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PDL 4273

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4273


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSTILLIO

Istituzione del Servizio di Commissariato militare interforze

Presentata il 4 settembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si colloca nell'ambito delle iniziative e delle attività avviate e svolte per la ristrutturazione delle Forze armate; in particolare, essa può considerarsi come uno dei provvedimenti più importanti in tale direzione, in quanto rivolta al riordino dei Servizi di Commissariato militare interforze, da cui non può assolutamente prescindere una completa e reale riorganizzazione che sia in linea con la riforma dei vertici militari e con il nuovo modello di difesa.
      Infatti, la predetta ristrutturazione non potrà considerarsi veramente efficace se non saranno riordinate anche le attività di commissariato; esse costituiscono una componente essenziale nella vita militare considerato che, in sostanza, provvedono alla cura del militare come persona - cioè singolo soggetto - ed al tempo stesso quale membro di collettività militari (battaglioni, reggimenti, navi, aerei), in una serie di aspetti e necessità di grande rilievo, che vanno dal vitto al vestiario, all'equipaggiamento, agli effetti letterecci, agli arredi ed attrezzature vari, ai combustibili, agli stipendi ed indennità varie e in genere a tutte quelle attività amministrative di supporto indispensabili per la vita dei singoli e dei reparti; senza tralasciare compiti di consulenza giuridica ed amministrativa in seno all'Amministrazione della difesa.
      Nel nostro Paese, al pari di altri Paesi europei, ragioni storiche hanno voluto che a tali delicatissimi compiti provvedessero specifici corpi militari, poiché il soddisfacimento delle necessità indicate deve poter avvenire ininterrottamente, senza alcuna soluzione di continuità, e simile garanzia può essere fornita soltanto da organismi ordinati militarmente.
      Tuttavia, la loro attuale organizzazione non risponde più a criteri di razionalità, di
 

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economicità e di funzionalità; infatti i predetti Corpi, pur provvedendo agli stessi compiti, sono suddivisi per Forza armata ed operano quali organismi distinti, né trovano nel pur encomiabile lavoro della Direzione generale dal commissariato e dei servizi generali, attualmente configurata quale organismo con prevalenti funzioni tecnico-amministrative di approvvigionamento, il loro elemento unificante in una visione logistico-operativa complessiva a livello interforze.
      La separazione dei Corpi, e la conseguente assenza di una strategia unitaria interforze nella importantissima branca, comporta inevitabilmente spreco di energie e di risorse finanziarie, disfunzioni e sovrapposizioni di compiti che influiscono negativamente sull'efficienza dello strumento militare integrato andando in senso contrario a quella razionalizzazione (produttiva di risparmi) disegnata dal legislatore negli ultimi anni.
      Pertanto, il riordino dei Corpi in questione in un unico Servizio interforze, pur nella salvaguardia delle specificità delle singole Forze armate, costituisce (come per la componente sanitaria militare) una necessità non ulteriormente differibile: non si può assolutamente perdere l'occasione offerta dalla ristrutturazione in atto delle Forze armate.
      Naturalmente all'unificazione in un solo Corpo delle strutture, ora distinte, ed alla istituzione di un unico servizio di commissariato militare interforze deve corrispondere la forma organizzativa più idonea a consentire il successo reale dell'operazione; essa deve quindi consistere in una catena gerarchico-funzionale di comandi strutturata in un Ispettorato generale interforze, Ispettorati di Forza armata, nonché organi territoriali ed organi esecutivi, retta da una autorità unica, il generale ispettore commissario capo del Corpo, posto alle dipendenze del capo di stato maggiore della difesa per le questioni tecnico-operative e del segretario generale della difesa per le questioni tecnico-amministrative. Il predetto ispettore generale verrebbe ad essere anche il consulente giuridico e finanziario del capo di stato maggiore della difesa e, pur ricoprendo funzioni proprie di un direttore generale, conserverebbe la carica di capo del Corpo in deroga all'articolo 9 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, che prevede l'incompatibilità tra la carica di direttore generale e quella di capo del Corpo.
      La nuova struttura sarebbe anche la più idonea per svolgere, in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994, il controllo interno di gestione, in tutte le branche di spesa del Ministero della difesa attraverso la verifica dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti in relazione agli obiettivi prefissati nei programmi approvati; in tale modo, verrebbero ampliati i contenuti di quel controllo interno di mera legittimità sinora svolto, sui rendiconti trimestrali di spesa, in forma prevalentemente contabile-amministrativa, da organi territoriali retti da ufficiali di commissariato.
      Si tratterebbe dunque di una struttura unitaria, razionale, duttile e con capacità tali da essere tendenzialmente assimilabile - nelle sue caratteristiche militari ed ordinamentali - ad una sorta di «agenzia», uno strumento pubblico interamente dedicato alle attività di «procurament», gestendo al meglio (cioè operativamente, in primo luogo) il difficile rapporto tra tempi, costi ed erogazione del servizio o consegna del bene, in linea con le peculiari esigenze delle Forze armate.
      La presente proposta di legge si limita a dettare la disciplina di base per la istituzione della nuova struttura unitaria del Servizio di Commissariato militare interforze (articoli 1, 2, 3 e 4), delegando il Ministro della difesa a fissare con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'ordinamento e le specifiche attribuzioni dei nuovi organi dell'istituendo Servizio.
      Con lo stesso decreto saranno stabiliti gli organici dei vari gradi dei due ruoli unici, normale e speciale, nel quale confluiranno, secondo modalità e tempi da definire, gli ufficiali del Corpo di amministrazione
 

