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PDL 4087

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4087



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BULGARELLI

Nuove disposizioni in materia di previdenza
dei lavoratori autonomi dello spettacolo

Presentata il 19 giugno 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Le norme previdenziali riguardanti i lavoratori dello spettacolo - a partire dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, costitutivo dell'Ente nazionale e previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), successivamente ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 - dispongono una tutela rafforzata, finalizzata alla costituzione della posizione pensionistica dei suddetti lavoratori.
      L'intento di tutela conduce ad assimilare, ai fini previdenziali, le prestazioni professionali fornite dai lavoratori autonomi dello spettacolo a quelle prestate dai lavoratori dipendenti, e pone in capo ai lavoratori e alle imprese richiedenti le prestazioni artistiche, l'obbligo di acquisire l'apposito certificato di agibilità dell'ENPALS, quale condizione per ogni esibizione.
      Le disposizioni vigenti comportano pertanto, per i lavoratori autonomi dello spettacolo, anche se operanti in modo non professionale ed occasionale, e contrariamente a quanto avviene per ogni altro campo di attività, l'aggravio derivante dal percorso burocratico di acquisizione della certificazione di agibilità e l'applicazione di aliquote contributive che non riconoscono i costi d'impresa da essi sostenuti.
      Questa condizione risulta particolarmente onerosa per gli artisti lavoratori occasionali (che spesso adempiono ad obblighi previdenziali attraverso la propria attività principale), e in particolare per i giovani artisti, le cui opportunità di esibizione e di crescita professionale risultano fortemente compresse, fino a compromettere il diritto costituzionale alla libertà di espressione.
      Gli sviluppi organizzativi e tecnologici intervenuti nelle amministrazioni finanziarie e previdenziali, per l'effettuazione dei
 

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controlli della regolare esecuzione degli obblighi contributivi, rendono oggi superfluo, e di conseguenza iniquo, il ricorso ad uno speciale regime a carico dei lavoratori autonomi dello spettacolo, e consentono altresì di prevedere l'adozione per questa categoria di un regime previdenziale analogo a quello stabilito per i lavoratori autonomi operanti in altri settori.
      L'avvenuta stipula, nell'ottobre 2000, di una convenzione fra l'ENPALS e la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ha consentito un sostanziale rafforzamento delle capacità di controllo nell'applicazione delle norme contributive. La praticabilità di controlli incrociati SIAE-Amministrazione finanziaria-ENPALS consente oggi di garantire un efficace accertamento della regolarità nel versamento dei contributi dei lavoratori autonomi dello spettacolo, evitando la necessità del ricorso a prassi e a regimi speciali.
      La presente proposta di legge tende alla correzione della anomalia descritta, istituendo per i lavoratori autonomi dello spettacolo un regime previdenziale analogo a quello vigente per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani.
      L'articolo 1 stabilisce:

          a) la distinzione del regime previdenziale dei lavoratori dipendenti dello spettacolo da quella dei lavoratori autonomi, mantenendo per i primi la validità delle prescrizioni vigenti e per i secondi il mantenimento degli obblighi e delle prestazioni maturati fino alla data di entrata in vigore della legge;

          b) l'istituzione presso l'ENPALS di una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, per il cui finanziamento si richiamano le norme vigenti per la categoria degli artigiani. L'avvenuta realizzazione dell'attività soggetta a contribuzione previdenziale sarà sufficientemente e adeguatamente documentata dagli strumenti ordinariamente richiesti dalle norme fiscali vigenti in materia di prestazioni professionali (fatture soggette all'imposta sul valore aggiunto, ricevute soggette a ritenuta d'acconto). Decade pertanto la necessità di acquisizione del certificato di agibilità dell'ENPALS per l'esercizio delle attività di spettacolo da parte dei lavoratori autonomi, la cui attività risulterà facilitata dalla eliminazione di un adempimento superfluo. Peraltro, la stipula di contratti di prestazione professionale da parte di lavoratori autonomi non è espressamente prevista dalla norma istitutiva del certificato di agibilità (articolo 10 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 70 del 1947).

      L'articolo 2 definisce la figura del lavoratore autonomo dello spettacolo, consentendo l'applicazione e la graduazione degli obblighi contributivi in rapporto alla natura e alla consistenza dell'attività lavorativa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «per il personale iscritto al Fondo pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale dipendente iscritto al Fondo pensioni»;

          b) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «15-bis. È istituita, presso l'ENPALS, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori autonomi dello spettacolo. Tale gestione è regolata dalle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, relativa all'assicurazione obbligatoria degli artigiani, in quanto applicabili»;

          c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e» sono soppresse.

      2. Il certificato di agibilità di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, non è richiesto ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

      1. Ai fini dell'identificazione della figura professionale di lavoratore autonomo dello spettacolo si applicano le seguenti definizioni:

          a) lavoratore autonomo dello spettacolo professionista: è colui che professionalmente

 

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effettua la prestazione personalmente, in modo autonomo, abituale, continuativo e prevalente rispetto a qualsiasi altra attività, assume la piena responsabilità dell'esecuzione dell'attività con gli oneri e i rischi inerenti allo svolgimento della medesima, ed esercita tale attività con l'utilizzo di attrezzature e di mezzi propri;

          b) lavoratore autonomo dello spettacolo professionista non continuativo: è colui che presta in modo autonomo e abituale, ma non continuativo, la propria attività; organizza l'attività sulla base dei requisiti previsti dalla lettera a), esercitando la medesima in maniera non continuativa e non prevalente rispetto alle altre attività lavorative, e comunque produce un volume d'affari non superiore a 20.000 euro annui;

          c) lavoratore dello spettacolo occasionale: è colui che presta la propria attività in maniera occasionale o saltuaria; possiede esclusivamente gli strumenti necessari alla propria esibizione e non esercita mai l'attività in modo continuativo. Tale attività marginale non può, comunque, produrre compensi superiori a 5.000 euro annui.


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