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PDL 3188

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3188



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GUIDO DUSSIN, BIANCHI CLERICI, LUCIANO DUSSIN, VASCON, RODEGHIERO, BRICOLO, DIDONÈ, FRANCESCA MARTINI

Concessione di un contributo alla regione Veneto per la tutela e la valorizzazione delle Ville venete

Presentata il 25 settembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Il patrimonio delle Ville venete costituisce una ricchezza inestimabile per il territorio regionale. Lo stato di decadenza di tali Ville, iniziato alla fine del 1700, si accentuò progressivamente anche durante le due guerre mondiali, quando alcune Ville assunsero il ruolo di sede di comandi o di ospedali militari.
      Nel secondo dopoguerra iniziò l'opera di alcuni uomini di cultura per sensibilizzare e attirare l'attenzione dello Stato, degli enti pubblici e privati per la tutela e la valorizzazione delle Ville venete.
      Di loro ricordiamo in modo particolare Giuseppe Mazzotti e Giovanni Comisso, ma anche altri benemeriti uomini di cultura, nonché enti ed associazioni locali.
      Per le più di 4.000 Ville del Veneto, tuttavia, le risorse finanziarie attualmente a disposizione per il recupero e la conservazione di tale patrimonio non sono sufficienti per dare risposta alle enormi necessità di queste dimore di consistenti dimensioni, costituite da complessi significativi quali barchesse, oratori, giardini, rustici e da apparati artistici di gran rilevo, nonché affreschi, stucchi e materiali lapidei.
      La presente proposta di legge mira a favorire azioni di sostegno al recupero e alla valorizzazione delle Ville venete, assegnando alla regione Veneto un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, di 1,5 milioni di euro. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
 

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modificando il titolo V della parte seconda della Costituzione ed in particolare l'articolo 117, ha attribuito alla legislazione esclusiva dello Stato la «tutela dei beni culturali». La «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» è invece riconosciuta alla legislazione concorrente Stato-regioni.
      Con il presente provvedimento si mira anche ad arrestare la tendenza contemporanea a non considerare conveniente l'abitare o comunque l'utilizzare gli spazi dentro e fuori la Villa o la dimora storica in generale e a sensibilizzare invece la collettività ed i singoli al rispetto del valore di tali beni nel contesto della storia locale, nonché alla positiva fruizione di questi spazi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È assegnato, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di 1,5 milioni di euro a favore della regione Veneto, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

      1. La regione Veneto finanzia, con il contributo di cui all' articolo 1, opere di consolidamento, restauro, promozione e ottimale utilizzazione, anche mediante attività di studio, di ricerca e di documentazione, delle Ville venete notificate ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e degli annessi giardini e parchi, secondo un programma annuale presentato al Ministro per i beni e le attività culturali tramite le competenti soprintendenze.
      2. Il programma di cui al comma 1 è presentato alle competenti soprintendenze, a pena della perdita del contributo stesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze trasmettono il programma al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo approva entro due mesi dal ricevimento.
      3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la regione Veneto trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'attuazione del programma di interventi relativo all'anno in corso.

Art. 3.

      1. Su richiesta dei soggetti proprietari, pubblici e privati, la regione Veneto:

          a) può concedere mutui, con tasso variabile pari al 50 per cento del tasso

 

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ufficiale di sconto, da recuperare in dodici anni, per una somma complessiva massima pari al 60 per cento del contributo di cui all'articolo 1;

          b) può concedere contributi a fondo perduto, in misura non superiore al 25 per cento dell'importo del mutuo, per una somma complessiva massima pari al 20 per cento del contributo di cui all'articolo 1.

      2. La regione Veneto può altresì impegnare una somma complessiva massima pari al 5 per cento del contributo di cui all'articolo 1 per attività di studi, ricerche, pubblicazioni o altre iniziative analoghe nonché per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico rappresentato dalle Ville venete.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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