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e Commissariato dell'Esercito e dei Corpi di Commissariato della Marina e dell'Aeronautica (articolo 5).
      Il predetto decreto dovrà fissare anche i criteri di alimentazione dei citati ruoli, prevedendo in ogni caso per il ruolo normale il reclutamento attraverso iter formativi d'Accademia e soltanto in via secondaria quello attraverso il pubblico concorso tra laureati. Il decreto recherà anche le norme sull'avanzamento che dovranno garantire identici profili di carriera tra gli ufficiali commissari e gli ufficiali dei ruoli delle armi, attesa l'identica modalità di reclutamento (Accademia) e la circostanza del conseguimento immediato della laurea specialistica (le armi conseguono, in Accademia, la laurea di primo livello; successivamente, nel grado di capitano, quella specialistica). In particolare, dovrà essere eliminata l'attuale iniqua situazione che vede gli ufficiali commissari pervenire, in termini di età anagrafica, ai vari gradi, in specie a quelli dirigenziali di colonnello e generale, con un divario medio di otto anni e dieci mesi rispetto agli ufficiali delle armi (situazione che non trova riscontro in altri settori della dirigenza, sia pubblica che privata, a parità di status).
      Quanto al «grado funzionale», previsto per l'uniforme, è da tenere presente che si tratta di mera indicazione delle funzioni sovraordinate, priva (come lo è d'altra parte l'intero provvedimento) di oneri ed anzi foriera di un consistente risparmio per l'erario, non intaccando peraltro - in alcun modo - prerogative dei cosiddetti «gradi vertice», quali i Capi di stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Servizio di Commissariato militare interforze).

      1. Al fine di garantire il sostegno logistico e amministrativo delle Forze armate nazionali, in tutte le attività da esse svolte, in Italia e all'estero, è istituito il Servizio di Commissariato militare interforze, di seguito denominato «Servizio», che opera secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.
(Compiti del Servizio).

      1. Il Servizio persegue le finalità di cui all'articolo 1 svolgendo le seguenti attribuzioni:

          a) direzione della gestione logistica e amministrativa degli enti militari per quanto concerne il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, i combustibili e gli altri materiali ordinari e speciali occorrenti alle Forze armate, comprese le relative attività di programmazione e contrattuali, nonché di studio, di ricerca, di sviluppo e di elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti, i collaudi, il controllo di qualità, la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione dei materiali medesimi;

          b) corresponsione al personale militare e civile dell'amministrazione della difesa dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti in materia;

          c) determinazione delle previsioni dei fabbisogni finanziari annuali necessari per il funzionamento degli enti militari, somministrazione

 

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dei fondi occorrenti e ordinazione delle conseguenti spese;

          d) controllo interno di legittimità e di merito, con funzioni anche ispettive, verificando inoltre la rispondenza dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni vigenti e dai programmi approvati, con riferimento a tutti i settori di spesa dell'Amministrazione della difesa;

          e) attività di consulenza giuridica presso organi centrali, territoriali e periferici del Ministero della difesa;

          f) concorso in interventi a carattere umanitario al di fuori del territorio nazionale a favore di popolazioni colpite da calamità ovvero bisognose di soccorsi a causa del determinarsi di situazioni di grave crisi o di conflitti armati a seguito dei quali è stato disposto un intervento da parte delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

          g) attività di concorso alle esigenze della protezione civile;

          h) formazione, qualificazione e impiego del proprio personale sotto il profilo militare e professionale.

Art. 3.
(Dipendenza e organizzazione di vertice).

      1. Il Servizio si articola nelle seguenti strutture:

          a) Ispettorato generale di Commissariato militare interforze quale organo centrale di comando, di seguito denominato «Ispettorato generale», costituito anche con la contestuale soppressione e riallocazione delle funzioni della Direzione generale del Commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa. L'Ispettorato generale è diretto da un ufficiale, generale o ammiraglio, Ispettore generale di Commissariato militare interforze, in possesso del grado di vertice, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore

 

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della difesa, per le questioni tecnico-operative e del Segretario generale per la questione tecnico-amministrative. La predetta carica è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito della singola Forza armata;

          b) ispettorati di Commissariato di Forza armata, diretti da un ufficiale, generale o ammiraglio, Ispettore di Commissariato di Forza armata, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con dipendenza funzionale dall'Ispettorato generale, con compiti di direzione e coordinamento presso la Forza armata dell'attività degli organi del Servizio;

          c) articolazioni proprie di ciascuna Forza armata relative al Servizio di Commissariato;

          d) organi esecutivi.

