizzazione di polizia giudiziaria.

 

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Art. 8.
(Ispettorato generale
della gendarmeria militare).

      1. L'ispettorato generale della gendarmeria militare è la struttura mediante la quale l'ispettore generale espleta i suoi compiti di comando, direzione e controllo della gendarmeria militare. Esso in particolare assicura l'acquisizione di ogni informazione relativa ai pericoli di offesa al Ministero della difesa e alle Forze armate e relativa allo stato disciplinare dell'amministrazione militare e delle Forze armate inquadrate nel Ministero della difesa, salvo l'Arma dei carabinieri, procede all'analisi e alla valutazione di tali informazioni e provvede all'adozione delle conseguenti idonee e necessarie misure.
      2. L'ispettorato generale espleta direttamente, mediante appositi reparti, i compiti ed esercita le funzioni di polizia militare nei confronti del Gabinetto del Ministro della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale- Direzione generale degli armamenti nonché degli organi collegiali del Ministero della difesa.
      3. L'ispettorato generale è costituito dallo Stato maggiore, da direzioni, da reparti e da uffici.

Art. 9.
(Organizzazione addestrativa).

      1. L'organizzazione addestrativa della gendarmeria militare provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Capo di Stato maggiore della difesa, d'intesa con l'ispettore generale della gendarmeria militare e, per la parte d'interesse, con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale impiegato in via ordinaria nell'espletamento dei compiti e all'esercizio delle funzioni di polizia militare.

 

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      2. L'organizzazione addestrativa comprende:

          a) la scuola di gendarmeria militare per il personale del servizio di polizia militare nella gendarmeria militare;

          b) l'istituto di polizia militare per il personale impiegato nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di polizia militare nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza;

          c) il centro di istruzione di polizia criminale per la formazione del personale di polizia militare nel campo delle indagini di polizia giudiziaria.

      3. Alla direzione della organizzazione addestrativa è preposto un generale di brigata dell'Arma dei carabinieri.

Art. 10.
(Organizzazione operativa ordinaria).

      1. L'organizzazione operativa ordinaria comprende:

          a) l'ispettorato centrale della gendarmeria militare per l'Esercito;

          b) l'ispettorato centrale della gendarmeria marittima per la Marina militare;

          c) l'ispettorato centrale della gendarmeria aerea per l'Aeronautica militare.

      2. A ciascun ispettorato centrale della gendarmeria di cui al comma 1 è preposto un generale di brigata dell'Arma dei carabinieri.
      3. Ciascun ispettorato centrale è composto da un ufficio di Stato maggiore, dai comandi, da sezioni, da unità e da reparti secondo l'organizzazione di ciascuna Forza armata.
      4. Presso l'ufficio di Stato maggiore di ciascun ispettorato centrale è costituita una sezione di polizia criminale, incaricata in modo specifico di esercitare le funzioni attribuite alla polizia militare di polizia giudiziaria militare e, in via di concorso, quelle di polizia giudiziaria ordinaria.

 

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Art. 11.
(Organizzazione operativa
mobile e speciale).

      1. Alle dirette dipendenze dell'ispettorato generale della gendarmeria militare è costituito un reparto mobile di gendarmeria militare, con compiti di intervento speciale, autonomo o in concorso con gli altri reparti della gendarmeria militare, e di concorso specializzato nelle operazioni di tutela dell'ordine pubblico, quando richiesto, e alle dipendenze dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 12.
(Organizzazione
di polizia giudiziaria).

      1. Per l'esercizio specifico e diretto delle funzioni di polizia giudiziaria, in casi di particolare rilevanza, per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare e il concorso in esse da parte delle altre strutture della gendarmeria militare, nell'ambito dell'ispettorato generale è istituito il centro di polizia criminale che, oltre a svolgere direttamente, quando necessario od opportuno, attività diretta di indagine, dirige e coordina le sezioni di polizia criminale istituite nell'ambito degli ispettorati centrali di cui all'articolo 10.

Art. 13.
(Personale
della gendarmeria militare).

