Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3526

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3526



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILIOTO, CRAXI

Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile

Presentata il 10 gennaio 2003


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Al 31 luglio del 2002 i detenuti erano 56.002, vale a dire 14.272 (+ 34,2 per cento) detenuti in più rispetto a quella che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria definisce come «capienza regolamentare».
      I detenuti «imputati» sono 21.705, pari al 38,7 per cento della popolazione penitenziaria. Essi comprendono i detenuti in attesa di giudizio, gli appellanti e i ricorrenti. I detenuti definitivi sono, invece, 33.174 e gli internati 1.123. I detenuti che svolgono attività lavorativa sono 13.704, pari al 24,7 per cento. (Tale dato si riferisce al 31 dicembre 2001).
      La crescita della popolazione carceraria, oltre ogni limite di sicurezza, è cominciata nei primi anni '90 quando i detenuti sono passati dai 30.774 del 1991 ai 44.108 del 1992, fino ai 51.513 del 1993.
      Il sovraffollamento delle celle ha raggiunto limiti inimmaginabili creando enormi disagi non solo per i detenuti, ma anche per la polizia penitenziaria costretta a turni massacranti che rendono difficoltosa la vigilanza e la custodia.
      Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio stato di emergenza che rende la concessione della misura della riduzione della pena, attraverso il condono, necessaria.
      D'altra parte, il susseguirsi dopo il 1989 di norme che hanno modificato il codice penale ed il codice di procedura penale, introducendo nell'ordinamento strumenti come il «patteggiamento» ed il «rito abbreviato», hanno determinato una situazione differente nel corso del tempo tra chi ha avuto diversi trattamenti sanzionatori prima dell'istituzione di detti «istituti».
      I tredici anni trascorsi dall'ultimo provvedimento di clemenza, dicembre 1989, dimostrano come ciò che proponiamo non
 

Pag. 2

può essere inquadrato nella serie di provvedimenti di clemenza della storia giudiziaria che hanno contraddistinto, con scadenza quasi triennale, il primo quarantennio della nostra Repubblica.
      Si tratta quindi di una misura riteniamo eccezionale, straordinaria e non ripetibile, che prevede all'articolo 4, comma 3, la revoca dell'indulto «se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva superiore a sei mesi». Tale prevista revoca costituisce, per i beneficiari, una remora e un interesse a non commettere reati.
      Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, vi chiediamo di approvare la proposta di legge in esame.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

          b) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 1), del codice penale, ovvero la circostanza attenuante prevista dal medesimo articolo 62, numero 6), ovvero l'imputato si sia adoperato, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, per risarcire anche parzialmente il danno ovvero si sia adoperato per elidere o attenuare, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;

          c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          d) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336, primo comma, e 337, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 588, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              3) 614, quarto comma, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

              4) 624, aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625 qualora ricorra la

 

Pag. 4

circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), ovvero numero 6);

          e) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689; ai reati di cui alla presente lettera non si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale.

      2. Non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. L'amnistia è concessa a condizione che il condannato non commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo.
      4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora il reato per il quale si procede rientri tra quelli previsti dal comma 1, sospende, anche d'ufficio, il procedimento per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, il giudice, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca il provvedimento di sospensione. Durante tale periodo è sospeso il decorso dei termini di prescrizione.

Art. 2.
(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

      1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia ai sensi dell'articolo 1:

          a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

          b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione;

 

Pag. 5

          c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

          d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle citate circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale.

Art. 3.
(Rinunciabilità all'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 4.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.
      2. Non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva superiore a sei mesi.

 

Pag. 6

Art. 5.
(Termini di efficacia).

      1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi entro il 1o gennaio 2000.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su