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PDL 3161

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3161



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CROSETTO

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dell'IVA delle cessioni di beni e dotazioni tecniche alle ONLUS

Presentata il 18 settembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge recepisce ed attua in modo sistematico i princìpi dettati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), razionalizzando e semplificando alcuni aspetti applicativi della normativa (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni) in materia di acquisti di beni e servizi effettuati dalle ONLUS ed esclusivamente destinati a donazioni da effettuarsi da parte delle stesse ONLUS ad enti pubblici o assimilati, ovvero allo svolgimento specifico ed esclusivo delle attività sociali tipiche delle ONLUS.
      Il filo conduttore del provvedimento legislativo proposto è quello del riordino e della razionalizzazione della disciplina tributaria delle ONLUS in quanto soggetti deputati a perseguire scopi di rilevanza sociale, finora assunti direttamente dallo Stato e per i quali non è giustificabile che le ONLUS stesse siano gravate di ulteriori oneri di carattere tributario.
      L'esigenza di modificare ed integrare la normativa vigente nasce dalla constatazione che le norme tributarie agevolative nella specifica materia sono attualmente parziali, frammentarie e non uniformi ed hanno soprattutto riguardo ad agevolare i contributi e le donazioni da parte di privati e di imprese a favore delle ONLUS, ma non si applicano, se non marginalmente, al versante dei costi di acquisto da parte delle ONLUS dei beni e servizi espressamente destinati allo svolgimento della loro attività sociale, anche e soprattutto nelle ipotesi in cui tale attività si esplica attraverso la donazione di apparecchiature e strutture a favore di enti pubblici e soggetti assimilati.
      L'opportunità di una riorganizzazione tributaria trae motivazione dall'esigenza di
 

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offrire ai cittadini la possibilità di indirizzare in modo alternativo la domanda di servizi sociali, utilizzando l'impiego della leva fiscale, così da consentire allo Stato di effettuare significativi risparmi in diversi comparti di servizi che in precedenza venivano direttamente gestiti a carico dello Stato stesso.
      Dal momento infatti che tali servizi perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non è corretto che gli enti istituzionali che accettano di occuparsene ed il settore del volontariato debbano assumersi anche il costo dell'onere fiscale indiretto, il cui gettito va a vantaggio dello Stato che ne consegue il correlativo risparmio.
      Si osserva che sono rispettate le considerazioni di cautela fiscale allargata, in quanto sono esclusi dal regime tributario delle ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti, i movimenti politici e le organizzazioni sindacali, che non possono quindi trarne ingiusti benefici.
      Del resto, è acquisita normativamente la garanzia che l'attività delle ONLUS garantisce l'esercizio esclusivo di attività in settori tassativamente individuati, per il perseguimento di esclusive finalità solidaristiche, a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa e di soggetti svantaggiati, in ogni caso tramite attività d'assistenza sociale, socio-sanitaria e simili.
      D'altra parte, già l'attuale normativa sulle ONLUS, nel prevedere l'esclusione dall'imposizione sui redditi dell'attività complessivamente svolta dalle stesse, opera una netta distinzione fra attività istituzionale e attività connessa, riservando solo alle prime il regime di completo favore fiscale.
      La medesima distinzione e la medesima salvaguardia è assicurata con il regime tributario proposto in materia di imposizione indiretta.
      L'attuale normativa tributaria prevede già un trattamento di favore (articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, articolo 13-bis e 65 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, statuendo agevolazioni differenziate per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le imprese.
      L'articolo l4 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, prevede già limitati benefici in materia di imposta sul valore aggiunto nel campo della divulgazione pubblicitaria (articolo 3, comma 3), delle cessioni gratuite a favore delle ONLUS (articolo 10, n. 12 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), e delle prestazioni di servizi da parte delle ONLUS (articoli 10, n. 15, 19, 20 e 27-ter e articolo 19-ter, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
      Tali interventi agevolativi in materia tributaria indiretta sono tuttavia stati attuati in modo scoordinato e parziale, poiché trascurano l'importante aspetto del costo tributario sopportato a monte dalle ONLUS in occasione di acquisto di beni strumentali, di donazioni da loro effettuate e di acquisti di beni e servizi necessari alla loro specifica attività istituzionale.
      Non soltanto, ma alcuni interventi parziali e settoriali sono stati effettuati anche in questi ultimi campi, agevolando soltanto alcune particolari fattispecie a danno di altre similari e meritevoli della stessa tutela.
      Si veda, ad esempio, l'articolo 68, primo comma, lettera f), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che stabilisce che «(...) non sono soggette all'imposta le importazioni di beni donati ad enti pubblici o ad enti assimilati aventi esclusivamente finalità sociali, scientifiche o culturali». Non si vede il motivo per il quale tale misura fiscale agevolativa non debba avere carattere esteso e generalizzato a tutte le attività specifiche e riservate delle ONLUS sul fronte degli acquisti di beni e di servizi istituzionalmente finalizzati.
      A tale scopo, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'introduzione di due nuove disposizioni agevolative nel corpo dell'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
 