      1. Il personale della gendarmeria militare è costituito da personale dei ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, graduati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.
      2. Alla gendarmeria militare può essere destinato per compiti tecnici e specialistici anche personale del ruolo degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

 

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      3. Il personale dei ruoli degli ufficiali non generali, ispettori, sovrintendenti e sottufficiali, ha la qualifica e le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza militare e di polizia giudiziaria militare; il restante personale ha la qualifica e le funzioni di agente di pubblica sicurezza militare e di agente di polizia giudiziaria militare.
      4. Il personale dell'Arma dei carabinieri mantiene secondo il proprio ruolo e grado la qualifica e la funzione di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ordinaria.

Art. 14.
(Dipendenza del personale
della gendarmeria militare).

      1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che è destinato a prestare servizio nella gendarmeria militare dipende in via esclusiva, organica e disciplinare, dall'ispettore generale e dagli altri comandanti da lui dipendenti.
      2. Al personale in servizio nella gendarmeria militare si applica lo stesso stato giuridico e disciplinare del personale impiegato nei Servizi di informazione e sicurezza, essendo esercitate in relazione ad essi dallo Stato maggiore della difesa le competenze relative in materia di stato giuridico e avanzamento per questi attribuite al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).

Art. 15.
(Uniformi, distintivi di gradi e specialità del personale della gendarmeria militare).

      1. Gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri nel servizio di gendarmeria militare indossano la divisa dell'Arma dei carabinieri, con il distintivo di specialità stabilito dal Ministro della difesa.
      2. Il personale del ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, graduati e carabinieri in servizio presso l'ispettorato generale indossa la divisa dell'Arma dei

 

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carabinieri, con il distintivo di specialità stabilito dal Ministro della difesa.
      3. Il personale dei ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, graduati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri in servizio presso gli ispettorati centrali indossa ordinariamente la divisa della Forza armata presso la quale è impiegato, con i distintivi del grado propri di essa e con un distintivo di specialità che esprime la sua appartenenza all'Arma dei carabinieri, stabilito dal Ministro della difesa.

Art. 16.
(Comandanti
della gendarmeria militare).

      1. L'ispettore generale della gendarmeria militare:

          a) è scelto tra i tenenti generali dell'Esercito, gli ammiragli di squadra della Marina militare, i generali di squadra aerea dell'Aeronautica militare e i generali di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo (SPE);

          b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il Comitato dei Capi di Stato maggiore;

          c) dura in carica quattro anni e, purché ancora in SPE, transita, quando ancora nell'ufficio, in ausiliaria, fino al compimento del normale periodo di carica di quattro anni; può essere rinnovato per altri due anni.

      2. Il vice ispettore generale della gendarmeria militare:

          a) è scelto tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri in SPE o, quando l'ispettore generale sia un generale di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, tra i maggiori generali dell'Esercito, gli ammiragli di divisione della Marina militare e i generali di divisione aerea dell'Aeronautica militare in SPE;

 

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          b) è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, sulla base di una terna di nominativi formulata dal Capo di Stato maggiore della difesa, di intesa con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e sentito l'ispettore generale della gendarmeria militare. È revocato con decreto del Ministro della difesa;

          c) dura in carica tre anni, salvo revoca anticipata, e comunque non oltre la sua eventuale promozione a generale di Corpo d'armata o a grado equivalente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Può essere riconfermato per un periodo massimo di tre anni.

      3. Gli ispettori centrali della gendarmeria militare per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare:

          a) sono scelti tra i generali di brigata dell'Arma dei carabinieri in SPE, con preferenza tra gli ufficiali che hanno già prestato servizio nella gendarmeria militare;

          b) sono nominati e revocati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, dell'ispettore generale della gendarmeria militare e d'intesa con il Capo di Stato maggiore della Forza armata interessata o del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti e comunque d'intesa con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

          c) durano in carica tre anni, salvo revoca anticipata, e comunque non oltre la loro promozione al grado superiore. Possono essere riconfermati per un periodo non superiore a due anni.

      4. Alle nomine e alle destinazioni nell'ambito della gendarmeria militare degli altri ufficiali dell'Arma dei carabinieri, o aggregati dalle altre Forze armate, provvede l'ispettore generale della gendarmeria militare, sentito l'ispettore centrale competente.

 

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Art. 17.
(Organico
della gendarmeria militare).

      1. L'organico della gendarmeria militare è stabilito dalla tabella allegata al regolamento di attuazione della presente legge emanato ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.


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