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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3448 |
1. La polizia militare è costituita dal complesso di disposizioni, istituzioni, autorità, servizi, reparti e unità volti a garantire le condizioni generali di ordine e di sicurezza nonché di agibilità del Ministero della difesa e dei suoi organi, nella sua amministrazione centrale e periferica, nonché complessivamente delle Forze armate, sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché sul territorio posto a qualunque titolo sotto la giurisdizione o la responsabilità dello Stato italiano.
1. Appartiene alla polizia militare l'espletamento dei compiti di polizia stradale per la viabilità delle unità delle Forze armate.
2. Appartiene alla polizia militare lo svolgimento di compiti di polizia generale, in concorso e in collaborazione con gli organi ordinari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza di polizia generale, a ordinamento militare e civile, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica generale, nell'ambito degli edifici e delle installazioni del Ministero della difesa e in generale delle Forze armate in esso inquadrate.
3. Appartiene alla polizia militare il concorso, su richiesta e alle dipendenze dell'autorità di pubblica sicurezza competente,
1. Per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati, alla polizia militare appartiene l'esercizio delle funzioni di polizia di sicurezza militare e di polizia giudiziaria militare e, nell'espletamento dei compiti di polizia generale, l'esercizio delle funzioni ordinarie di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni e le dipendenze previste dalla legislazione vigente in materia.
1. I compiti della polizia militare sono espletati e le relative funzioni sono esercitate:
a) per il Ministero della difesa e per la sua amministrazione civile e militare centrale e periferica nonché per le Forze armate in esse inquadrate, salvo l'Arma dei carabinieri, dalla gendarmeria militare;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal servizio di polizia militare della stessa Arma;
c) per il Corpo della guardia di finanza, dal servizio di polizia militare dello stesso Corpo.
2. Sono organi ausiliari di polizia militare tutti gli uffici, i comandi, i reparti e le unità dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
1. Possono essere richiesti di concorrere all'espletamento dei compiti e all'esercizio delle funzioni che appartengono alla polizia militare gli uffici, i comandi, i reparti e le unità della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.
1. La gendarmeria militare è inquadrata nell'amministrazione militare del Ministero della difesa.
2. La gendarmeria militare dipende dal Ministro della difesa e, per suo mandato e delega, dal Capo di Stato maggiore della difesa che si avvale degli uffici e dei reparti dello stesso Stato maggiore della difesa.
1. La struttura organizzativa della gendarmeria militare si articola in:
a) ispettorato generale;
b) organizzazione addestrativa;
c) organizzazione operativa generale;
d) organizzazione operativa mobile e speciale;
e) organizzazione di polizia giudiziaria.
1. L'ispettorato generale della gendarmeria militare è la struttura mediante la quale l'ispettore generale espleta i suoi compiti di comando, direzione e controllo della gendarmeria militare. Esso in particolare assicura l'acquisizione di ogni informazione relativa ai pericoli di offesa al Ministero della difesa e alle Forze armate e relativa allo stato disciplinare dell'amministrazione militare e delle Forze armate inquadrate nel Ministero della difesa, salvo l'Arma dei carabinieri, procede all'analisi e alla valutazione di tali informazioni e provvede all'adozione delle conseguenti idonee e necessarie misure.
2. L'ispettorato generale espleta direttamente, mediante appositi reparti, i compiti ed esercita le funzioni di polizia militare nei confronti del Gabinetto del Ministro della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale- Direzione generale degli armamenti nonché degli organi collegiali del Ministero della difesa.
3. L'ispettorato generale è costituito dallo Stato maggiore, da direzioni, da reparti e da uffici.
1. L'organizzazione addestrativa della gendarmeria militare provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Capo di Stato maggiore della difesa, d'intesa con l'ispettore generale della gendarmeria militare e, per la parte d'interesse, con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale impiegato in via ordinaria nell'espletamento dei compiti e all'esercizio delle funzioni di polizia militare.
a) la scuola di gendarmeria militare per il personale del servizio di polizia militare nella gendarmeria militare;
b) l'istituto di polizia militare per il personale impiegato nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di polizia militare nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza;
c) il centro di istruzione di polizia criminale per la formazione del personale di polizia militare nel campo delle indagini di polizia giudiziaria.
3. Alla direzione della organizzazione addestrativa è preposto un generale di brigata dell'Arma dei carabinieri.
1. L'organizzazione operativa ordinaria comprende:
a) l'ispettorato centrale della gendarmeria militare per l'Esercito;
b) l'ispettorato centrale della gendarmeria marittima per la Marina militare;
c) l'ispettorato centrale della gendarmeria aerea per l'Aeronautica militare.