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n. 633 del 1972, rispettivamente per le seguenti ipotesi:

          le cessioni a favore di ONLUS di beni e dotazioni tecniche, che siano espressamente destinati fin dall'origine a donazione da parte delle stesse ONLUS a favore di enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché di beni dalle stesse ONLUS destinati fin dall'origine a donazione a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, dietro espressa dichiarazione da rilasciarsi dalla stessa ONLUS ai fornitori, secondo le prescrizioni di apposito regolamento di attuazione;

          le cessioni a favore di ONLUS di beni e servizi fin dall'origine esclusivamente destinati allo svolgimento della loro attività istituzionale, dietro espressa dichiarazione da rilasciarsi dalla stessa ONLUS ai fornitori, secondo le prescrizioni di apposito regolamento di attuazione.

      Si è inoltre inserita una clausola di salvaguardia, secondo la quale sono espressamente esclusi dall'applicazione della seconda norma agevolativa sopra indicata gli acquisti di beni e servizi da destinarsi allo svolgimento delle attività connesse a quella principale istituzionale.
      L'aspetto tecnico-applicativo relativo al contenuto ed alla forma della espressa dichiarazione da rilasciarsi da parte della ONLUS al fornitore allo scopo di richiedere l'applicazione della normativa di favore, nonché la fissazione delle ipotesi applicative vengono demandate ad un apposito regolamento di attuazione del Ministro dell'economia e finanze.
      L'articolo 2 della proposta di legge trae origine dall'esigenza tecnica che il provvedimento agevolativo in materia tributaria non si traduca in una penalizzazione per i fornitori dei beni e servizi che andranno a fatturare in regime di esenzione di imposta, potendo quindi per gli stessi trovare applicazione penalizzante il regime del pro-rata di detraibilità dell'imposta a monte ai sensi dell'articolo 19-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La norma proposta prevede quindi che per gli stessi fornitori e limitatamente alle ipotesi sopra descritte le operazioni esenti di cui alla presente proposta di legge non siano rilevanti ai fini del conteggio del pro-rata di detrazione in oggetto.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 13), sono inseriti i seguenti:

          «13-bis) le cessioni a favore delle ONLUS di beni e dotazioni tecniche, che siano espressamente destinati fin dall'origine a donazione da parte delle stesse ONLUS a favore di enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché di beni dalle stesse ONLUS destinati fin dall'origine a donazione a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dietro espressa dichiarazione da rilasciarsi dalla stessa ONLUS ai fornitori, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente disposizione. La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la donazione di un bene ad enti pubblici o assimilati avvenga attraverso la messa a disposizione dei relativi mezzi finanziari, a condizione che sia comprovato che questi ultimi abbiano avuto fin dalla loro costituzione diretta ed esclusiva finalizzazione per l'impiego indicato e che l'acquisto venga effettuato per uguale importo dagli enti donatari e sempre che la liberalità avvenga prima dell'acquisto;

          13-ter) le cessioni a favore di ONLUS di beni e servizi fin dall'origine esclusivamente destinati allo svolgimento della loro attività istituzionale, dietro espressa dichiarazione da rilasciarsi dalla stessa ONLUS ai fornitori, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della

 

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presente disposizione. Sono espressamente esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli acquisti di beni e servizi da destinarsi allo svolgimento delle attività connesse a quella principale istituzionale».

Art. 2.

      1. All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto, il seguente:

          «2-bis. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene altresì conto delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 13-bis) e 13-ter)».

Art. 3.

      1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle dichiarazioni da rilasciare ai fornitori ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 13-bis) e 13-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla presente legge.


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