Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6166

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6166



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAURO

Disposizioni per il sostegno dell'occupazione giovanile temporanea nei periodi estivi

Presentata il 4 novembre 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Una delle più rilevanti preoccupazioni delle famiglie italiane è il futuro dei figli. Tali preoccupazioni riguardano:

          la buona riuscita di un percorso formativo grazie al quale i giovani possano diventare dei buoni cittadini;

          la formazione professionale, cioè che i figli abbiano un'adeguata preparazione lavorativa che permetta loro di costruirsi un futuro sereno;

          la formazione di una personalità forte, responsabile ed autonoma.

      Per il futuro dei figli tutti sappiamo quanti sacrifici ogni genitore è disposto ad affrontare.
      Per i figli ogni genitore ipotizza un proprio «progetto educativo», in modo da dare loro un orientamento alla vita, aiutarli a costruire il «progetto di vita», rispondere alle domande: «Cosa farò di me stesso? Riuscirò ad essere un individuo forte, libero, autonomo ed in grado di tutelarmi e di proteggermi, o consegnerò la mia vita al gruppo, o peggio al branco?».
      Per la realizzazione di questo complicato processo di crescita dei figli, la famiglia italiana ha bisogno di sostegno da parte dello Stato.
      La presente proposta di legge vuole offrire un rimedio alla difficoltà riscontrata da molte famiglie, in merito alla prevenzione del disagio psico-sociale dei figli. È risaputo infatti che, quando questi ultimi non sono inseriti in un contesto responsabilizzante, all'interno del quale possono trovare punti di riferimento e quindi confini sociali ed affettivi che permettano loro di definire la loro identità di ruolo, rischiano di perdersi, cioè di perdere il «senso di sé». Rischiano di sconfinare in territori dove manca il confine

 

Pag. 2

tra il legale e l'illegale, tra ciò che risponde ad una norma etica e morale e ciò che risponde ad un patologico bisogno di trasgressione deviante, caratteristico del periodo adolescenziale. Fenomeno che maggiormente può attivarsi sia nelle aree metropolitane in cui deboli sono i legami sociali e familiari a motivo dello stile di vita lì condotto, che nelle piccole o grandi città a rischio devianza, dove dilagante è la cultura mafiosa e omertosa. In entrambi i casi, quindi, vengono a mancare positivi modelli di identificazione.
      La scuola in primo luogo ben risponde a questa esigenza: il riconoscimento di tale funzione è dato dall'entità di energie, professionali ed economiche, che vengono impiegate per la prevenzione della dispersione scolastica; ma anche le associazioni sportive, di volontariato e culturali svolgono un ruolo importantissimo nel promuovere nei giovani il senso dell'appartenenza ad un contesto sociale, dove vigono regole di comportamento, di impegno e di responsabilità.
      Una sana tradizione educativa prevedeva per i figli i «riti di passaggio», cioè l'esibire quelle competenze ed abilità socio-emotive e lavorative che segnalavano, sia ai giovani che al loro contesto di riferimento, che un cambiamento era avvenuto, da bambino/a a ragazzo/a, da ragazzo/a a giovanotto/signorina.
      Erano le «radici di una società sana», in cui le tappe evolutive erano definite con chiarezza.
      A chiusura dell'anno scolastico, tantissimi ragazzi venivano inseriti al lavoro stagionale: beninteso era lavoro nero, ma con certezza era scuola di vita, cioè apprendimento socio-lavorativo, apprendimento di responsabilità e senso del dovere, rispetto degli adulti-educatori, e del denaro.
      Dopo un oscurantismo educativo, dettato da confusione e disorientamento, condizionato dallo scollamento tra collettività adulta, sempre più stressata e distratta, e mondo adolescenziale, è tempo di recuperare quello che di sano c'era nella passata tradizione educativa. Recuperarlo con regole chiare, semplici e condivise. Questo, in ultima analisi, il senso di questa proposta di legge.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I giovani in condizione di obbligo scolastico, di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, possono svolgere attività di formazione e avvio al lavoro, limitatamente ai periodi estivi, alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

      1. Le attività di cui all'articolo 1 possono riguardare i settori agricolo, del commercio, della pesca, del turismo e dei servizi. Le medesime attività possono altresì essere svolte presso associazioni o cooperative di volontariato che si occupano di assistenza ad anziani e disabili o presso case-famiglia per minori.

Art. 3.

      1. Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, le mansioni cui sono assegnati i giovani devono rispettare i requisiti di sicurezza, decoro e tutela, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

      1. Lo svolgimento delle attività di formazione e avvio al lavoro disciplinate dalla presente legge deve avvenire non prima del 20 giugno e deve cessare entro il 20 settembre di ciascun anno solare.

 

Pag. 4

Art. 5.

