Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3062

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3062



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARIO PEPE, PATRIA

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

Presentata il 23 luglio 2002


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Gli studi politici, soprattutto negli ultimi anni, si sono venuti inserendo anche nel nostro Paese a pieno livello nella vita accademica con iniziative specificamente dedicate alla loro evoluzione.
      Ritenuta per acquisita l'importanza di un tale ordine di studi, sia ai fini della ricerca scientifica che della preparazione agli uffici ed alle professioni connessi, soprattutto in una società caratterizzata da una rapida evoluzione sociale e dall'intenso sviluppo tecnologico, è stato costituito in Roma il libero Istituto di studi politici «S. Pio V», avente appunto lo scopo di promuovere il progresso degli studi scientifici in tale interessante campo e di fornire la preparazione scientifica e professionale necessarie per coloro che intendono inserirsi nel campo della ricerca e delle attività politiche nell'amministrazione pubblica e privata, nella scuola, negli enti e istituti di assistenza e di previdenza, sia nell'ambito nazionale che internazionale.
      È pertanto in funzione in Roma un valido Istituto, a livello scientifico, tendente al duplice scopo di preparare un congruo nucleo di esperti in discipline socio-politiche, nonché di sviluppare nella stessa coscienza sociale dei cittadini l'esigenza di affrontare i grandi problemi sociali e quelli legati allo sviluppo tecnologico sotto un profilo scientificamente più corretto e con l'ausilio determinante di una preparata e valida categoria di esperti.
      È superfluo sottolineare che l'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma è una delle poche istituzioni nel suo genere, che operi in Italia, dove appare quanto mai rilevante la presenza di ricercatori.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», ferma restando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotato di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.
      2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

          a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

          b) cura la pubblicazione di studi e di ricerche;

          c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

          d) eroga premi per la ricerca;

          e) svolge, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, anche attraverso la costituzione di appositi istituti, attività di formazione nel settori di competenza dell'Istituto stesso.

Art. 2.

      1. L'Istituto è disciplinato da propri regolamenti di organizzazione, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive

 

Pag. 3

modificazioni, concernenti anche l'organizzazione didattica e scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, all'Istituto è concesso un contributo a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
      2. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con conseguente incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su