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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4087 |
a) la distinzione del regime previdenziale dei lavoratori dipendenti dello spettacolo da quella dei lavoratori autonomi, mantenendo per i primi la validità delle prescrizioni vigenti e per i secondi il mantenimento degli obblighi e delle prestazioni maturati fino alla data di entrata in vigore della legge;
b) l'istituzione presso l'ENPALS di una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, per il cui finanziamento si richiamano le norme vigenti per la categoria degli artigiani. L'avvenuta realizzazione dell'attività soggetta a contribuzione previdenziale sarà sufficientemente e adeguatamente documentata dagli strumenti ordinariamente richiesti dalle norme fiscali vigenti in materia di prestazioni professionali (fatture soggette all'imposta sul valore aggiunto, ricevute soggette a ritenuta d'acconto). Decade pertanto la necessità di acquisizione del certificato di agibilità dell'ENPALS per l'esercizio delle attività di spettacolo da parte dei lavoratori autonomi, la cui attività risulterà facilitata dalla eliminazione di un adempimento superfluo. Peraltro, la stipula di contratti di prestazione professionale da parte di lavoratori autonomi non è espressamente prevista dalla norma istitutiva del certificato di agibilità (articolo 10 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 70 del 1947).
L'articolo 2 definisce la figura del lavoratore autonomo dello spettacolo, consentendo l'applicazione e la graduazione degli obblighi contributivi in rapporto alla natura e alla consistenza dell'attività lavorativa.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «per il personale iscritto al Fondo pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale dipendente iscritto al Fondo pensioni»;
b) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. È istituita, presso l'ENPALS, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori autonomi dello spettacolo. Tale gestione è regolata dalle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, relativa all'assicurazione obbligatoria degli artigiani, in quanto applicabili»;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e» sono soppresse.
2. Il certificato di agibilità di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, non è richiesto ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2 della presente legge.
1. Ai fini dell'identificazione della figura professionale di lavoratore autonomo dello spettacolo si applicano le seguenti definizioni:
a) lavoratore autonomo dello spettacolo professionista: è colui che professionalmente
b) lavoratore autonomo dello spettacolo professionista non continuativo: è colui che presta in modo autonomo e abituale, ma non continuativo, la propria attività; organizza l'attività sulla base dei requisiti previsti dalla lettera a), esercitando la medesima in maniera non continuativa e non prevalente rispetto alle altre attività lavorative, e comunque produce un volume d'affari non superiore a 20.000 euro annui;
c) lavoratore dello spettacolo occasionale: è colui che presta la propria attività in maniera occasionale o saltuaria; possiede esclusivamente gli strumenti necessari alla propria esibizione e non esercita mai l'attività in modo continuativo. Tale attività marginale non può, comunque, produrre compensi superiori a 5.000 euro annui.
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