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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6346 |
1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono votare, previa esibizione del certificato elettorale e del certificato di iscrizione all'università, in una delle sezioni del comune in cui la propria università o la propria facoltà ha una sede. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 48-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste
a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) le schede elettorali con relativa busta;
c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.
4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14.00 del sabato che precede il giorno delle votazioni ovvero pervenute non integre vengono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.
3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia
a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) le schede elettorali con relativa busta;
c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.
4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14.00 del sabato che precede il giorno delle votazioni ovvero pervenute non integre vengono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un
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