|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 3188 |
1. È assegnato, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di 1,5 milioni di euro a favore della regione Veneto, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge.
1. La regione Veneto finanzia, con il contributo di cui all' articolo 1, opere di consolidamento, restauro, promozione e ottimale utilizzazione, anche mediante attività di studio, di ricerca e di documentazione, delle Ville venete notificate ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e degli annessi giardini e parchi, secondo un programma annuale presentato al Ministro per i beni e le attività culturali tramite le competenti soprintendenze.
2. Il programma di cui al comma 1 è presentato alle competenti soprintendenze, a pena della perdita del contributo stesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze trasmettono il programma al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo approva entro due mesi dal ricevimento.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la regione Veneto trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'attuazione del programma di interventi relativo all'anno in corso.
1. Su richiesta dei soggetti proprietari, pubblici e privati, la regione Veneto:
a) può concedere mutui, con tasso variabile pari al 50 per cento del tasso
b) può concedere contributi a fondo perduto, in misura non superiore al 25 per cento dell'importo del mutuo, per una somma complessiva massima pari al 20 per cento del contributo di cui all'articolo 1.
2. La regione Veneto può altresì impegnare una somma complessiva massima pari al 5 per cento del contributo di cui all'articolo 1 per attività di studi, ricerche, pubblicazioni o altre iniziative analoghe nonché per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico rappresentato dalle Ville venete.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|