      1. Ogni giovane che svolge le attività di cui all'articolo 1 è assistito da un tutore. Il tutore ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, di mantenere i contatti con la famiglia del giovane, di gestire l'accoglienza e l'inserimento nella azienda ospitante, di affiancare e sostenere il giovane nell'esercizio delle attività lavorative, di tutelare il giovane da eventuali ingerenze o prevaricazioni di lavoratori adulti, di verificare che le condizioni descritte nel contratto, in particolare quelle relative alle mansioni da svolgere, siano rispettate. Ogni tutore può seguire fino ad un massimo di sei giovani, anche in aziende diverse, comunque ricadenti nello stesso territorio comunale.

Art. 6.

      1. I giovani che intendono svolgere le attività di cui alla presente legge devono iscriversi presso un'apposita sezione della direzione provinciale del lavoro, specificando i settori cui sono interessati.
      2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 deve essere controfirmata da un genitore.

Art. 7.

      1. All'atto dell'iscrizione presso l'apposita sezione della direzione provinciale del lavoro di cui all'articolo 6, il giovane effettua un colloquio individuale di orientamento con un esperto della direzione stessa, finalizzato ad individuare il settore lavorativo di inserimento, sulla base delle attitudini, delle motivazioni e degli interessi personali del giovane stesso.

Art. 8.

      1. Al termine del colloquio di cui all'articolo 7, la direzione provinciale del lavoro rilascia al giovane un tesserino

 

Pag. 5

recante le generalità, la foto e il gruppo sanguigno, nonché l'indicazione dei settori di attività cui il giovane è abilitato.

Art. 9.

      1. Le aziende, le cooperative o le associazioni interessate o disponibili ad accogliere al loro interno un giovane, possono richiedere alla direzione provinciale del lavoro l'apposito elenco dei soggetti abilitati a svolgere attività di formazione e avvio al lavoro nel proprio settore di competenza oppure stipulare direttamente con un giovane inserito nel medesimo elenco un «contratto-progetto». Il contratto-progetto deve indicare espressamente le mansioni cui il giovane è adibito, l'orario di lavoro, il giorno di riposo, il nominativo del tutore responsabile, gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere.

Art. 10.

      1. Per ogni giovane che ha stipulato un contratto-progetto ai sensi dell'articolo 9, è prevista una copertura assicurativa contro gli infortuni tramite l'INAIL, il cui costo è a totale carico dello Stato. A tale fine il tutore provvede all'apertura presso l'INAIL della relativa posizione assicu-rativa. La documentazione, prodotta in triplice copia, è destinata, oltre che agli uffici competenti, all'azienda ospitante e al giovane.

Art. 11.

      1. A ciascun giovane che svolge attività di formazione e avvio al lavoro è corrisposta, da parte delle aziende ospitanti, una diaria giornaliera pari a 60 euro. La diaria è pari a 40 euro se l'attività è svolta a tempo parziale. Tali somme non sono gravate da alcun tipo di onere. Le aziende possono detrarre gli importi corrisposti quali rimborso spese.

 

Pag. 6

Art. 12.

      1. Le attività svolte ai sensi della presente legge hanno valore di credito formativo, quantificato nel seguente modo: a) un massimo di 2 crediti per un mese di attività svolta; b) un massimo di 5 crediti per due mesi di attività svolta; c) un massimo di 8 crediti per tre mesi di attività svolta. Ai giovani che conseguono 8 crediti le scuole di appartenenza riconoscono buoni acquisto per un importo pari a 100 euro, utilizzabili per l'acquisto di libri di testo o altro materiale didattico e di cancelleria. L'attribuzione dei crediti è concordata dal tutore e dal direttore dell'azienda ospitante, tenendo in considerazione l'impegno, la puntualità, il senso di responsabilità, l'accrescimento delle competenze relazionali.

Art. 13.

      1. La direzione provinciale del lavoro competente per territorio e il tutore responsabile possono compiere atti di ispezione presso le aziende ospitanti volti a valutare eventuali irregolarità, quali in particolare:

          a) il mancato rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 4 relativi al periodo di svolgimento delle attività lavorative;

          b) l'impiego del giovane in contesti diversi da quelli concordati e previsti nel contratto-progetto di cui all'articolo 9;

          c) l'esposizione del giovane a situazioni oggettivamente pericolose, quali l'utilizzo di attrezzature o di altro materiale, specie nel settore agricolo, da cui possono derivare danni o pericoli per l'incolumità fisica e morale del giovane stesso;

          d) l'abuso di sostanze alcoliche.

      2. Le eventuali irregolarità riscontrate ai sensi del comma 1 sono punite ai sensi della normativa vigente in materia.

 

Pag. 7

Art. 14.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su