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PDL 3595

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3595



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000

Presentato il 28 gennaio 2003


      

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Onorevoli Deputati! - 1.1 Motivazioni dell'Accordo.

      La Nigeria costituisce, dopo il Sudafrica, il principale partner commerciale dell'Italia nell'Africa subsahariana, con un interscambio che nel 2000 ha superato i 1.500 miliardi di lire. La bilancia commerciale ha registrato nel 2000 un surplus a nostro favore di 192 miliardi di lire. I dati del primo semestre 2001 relativi all'interscambio commerciale tra Italia e Nigeria confermano il trend positivo della nostra bilancia commerciale. Le nostre esportazioni consistono principalmente in macchine e prodotti siderurgici, mentre le importazioni sono prevalentemente formate da greggio.

 

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      Un rilevante elemento di interesse per l'Italia è costituito dalle risorse petrolifere che collocano la Nigeria al settimo posto tra i Paesi produttori. L'ENI, la cui attività estrattiva in Nigeria nel 2000 ha fornito l'8 per cento della produzione nazionale di petrolio, ha importanti investimenti in joint-venture con il Governo locale e con l'Amoco, l'Exxon, la Shell e l'Elf.
      È opportuno segnalare la rilevante presenza dell'imprenditoria italiana che registra un numero consistente (157) di società italiane in Nigeria (di cui 22 di grandi dimensioni, 10 di medie dimensioni e 125 di piccole dimensioni) principalmente presenti nel settore del petrolio, dell'energia, delle costruzioni e delle opere civili. Prospettive interessanti per iniziative imprenditoriali si presentano in numerosi settori, in particolare quelli delle infrastrutture, tessile ed alimentare.
      L'economia nigeriana, pur caratterizzata da problemi strutturali, quali il degrado delle infrastrutture, la dipendenza del settore petrolifero e la difficoltà di risanamento del quadro economico generale, ha fatto registrare segnali positivi, quali la stabilizzazione della valuta nigeriana (naira), la sensibile ristrutturazione del settore bancario ed importanti iniziative di liberalizzazione e di privatizzazione dell'economia, a seguito di quanto auspicato dalle Istituzioni finanziarie internazionali. Altri obiettivi di risanamento economico previsti nel nuovo bilancio annuale prevedono la riduzione della dilagante disoccupazione, gli incentivi alle esportazioni, le riforme portuali, nuovi investimenti nel settore petrolifero, nuove allocazioni per lo sviluppo delle piccole imprese e la lotta alla corruzione.
      Il programma politico enunciato dal presidente Obasanjo conferma la volontà dell'attuale Governo, democraticamente eletto, di perseguire la strada del rafforzamento delle istituzioni democratiche e del risanamento economico, anche se permangono elementi di incertezza collegati ai tradizionali problemi della convivenza etnica e religiosa ed alla non equa ripartizione delle risorse rispetto ad alcune fasce della popolazione. Il Paese presenta pertanto attualmente un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica e di sostegno internazionale.
      La Nigeria è attualmente impegnata a svolgere un ruolo attivo per la pace nella regione nonché, grazie al prestigio del suo Presidente, una intensa attività sulla scena internazionale e nei rapporti nord-sud. Il Presidente Obasanjo ha partecipato il 20 luglio 2001, all'esercizio di outreach a margine del Vertice G8 di Genova, ove è stata presentata la Nuova iniziativa africana, ora denominata Nuovo partenariato per lo sviluppo africano (NEPAD), strategia continentale per permettere all'Africa di partecipare ai vantaggi offerti dalla globalizzazione.
      L'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti con la Nigeria intende costituire un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi, creando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.
      Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori - quelli che hanno già investito in Nigeria e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro - l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi), agli investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

1.2 Esame degli articoli.

      Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo

 

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2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.
      È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
      Le eventuali nazionalizzazioni e/o espropriazioni e/o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi LIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).
      Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6).
      Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).
      In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai Tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL, o al «Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti», per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo 8).
      Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 9 dell'Accordo.
      L'articolo 10 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.
      La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 11 e 13).
      L'articolo 12 prevede una procedura semplificata per eventuali emendamenti o revisioni del testo dell'Accordo.
 

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      Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Nigeria e degli investimenti nigeriani in Italia.
      L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto, oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
      L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
      Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
      D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
      Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti stabiliti per le liti e gli arbitraggi previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
      Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

        Il presente disegno di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita dall'articolo 9, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni a statuto ordinario e speciale.

        L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, nè problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.

 

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B) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti.

        L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Nigeria, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
        Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

            i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Nigeria;

            i soggetti nigeriani che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

        Le ingenti risorse petrolifere della Nigeria (maggior produttore di petrolio dell'Africa) costituiscono un rilevante elemento di interesse per l'Italia, che vede in Nigeria la consolidata presenza dell'ENI, operante dal 1962 ed i cui investimenti, previsti nel periodo 2000-2003, ammontano a circa 1 miliardo di dollari USA.
        L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sul già consistente numero di società italiane presenti in Nigeria, principalmente nel settore del petrolio, dell'energia, delle costruzioni e delle opere civili.
        In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Nigeria in numerosi settori, in particolare quelli delle infrastrutture, tessile ed alimentare.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Nigeria e nigeriani in Italia.
        Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è, pertanto, un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due parti contraenti.
        L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto positivo sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. È anche destinato a favorire il trasferimento dall'Italia alla Nigeria di know-how tecnico e manageriale, la creazione di nuova occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo,

 

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premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
        L'Accordo è in linea con la volontà del Governo nigeriano di dotarsi di una legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.
        Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Nigeria ed in Italia.

C) Aspetti organizzativi ed oneri.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

        L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Nigeria; non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».
        Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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