      2. L'Ispettore generale provvede all'adeguamento del Commissariato militare alla struttura che le Forze armate assumeranno in attuazione del nuovo modello di difesa, e indica un indirizzo uniforme all'azione dei servizi di Commissariato di Forza armata.
      3. L'Ispettore generale svolge, inoltre, i seguenti compiti:

          a) emana disposizioni e direttive generali per quanto attiene agli aspetti tecnici e amministrativi del Servizio;

          b) esercita le funzioni di coordinamento e di controllo sull'attività di Commissariato e amministrazione militare;

          c) programma gli acquisti di attrezzature e di materiali di Commissariato, di intesa con gli organi di Commissariato direttivi centrali delle Forze armate;

          d) dispone e disciplina, con riferimento ai materiali di Commissariato:

              1) lo studio e lo sviluppo tecnico;

 

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              2) la realizzazione, la produzione, l'approvvigionamento, la trasformazione, la distribuzione e la conservazione;

              3) la manutenzione, la riparazione, la revisione, il recupero e la dismissione;

              4) l'emanazione delle direttive tecniche;

          e) coordina le attività di cui all'articolo 2.

      4. L'Ispettore generale è membro di diritto del Consiglio superiore delle Forze armate, nonché rappresentante nazionale negli organismi internazionali in cui vengono trattati problemi afferenti la standardizzazione dei materiali di Commissariato; svolge le funzioni di consulente giuridico e finanziario del Capo di stato maggiore della difesa nonché, in deroga all'articolo 9 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, conserva la carica di capo del Corpo.
      5. Il Ministro della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento che disciplina l'ordinamento interno dell'Ispettorato generale e le competenze di ogni singolo organismo, avendo anche riguardo al ruolo tecnico-logistico, comparto Commissariato, dell'Arma dei carabinieri. Le funzioni di Ispettore generale sono indicate da una «stella» funzionale o da una corrispondente distinzione di grado.

Art. 4.
(Dipendenza diretta degli organi
dall'Ispettore generale).

      1. Dipendono dall'Ispettore generale i seguenti organi:

          a) gli uffici tecnici territoriali;

          b) la Direzione di amministrazione interforze;

          c) l'ufficio amministrazioni speciali;

          d) il reparto di Commissariato d'intervento rapido.

 

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Art. 5.
(Dipendenza diretta degli organi dall'ispettore di Commissariato di Forza armata).

      1. Dipendono dall'ispettore di Commissariato di Forza armata tutti gli organi territoriali e periferici di Commissariato e di amministrazione di Forza armata.

Art. 6.
(Reparto di Commissariato
d'intervento rapido).

      1. È istituito il reparto di Commissariato d'intervento rapido al fine di fronteggiare con tempestività emergenze, che richiedono l'impiego delle risorse del Commissariato militare a sostegno delle truppe, sul territorio nazionale e all'estero, nonché di concorrere, secondo l'ordinamento in vigore, con gli organismi della protezione civile in caso di eventi calamitosi.
      2. Il reparto di Commissariato d'intervento rapido è costituito da personale, mezzi, attrezzature e infrastrutture. La costituzione, l'articolazione e le relative modalità di attivazione sono definite dal Ministero della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito l'Ispettore generale.

Art. 7.
(Personale di Commissariato).

      1. Il personale del Commissariato militare è reclutato tramite accademia o per concorso, ed appartiene ai seguenti ruoli:

          a) normale;

          b) speciale.

Art. 8.
(Organici).

      1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore

 

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della presente legge, gli organici, i tassi e i criteri di avanzamento del personale di Commissariato militare sono disciplinati dalla legislazione vigente in materia. Su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, sono successivamente adottati i necessari provvedimenti di adeguamento degli organici, dei gradi di vertice degli ispettorati di Commissariato presso le Forze armate, dei tassi e dei criteri di avanzamento, prevedendo, altresì, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, distinte commissioni d'avanzamento composte da ufficiali del Servizio con il concorso di rappresentanti della Forza armata di provenienza degli ufficiali da valutare.
      2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, gli ufficiali più anziani del Corpo di ciascuna Forza armata continuano a far parte delle rispettive commissioni d'avanzamento, ai sensi della normativa vigente in materia.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì adottati, con la medesima procedura di cui al comma 1, provvedimenti di salvaguardia retributiva finalizzati a garantire la tutela della professionalità del Servizio.
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