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PDL 4274

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4274



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSTILLIO

Denominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Aeronautica militare

Presentata il 4 settembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce da una esigenza particolarmente avvertita di unificazione (in termini interforze ed equitativi) della denominazione dei gradi degli ufficiali dell'Aeronautica militare.
      Nell'ambito delle Forze armate, infatti, sono intervenute nel tempo sensibili modifiche alla normativa vigente in materia, eliminando inutili difformità (che avevano anche generato problemi di varia natura); tali modifiche non hanno però sinora interessato la cosiddetta «Arma azzurra».
      Nella Marina, anteriormente agli anni settanta, i gradi degli ufficiali di stato maggiore avevano una denominazione riferita espressamente all'attività di navigazione che veniva svolta (da guardiamarina a sottotenente di vascello, sino a capitano di vascello, contrammiraglio, eccetera), mentre per gli ufficiali dei corpi cosiddetti «tecnici» - quali genio navale, armi navali, sanità, commissariato, eccetera - la denominazione del grado era uguale a quella dell'Esercito, da sottotenente a generale.
      Ciò creava di fatto una evidente disparità che, sebbene di natura formale, non favoriva una immagine unitaria e complessiva delle responsabilità e dei livelli gerarchici, pur necessaria nella Forza armata.
      Tale lacuna venne colmata con la legge n. 174 del 1973, che modificò le norme allora vigenti, prevedendo la unificazione nelle denominazioni dei gradi degli ufficiali della Marina militare, con un semplice richiamo al Corpo di appartenenza espresso tra parentesi, tranne che per lo stato maggiore: così il colonnello medico divenne capitano di vascello, il generale di divisione commissario assunse la denominazione di ammiraglio ispettore e così via.
      Nell'Esercito, prima dell'ampio processo di ristrutturazione che è intervenuto negli ultimi anni, la denominazione adottata per i gradi di generale degli ufficiali
 

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delle armi prevedeva generali di corpo d'armata, generali di divisione e generali di brigata. Per gli ufficiali dei servizi, invece, si adoperavano le dizioni di tenente generale e di maggiore generale, intendendo così riferirsi ai generali a due o ad una stella.
      Con il decreto legislativo n. 490 del 1997 si procedette ad unificare le denominazioni, adottando identiche dizioni per i gradi di tutti i ruoli dell'esercito, cosicché oggi tutti i generali a tre stelle sono tenenti generali, a due stelle maggiori generali e ad una stella brigadieri generali.
      In tale quadro, a completamento, rimane da soddisfare l'analoga esigenza dell'Aeronautica militare che - prima della ristrutturazione - denominava i generali dei Corpi e dell'allora ruolo dei servizi come generale ispettore (tre stelle), tenente generale (due stelle) e maggiore generale (una stella), mentre il ruolo naviganti aveva generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea.
      L'ibrida situazione appena descritta, superata dalla Marina militare e successivamente dall'Esercito, permane anche ora che si è avviata a termine la fase di riordino dell'«Arma azzurra»; infatti, ancora oggi i naviganti conservano la «vecchia» denominazione, mentre il ruolo dell'Arma vede i suoi generali denominati: di squadra, di divisione e di brigata. Ciò mentre i Corpi adottano la dizioni di generale ispettore capo, generale ispettore e di brigadiere generale, così creando e mantenendo una confusione di linguaggio e di comunicazione, non utile a nessuno, che va in direzione contraria ad un pur necessario processo tendenzialmente volto a rendere più facili i rapporti tanto all'interno, quanto con le altre Forze armate e con l'esterno.
      La proposta di legge intende dunque muoversi verso una semplificazione (che si è spiegato non essere solo lessicale) ed una maggiore trasparenza di comunicazione e di immagine per le Forze armate, portando alla eliminazione delle difformità evidenziate e procedendo ad uniformare - concettualmente prima ancora che formalmente - i gradi delle Armi e dei Corpi dell'Aeronautica militare a quelli della Marina militare.
      Le modifiche al quadro normativo così proposte non comportano alcun onere a carico dell'erario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La denominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Aeronautica militare è stabilita dalla tabella A allegata alla presente legge.
      2. A decorrere dalla data di entrata della presente legge, le denominazioni dei soggetti individuati al comma 1, utilizzate nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, devono intendersi modificate in conformità alle denominazioni stabilite dalla medesima tabella A.

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Tabella A
(v. articolo 1)

DENOMINAZIONE DEI GRADI DEGLI UFFICIALI GENERALI DELL'AERONAUTICA MILITARE E CORRISPONDENZA CON QUELLI DELL'ESERCITO

Denominazione
gerarchica
Arma
Aeronautica
ruolo naviganti
Arma
Aeronautica
ruolo delle
armi
Corpo
del Genio
aeronautico
Corpo di
Commissariato
aeronautico
Corpo Sanitario
aeronatico
Corrispondenza
con i gradi
dell'esercito
italiano
Ufficiali
generali
Generale di
squadra aerea
Generale
di squadra
Generale
di squadra
Generale
di squadra
Generale
di squadra
Tenente
generale
Generale di
divisione aerea
Generale
di divisione
Generale
di divisione
Generale
di divisione
Generale
di divisione
Maggiore
generale
Generale di
brigata aerea
Generale
di brigata
Generale
di brigata
Generale
di brigata
Generale
di brigata
Brigadier
generale


      Nota: L'indicazione di ciascun grado del ruolo delle Armi, dei Corpi del genio, di commissariato e sanitario è completata, rispettivamente, dalle seguenti sigle: (RA) - (GA) - (CA) - (SA).


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