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PDL 4832

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4832


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BATTAGLIA

Disposizioni in favore della ricerca medica e altri interventi in campo sanitario

Presentata il 22 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la proposta di legge che ci si accinge a illustrare, si intendono promuovere misure in favore della ricerca medica e altri interventi in campo sanitario, anche al fine di un corretto impiego delle risorse attribuite dalla legge finanziaria al Ministro della salute dopo la bocciatura del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10.
      La prima delle misure riguarda senza dubbio, data l'attuale situazione internazionale, l'istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che operi per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che metta in rete l'Istituto superiore di sanità con le strutture regionali, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con l'Istituto nazionale per le malattie infettive IRCCS «Lazzaro Spallanzani» per la gestione dei casi clinici, con la sanità militare e con le altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private.
      È stato individuato nell'Istituto superiore di sanità il soggetto presso il quale, per competenza, è istituito tale Centro mentre all'ospedale Spallanzani rimarrebbe la sola gestione dei casi clinici, perché - diversamente dalla valutazione precedentemente fatta dal Ministero della Salute - sembra inimmaginabile realizzare una struttura con laboratori «per la
 

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gestione e analisi dei rischi» nel centro di una zona ad alto insediamento, come quella in cui sorge lo Spallanzani.
      Altre due proposte si riferiscono al tema della ricerca. L'articolo 2 è volto ad incentivare la ricerca nel campo della genetica molecolare da parte degli IRCCS; l'articolo 3, invece, è finalizzato alla promozione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo.
      Con l'articolo 4 sono destinate risorse all'attività di prevenzione secondaria del cancro al colon retto, alla mammella e al collo dell'utero. Vengono previsti inoltre: l'istituzione di un registro dei tumori nelle aree interessate da lavorazioni industriali pericolose, e la prevenzione e la cura dei tumori ad esse collegati; risorse supplementari per facilitare l'accesso allo screening, alle diagnosi e al trattamento del carcinoma della mammella per le regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, Fondi strutturali europei. Si sono poi previste anche la promozione di ricerche epidemiologiche sullo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impegnati in missioni internazionali, in particolare sugli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito e altri agenti patogeni, e la predisposizione di misure di prevenzione e di cura nei confronti dei militari e dei civili esposti a rischio.
      Altre risorse sono destinate con l'articolo 5 al Centro nazionale per i trapianti e ai centri di riferimento interregionali, sia per il funzionamento degli stessi che per l'assunzione a termine di personale di collaborazione e per contratti con personale di alta qualificazione.
      Con l'articolo 6 si propone di sgravare i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta da alcuni degli obblighi previsti dalla normativa sulla privacy come la notifica del trattamento dei dati al Garante per la protezione dei dati personali, o l'obbligo di ricorrere alla ricetta criptata.
      Infine, con l'articolo 7 si è prevista l'applicazione del meccanismo di finanziamento integrativo della spesa sanitaria corrente, incrementando i finanziamenti complessivamente a disposizione delle regioni inadempienti nei confronti degli obblighi e dei vincoli stabiliti dalla disciplina sul contenimento del disavanzo, attraverso l'inclusione delle risorse derivanti dall'incremento percentuale della spesa previsto dall'articolo 85 della legge n. 388 del 2000.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie)

      1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di seguito denominato «Centro nazionale», al quale sono attribuiti compiti di analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo. Il Centro nazionale opera in coordinamento con le strutture regionali, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con l'Istituto nazionale per le malattie infettive IRCCS «Lazzaro Spallanzani» per la gestione dei casi clinici, con la sanità militare e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro nazionale opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per l'attività e il funzionamento del Centro nazionale, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, di 24.450.000 euro per l'anno 2005 e di 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 32.650.000 euro per l'anno 2004, in 24.450.000 euro per l'anno 2005 e in 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

 

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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 2.
(Finanziamento della ricerca nel campo della genetica molecolare)

      1. Al fine di sviluppare la ricerca nel campo della genetica molecolare da parte degli IRCCS, è autorizzata la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004, di 6.508.000 euro per l'anno 2005 e di 6.702.000 euro a decorrere dall'anno 2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 7.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno 2005 e in 6.702.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 3.
(Progetti di ricerca e alta innovazione)

      1. Per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, di 12.585.000 euro per l'anno 2005 e di 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali

 

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progetti sono individuati con decreti del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 12.945.000 euro per l'anno 2004, in 12.585.000 euro per l'anno 2005 e in 12.720.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 4.
(Prevenzione secondaria dei tumori)

      1. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e di attivare il nuovo screening per il cancro del colon retto, anche in conformità a quanto raccomandato dall'Unione europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto e il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo screening del cancro della mammella e del collo dell'utero, da realizzare in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.
      2. Le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per

 

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i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20.975.000 euro per l'anno 2005 e di 21.200.000 euro per l'anno 2006, destinati alla concessione, da parte del Ministero della salute, di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni IRCCS, agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto superiore di sanità.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, a 20.975.000 euro per l'anno 2005 e a 21.200.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      5. Per la istituzione del registro dei tumori nelle aree interessate da lavorazioni industriali pericolose, e per il monitoraggio, la prevenzione e la cura dei tumori ad esse collegati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da utilizzare nell'ambito di uno specifico programma definito di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      6. Per l'anno 2004 in favore delle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, è autorizzata la spesa straordinaria di 10 milioni di euro per
 

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facilitare l'accesso allo screening, alla diagnosi e al trattamento del carcinoma della mammella. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in particolare sugli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o di altri agenti patogeni sull'ambiente e sulle popolazioni civili, predisponendo misure di prevenzione e di cura nei confronti dei militari e dei civili esposti a rischio. Per gli obiettivi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004. All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.
(Trapianti di organi)

      1. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004,

 

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di 2.097.00 euro per l'anno 2005 e di 2.120.000 euro per l'anno 2006.
      2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro nazionale per i trapianti, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      3. Per le attività dei centri interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1o aprile 1999, n. 91, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004, di 4.195.000 euro per l'anno 2005 e di 4.240.000 euro per l'anno 2006, di cui 1.500.000 euro annui destinati alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali per le spese di funzionamento dei medesimi centri. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1' accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 6.
(Trattamento dei dati concernenti
lo stato di salute)

      1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:

              «1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1

 

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non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, essendo tale funzione tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale»;

          b) all'articolo 83, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12»;

          c) all'articolo 89 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato»;

          d) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 181 è abrogata.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350)

      1. All'articolo 3, comma 32, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «come integrato dall'articolo 85, comma 6» sono inserite le seguenti: «e comma 8».

Art. 8.
(Variazioni di bilancio)

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.


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