|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 6363-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6363 e rilevato che:
esso reca un contenuto, il cui carattere originariamente omogeneo risulta significativamente attenuato a seguito delle modifiche approvate dal Senato, che, oltre ad alcune modificazioni delle norme relative alla modifica dei criteri di composizione grafica della scheda elettorale per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato, ha introdotto due ulteriori articoli di carattere finanziario relativi a settori eterogenei;
pur intervenendo in materia elettorale, il provvedimento non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 - che stabilisce che il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione - in quanto reca disposizioni aventi una finalità limitata, volta a regolare aspetti di carattere organizzativo;
la tecnica della novellazione - all'articolo 1, comma 1-bis, e all'articolo 2, comma 1-bis - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 3 andrebbe valutata l'opportunità di indicare espressamente i soggetti autorizzati ad assumere impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
all'articolo 3-bis andrebbe valutata l'opportunità di specificare che ci si intende riferire - al fine della conservazione in conto residui - alla somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2005.
|