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PDL 6346

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6346


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAMBINI

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli studenti universitari alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo

Presentata il 9 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli studenti universitari sono un segmento molto importante del Paese sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Molti di essi sono spinti per varie ragioni a studiare in località situate a molti chilometri di distanza dal proprio luogo di residenza, situazione che rende difficile l'esercizio del diritto di voto, nonostante le agevolazioni previste. Ciò accade anche perché il periodo elettorale viene di norma a coincidere con sessioni di esame particolarmente impegnative.
      La presente proposta di legge cerca quindi di risolvere il problema rispetto alle elezioni politiche ed europee, tenendo conto della specificità di entrambe le consultazioni: le uniche soluzioni praticabili sembrano, per le elezioni per il Parlamento europeo, la possibilità di voto nella circoscrizione ove ha sede l'università e, per quanto concerne le elezioni politiche, quella, già largamente sperimentata all'estero, del voto per corrispondenza prevedendo tutte le opportune garanzie di segretezza del voto. Altrimenti lo spostamento di centinaia di elettori, talora anche di qualche migliaio, da una circoscrizione ad un'altra potrebbe alterare la logica di un sistema basato sulle circoscrizioni, alterandone i risultati, anche in modo non pianificato.
      Si tratterebbe così di un primo esperimento i cui risultati potrebbero poi essere attentamente valutati anche al fine di estenderlo ad altre categorie di elettori aventi i medesimi problemi di pendolarismo a forti distanze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esercizio del voto degli studenti
universitari alle elezioni europee).

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 3-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono votare, previa esibizione del certificato elettorale e del certificato di iscrizione all'università, in una delle sezioni del comune in cui la propria università o la propria facoltà ha una sede. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 2.
(Esercizio del voto per corrispondenza degli studenti universitari alle elezioni della Camera dei deputati).

      1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 48-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
      2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste

 

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è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.
      3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

          a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

          b) le schede elettorali con relativa busta;

          c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;

          d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

      4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
      5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14.00 del sabato che precede il giorno delle votazioni ovvero pervenute non integre vengono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
      6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune

 

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e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

Art. 3.
(Esercizio del voto per corrispondenza degli studenti universitari alle elezioni del Senato della Repubblica).

      1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 13-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
      2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.
      3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia

 

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al cittadino che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

          a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

          b) le schede elettorali con relativa busta;

          c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;

          d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

      4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
      5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14.00 del sabato che precede il giorno delle votazioni ovvero pervenute non integre vengono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
      6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un

 

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secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».    
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