2. A ciascun ispettorato centrale della gendarmeria di cui al comma 1 è preposto un generale di brigata dell'Arma dei carabinieri.
3. Ciascun ispettorato centrale è composto da un ufficio di Stato maggiore, dai comandi, da sezioni, da unità e da reparti secondo l'organizzazione di ciascuna Forza armata.
4. Presso l'ufficio di Stato maggiore di ciascun ispettorato centrale è costituita una sezione di polizia criminale, incaricata in modo specifico di esercitare le funzioni attribuite alla polizia militare di polizia giudiziaria militare e, in via di concorso, quelle di polizia giudiziaria ordinaria.
1. Alle dirette dipendenze dell'ispettorato generale della gendarmeria militare è costituito un reparto mobile di gendarmeria militare, con compiti di intervento speciale, autonomo o in concorso con gli altri reparti della gendarmeria militare, e di concorso specializzato nelle operazioni di tutela dell'ordine pubblico, quando richiesto, e alle dipendenze dell'autorità di pubblica sicurezza.
1. Per l'esercizio specifico e diretto delle funzioni di polizia giudiziaria, in casi di particolare rilevanza, per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare e il concorso in esse da parte delle altre strutture della gendarmeria militare, nell'ambito dell'ispettorato generale è istituito il centro di polizia criminale che, oltre a svolgere direttamente, quando necessario od opportuno, attività diretta di indagine, dirige e coordina le sezioni di polizia criminale istituite nell'ambito degli ispettorati centrali di cui all'articolo 10.
1. Il personale della gendarmeria militare è costituito da personale dei ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, graduati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.
2. Alla gendarmeria militare può essere destinato per compiti tecnici e specialistici anche personale del ruolo degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che è destinato a prestare servizio nella gendarmeria militare dipende in via esclusiva, organica e disciplinare, dall'ispettore generale e dagli altri comandanti da lui dipendenti.
2. Al personale in servizio nella gendarmeria militare si applica lo stesso stato giuridico e disciplinare del personale impiegato nei Servizi di informazione e sicurezza, essendo esercitate in relazione ad essi dallo Stato maggiore della difesa le competenze relative in materia di stato giuridico e avanzamento per questi attribuite al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).
1. Gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri nel servizio di gendarmeria militare indossano la divisa dell'Arma dei carabinieri, con il distintivo di specialità stabilito dal Ministro della difesa.
2. Il personale del ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, graduati e carabinieri in servizio presso l'ispettorato generale indossa la divisa dell'Arma dei
1. L'ispettore generale della gendarmeria militare:
a) è scelto tra i tenenti generali dell'Esercito, gli ammiragli di squadra della Marina militare, i generali di squadra aerea dell'Aeronautica militare e i generali di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo (SPE);
b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il Comitato dei Capi di Stato maggiore;
c) dura in carica quattro anni e, purché ancora in SPE, transita, quando ancora nell'ufficio, in ausiliaria, fino al compimento del normale periodo di carica di quattro anni; può essere rinnovato per altri due anni.
2. Il vice ispettore generale della gendarmeria militare:
a) è scelto tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri in SPE o, quando l'ispettore generale sia un generale di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, tra i maggiori generali dell'Esercito, gli ammiragli di divisione della Marina militare e i generali di divisione aerea dell'Aeronautica militare in SPE;
b) è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, sulla base di una terna di nominativi formulata dal Capo di Stato maggiore della difesa, di intesa con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e sentito l'ispettore generale della gendarmeria militare. È revocato con decreto del Ministro della difesa;
c) dura in carica tre anni, salvo revoca anticipata, e comunque non oltre la sua eventuale promozione a generale di Corpo d'armata o a grado equivalente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Può essere riconfermato per un periodo massimo di tre anni.
3. Gli ispettori centrali della gendarmeria militare per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare:
a) sono scelti tra i generali di brigata dell'Arma dei carabinieri in SPE, con preferenza tra gli ufficiali che hanno già prestato servizio nella gendarmeria militare;
b) sono nominati e revocati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, dell'ispettore generale della gendarmeria militare e d'intesa con il Capo di Stato maggiore della Forza armata interessata o del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti e comunque d'intesa con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) durano in carica tre anni, salvo revoca anticipata, e comunque non oltre la loro promozione al grado superiore. Possono essere riconfermati per un periodo non superiore a due anni.
4. Alle nomine e alle destinazioni nell'ambito della gendarmeria militare degli altri ufficiali dell'Arma dei carabinieri, o aggregati dalle altre Forze armate, provvede l'ispettore generale della gendarmeria militare, sentito l'ispettore centrale competente.
1. L'organico della gendarmeria militare è stabilito dalla tabella allegata al regolamento di attuazione della presente legge emanato ai sensi dell'articolo 18.
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
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