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PDL 5283

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5283


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSENTINO, CORONELLA, SANTULLI, PERROTTA

Istituzione della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Caserta

Presentata il 21 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Una delle principali cause della crisi giudiziaria è costituita dall'obsoleto assetto delle circoscrizioni giudiziarie. È cosa nota a tutti che al dovere di rendere giustizia corrisponde il diritto dei cittadini a pretenderla. Ma tale diritto deve essere esercitato in tempi ragionevoli e con modalità favorevoli. La presente proposta di legge propone di istituire una rete giudiziaria che garantisca uffici giudiziari dimensionati rispetto alla domanda di giustizia della società, prendendo in considerazione il numero degli abitanti, le condizioni socio-economiche, il corso dei procedimenti, eccetera.
      Da qui deriva la necessità di frazionare i grandi uffici in modelli che rispettino una soglia dimensionale minima. In riferimento a quanto summenzionato c'è da tenere presente che i distretti giudiziari della regione Campania vivono una situazione di particolare disagio, creando non pochi problemi ai cittadini. Pertanto sarebbe opportuno snellire il carico di lavoro degli uffici giudiziari di Napoli così da garantire agli utenti risultati soddisfacenti. Per ottenere ciò, occorre istituire a Caserta, unica città dove non vi è ancora il tribunale, una corte di appello, una corte di assise di appello e un tribunale per i minorenni e, al tempo stesso, è necessaria la realizzazione dei corrispondenti uffici del pubblico ministero.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, di Benevento e di Ariano Irpino.
      2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, di Benevento e di Ariano Irpino.
      3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto dei territori di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.
      2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli uffici giudiziari già esistenti nel territorio di interesse dei nuovi uffici.

Art. 3.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.


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