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PDL 6295

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6295



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SEDIOLI, BIELLI

Istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati e delega al Governo per l'unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati, del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati e del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, nonché per l'unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza

Presentata il 25 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si procede all'istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati al fine di unificare gli attuali albi dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e le rispettive Casse di previdenza e assistenza. Tale unificazione si rende necessaria per consentire il completamento della riforma dell'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato, anche se in minima parte attuata con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, attraverso la riconduzione ad unità di diverse figure professionali che risultano sempre più speculari, in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione.
      Alla luce dei princìpi dell'ordinamento comunitario, nonché alla luce del progresso tecnico e dei relativi percorsi nell'acquisizione delle conoscenze, attesa la contiguità e, in parte, identità dei percorsi formativi di durata triennale, appare sempre meno giustificato il mantenimento della distinzione tra i quattro albi; in mancanza della loro unificazione ci si troverebbe, infatti, di fronte a professioni «parallele» sul piano
 

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formativo, ma tenute distinte sul piano dell'attività. Si tratta, a ben vedere, di una anomalia da superare, mediante la progressiva condivisione del progetto da parte dei rappresentanti delle categorie professionali interessate, che comunque hanno già dimostrato di essere consapevoli della problematica.
      Per attuare l'unificazione si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della delega legislativa, in considerazione della tecnicità della materia che richiede tempi adeguati per la predisposizione delle norme e della disciplina di coordinamento.
      Le quattro categorie interessate, benché istituite in tempi diversi, (negli anni venti i geometri, i periti industriali e i periti agrari, nel 1986 gli agrotecnici), sono composte prevalentemente da soggetti diplomati, che seguono il medesimo percorso professionalizzante (un biennio di tirocinio post-diploma e il superamento di un similare esame di abilitazione professionale) per l'accesso all'albo.
      Le attuali competenze maggiormente caratterizzanti l'attività professionale dei geometri, dei periti industriali, dei periti agrari e degli agrotecnici sono contigue o connesse e riguardano specifiche attività relative ai settori: civile, edile e ambientale; geotopocartografico e catastale; estimativo e di gestione immobiliare; industriale e impiantistico; agrario.
      Con riferimento ai titoli universitari, le quattro categorie in esame condividono pressoché le stesse «classi di lauree»: in sostanza lo stesso laureato, da quella specifica classe di laurea (ad esempio la classe 7 «urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale») può scegliere indifferentemente, fra le citate quattro categorie, quale esame di Stato sostenere ed a quale albo iscriversi.
      Si comprende, quindi, l'anacronismo di mantenere distinte quattro categorie che hanno gli stessi identici canali di accesso e si distinguono (parzialmente) solo nel tipo di esame di abilitazione.
      La proposta di legge si compone di cinque articoli.
      L'articolo 1 dispone l'unificazione dei quattro albi professionali mediante l'istituzione dell'albo unico dei tecnici laureati, con l'attribuzione di una nuova denominazione idonea all'identificazione del nuovo Ordine, e ciò anche in ragione del fatto che per l'accesso all'albo è necessario essere in possesso di un titolo di studio universitario.
      L'articolo 2 prevede che l'unificazione avvenga mediante delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con il decreto legislativo, come prevede l'articolo 3, vengono definite le modalità per la costituzione degli organi del nuovo albo, i requisiti di ammissione all'esame di Stato, l'istituzione di diversi settori all'interno del costituendo albo, nonché l'ambito consentito di attività professionale agli iscritti ai vari settori; le prove di esame da sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e, infine, le norme transitorie per gli attuali iscritti nei quattro distinti albi professionali. Con un apposito decreto legislativo viene disposta poi l'unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza. L'articolo 4 prevede, infatti, l'adozione, entro tempi necessariamente più lunghi di quelli previsti dall'articolo 2, di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Per ciascuno degli ambiti individuati agli articoli 2 e 4, sono stati indicati i princìpi e i criteri direttivi della delega. Con riferimento all'unificazione dei quattro albi, l'articolo 3 prevede, tra l'altro, i princìpi di proporzionalità e di rappresentatività ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nella definizione delle modalità per la costituzione degli organi rappresentativi, a livello nazionale e locale.
      Sono, inoltre, dettati i criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi per la disciplina della fase transitoria; a tale fine è stabilito che gli attuali iscritti agli albi dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei periti agrari
 

