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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5209 |
1) pochi docenti di ruolo (che hanno ovviamente alti costi) e molti docenti a contratto, che costano circa un
2) tasse superiori, spesso di molto, alla media di quelle delle università statali.
L'università di Urbino è invece la seconda - dopo l'università Cattolica del Sacro Cuore, che però ha più sedi, più facoltà e in particolare annovera quella di medicina - per numero di docenti di ruolo ed è una delle due che mantengono le tasse (da euro 840 a euro 950) nella media di quelle statali. Inoltre essa assicura - accollandosi un onere di circa 1,5 milioni di euro - l'esonero totale agli aventi diritto (attualmente circa 2.000 studenti) e ai portatori di handicap, per i quali offre particolari servizi.
Grazie a questo sforzo, nella graduatoria predisposta dal CENSIS essa figura al quinto posto tra le università di media dimensione (da 20.000 a 40.000 studenti) e le sue facoltà scientifiche, secondo la banca dati dell'Institute for scientific information, la pongono per la ricerca addirittura al primo posto tra le università italiane per indice di impatto (6,73 contro una media di 3,45). Tra le altre particolarità dell'università di Urbino possiamo citare i suoi collegi universitari, che sono i primi in Italia non solo per capienza (sia relativa agli studenti iscritti, sia assoluta), ma anche per la qualità che ha conferito loro un progettista come Giancarlo De Carlo; una biblioteca di 700.000 volumi (a cui si aggiungono oltre 120.000 donati dal compianto rettore Bo) e una disponibilità di circa 700 posti; un rapporto studenti-residenti che - rispetto a una media nazionale di 180/1000 - è di 1445/1000 e avvalora, con uno stupefacente riscontro numerico, la definizione «di città campus» che la contraddistingue.
Tutto questo ha un prezzo e - fino a quando il processo di adeguamento ai parametri statali non ha raggiunto il livello attuale - una accorta programmazione e i più sopportabili costi di esercizio sono bastati a permetterne un adeguato funzionamento. Ma adesso gli oneri della riforma, quelli imposti dai requisiti minimi e gli incrementi stipendiali del personale docente e non docente (in totale un migliaio di persone) cominciano a rendere la situazione insostenibile.
Soltanto contributi più cospicui permetteranno a questa università di scongiurare la statalizzazione alla vigilia del cinquecentesimo anno dalla sua fondazione.
In effetti l'ateneo urbinate che, inconfutabilmente, rispetta i requisiti previsti dalla presente proposta di legge, può essere definito «pubblico non statale» e potrà continuare a mantenere i vantaggi di un tranquillo luogo di studi a «dimensione di studente», con notevole sviluppo regionale ed interregionale, con un intervento finanziario da parte dello Stato decisamente inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere previsto in ipotesi di statalizzazione.
1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2004-2006.
2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si sono conformati ai seguenti criteri:
a) avere applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;
b) avere esentato da tasse e da contributi universitari gli studenti con handicap o aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti sul diritto allo studio;
c) avere presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.
3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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