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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 535-2349-2364-2458-2722-2752-3245-4259-5027-5624-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 535 e abbinate, recante «Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici»,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «previdenza sociale» la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito,
considerato che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura non recano le necessarie disponibilità;
esprime
La IX Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 535 e abbinate, recante «Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici»,
delibera di esprimere
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito la possibilità di incrementare maggiormente lo stanziamento iniziale del Fondo istituto con il testo in esame, al fine di rispondere in maniera più congrua ed adeguata alle finalità dello stesso;
b) considerato che il detrimento economico subito dai soggetti di cui al presente provvedimento varia sensibilmente in funzione dell'anno in cui essi sono cessati dal servizio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere - anche con idonee forme di graduazione - un anticipo della decorrenza delle misure perequative per le categorie di lavoratori che sono stati maggiormente penalizzati.
1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è pari a 1 milione di euro per il 2005 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane, nonché Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 1o ottobre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
4. Per il personale di cui al comma 3, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.
5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:
a) per l'anno 2005, per 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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