Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6343

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6343


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENVENUTO

Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

Presentata il 9 febbraio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si depositano, a futura memoria, le modifiche urgenti alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, che non è stato possibile esaminare, e in parte neppure depositare come emendamenti, nell'ultimo scorcio della XIV legislatura a causa della reiterata apposizione della fiducia sui sottostanti provvedimenti da parte del Governo oggi in carica e dell'inopinato abbandono, da parte dello stesso Governo, del suo stesso decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, pur approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica in data 1o febbraio 2006.
      La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, che modifica l'articolo 27 della legge n. 62 del 2005, dimezza opportunamente i tempi della delega conferita al Governo dai tre commi del medesimo articolo 27 nella materia della tutela degli investitori e dei risparmiatori: procedure di conciliazione e di arbitrato; sistema di indennizzo dei danni patrimoniali; statuto dei diritti.
      Con la lettera b) del citato comma 1 viene soppressa la superflua e illogica sovrastruttura rappresentata dalla neo-istituita Commissione per la tutela del risparmio (articolo 30, commi 3, 4, 5 e 6, della legge n. 262 del 2005) posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri.
 

Pag. 2


      Le lettere c) e d) del medesimo comma 1 introducono in via generale un termine temporale - che oggi è assente - alla prima attività regolamentare di tutte le Autorità di vigilanza sul mercato finanziario (CONSOB, ISVAP, Banca d'Italia), nonché, in via specifica, alla costituzione del nuovo albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della citata legge n. 262 del 2005.
      I commi 2, 3, 4 e 5 incidono su disposizioni modificate dalla citata legge n. 262 del 2005.
      In particolare, il comma 2 sopprime la norma, in verità quasi unanimemente contrastata dalla dottrina e dalle stesse Autorità di vigilanza sul mercato finanziario, che prescrive il voto segreto nell'elezione delle cariche sociali delle società quotate.
      Il comma 3 abroga la norma che limita - invero con almeno dubbia legalità - il diritto di voto delle fondazioni nelle banche conferitarie.
      Il comma 4 ripristina la formulazione della Camera dei deputati del comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, il cui senso è stato «stravolto» dalle modifiche apportate all'articolo 13 della legge n. 262 del 2005 nel corso dell'esame al Senato della Repubblica.
      Il comma 5 infine ripropone, secondo logica, il ruolo concorrente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nell'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di trasparenza bancaria.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 27, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2006, sentita la CONSOB»;

          b) all'articolo 30, i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

          c) all'articolo 42, comma 2, le parole: «della presente legge, continuano» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge, e comunque non oltre il 30 settembre 2006, continuano»;

          d) all'articolo 42, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      «5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB, dall'ISVAP e dalla Banca d'Italia entro il 30 settembre 2006».

      2. Il comma 2 dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.
      3. Il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come sostituito dall'articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:

      «3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita

 

Pag. 4

del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato e all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio».

      4. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «tasso effettivo globale medio» sono sostituite dalle seguenti: «tasso effettivo globale annuo».
      5. Al comma 2 dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 29 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo le parole: «su proposta della Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «e della CONSOB».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su