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e dei periti agrari laureati, e degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, confluiscano, nell'istituendo albo unico, nei rispettivi settori di competenza, con l'indicazione analitica degli elementi caratterizzanti il profilo professionale (anzianità di iscrizione; specializzazione; Collegio di provenienza). È stabilito, ancora, che per il periodo transitorio di durata quinquennale, a decorrere dallo scioglimento degli attuali organismi rappresentativi, debbano essere garantite le maggioranze e la distribuzione delle cariche nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di rappresentatività.
      Con riferimento all'unificazione delle Casse di previdenza e assistenza, la delega contenuta nell'articolo 4 prevede l'osservanza delle regole fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, e il rispetto dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e nel decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Viene, inoltre, prevista l'applicazione, da parte delle Casse in via di unificazione, del principio del pro rata di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo che caratterizzano ciascuna regione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine professionale dei tecnici laureati al quale sono iscritti i soggetti in possesso di titolo di studio universitario abilitante all'esercizio della professione, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati, del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati e del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, emanato su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 3.

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 2 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle modalità per la costituzione del Consiglio nazionale, dei

 

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consigli locali e dei relativi organi esecutivi del nuovo Ordine professionale e la loro composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuno dei settori dell'albo di cui alla lettera c), alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno;

          b) individuazione dei titoli universitari e delle classi di laurea, nonché degli altri titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato;

          c) istituzione di distinti settori dell'albo, individuati in base ai diversi percorsi formativi degli interessati, riservati ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);

          d) definizione dell'ambito, delle condizioni e delle modalità di svolgimento delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni, del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e successive modificazioni, del regolamento di cui al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, e successive modificazioni, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni vigenti in materia, avuto riguardo ai titoli di studio e ai singoli percorsi formativi;

          e) determinazione delle prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'iscrizione alle distinte sezioni dell'albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi, ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali;

          f) adozione delle norme transitorie che disciplinano l'iscrizione all'albo per coloro che risultano iscritti, alla data di

 

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entrata in vigore della presente legge, gli albi dei geometri, dei periti industriali, dei periti agrari e degli agrotecnici, con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, della specializzazione e del Collegio di provenienza;

          g) disciplina della durata dei Consigli nazionali e dei Consigli dei collegi locali secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 5;

          h) adozione delle norme transitorie che garantiscono, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 5, le maggioranze e la distribuzione delle cariche nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuno dei settori dell'albo di cui alla lettera c) un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno all'interno degli organi collegiali;

          i) adozione delle norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure ed i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei quattro Collegi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei rispettivi enti territoriali del nuovo Ordine, definendo altresì l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Casse e agli enti di previdenza dalla normativa vigente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, della Gestione separata dei periti agrari e della Gestione separata degli agrotecnici, finalizzata all'unificazione,

 

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nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, anche al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi degli enti previdenziali interessati, adottati con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo decisionale di ciascuno degli enti previdenziali interessati, sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994;

          b) applicazione da parte delle Casse unificate del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le prestazioni già maturate, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti ciascuna gestione;

          c) adeguamento della normativa vigente, già applicabile alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

          d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione;

          e) disciplina della durata degli organi previdenziali, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 5.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Essi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per

 

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materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 5.

      1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali, dei Consigli dei collegi locali e degli organi degli enti previdenziali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la proroga degli organi dei Consigli nazionali e locali dei Collegi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno fino al 31 dicembre del primo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2;

          b) prevedere la facoltà per i consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a);

          c) prevedere la proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno per un anno successivo a quello di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4.


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