Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3242

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3242



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORSINI

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Presentata l'8 ottobre 2002


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge qui presentato si propone i seguenti fini: stabilire conclusivamente l'assoluta incompatibilità di membro del Parlamento europeo con cariche politiche e di Governo; sopprimere l'istituto del voto di preferenza, prevedendo il solo voto di lista; modificare il metodo di attribuzione dei seggi, mediante soppressione del conteggio nazionale dei voti, diretta attribuzione del seggio in sede circoscrizionale ed utilizzo del metodo D'Hondt per l'assegnazione dei seggi; evitare il «travaso» (splitting) dei seggi dalle circoscrizioni con minor numero di abitanti verso quelle con maggior numero.
      In termini tecnici l'elezione europea viene trasformata in 5 elezioni circoscrizionali senza alcun collegamento tra loro. Ciò diminuirà la polverizzazione delle formazioni politiche e favorirà l'aggregazione di più partiti in un'unica lista, all'interno della quale il confronto tra le diverse forze darà come risultante l'ordine di lista. Contestualmente viene impedito che le circoscrizioni meridionale e insulare vedano «migrare» parte dei propri seggi (5 nelle ultime elezioni europee), verso le altre circoscrizioni, risolvendo così un rilevante problema di rappresentanza. In sostanza l'intero sistema viene semplificato e al tempo stesso è esaltata la «territorialità», sotto forma di componenti regionali separate, delle elezioni europee.
      La soppressione del voto di preferenza, in circoscrizioni elettorali inevitabilmente ampie come quelle previste per le elezioni europee, è funzionale anche ad evitare diverse distorsioni della rappresentatività: su un territorio così ampio il rapporto fra eletto ed elettore è inevitabilmente vago e mediato, in netta controtendenza con quanto si propongono tutti gli altri sistemi elettorali in uso nel nostro Paese; oppure è un rapporto circoscritto all'area sulla quale verte principalmente l'attività politica
 

Pag. 2

del candidato. Questo determina un vantaggio del quale godono i candidati insediati in porzioni di territorio più popolose (un caso caratteristico è quello che riguarda la circoscrizione V, che comprende Sicilia e Sardegna, nella quale assai raramente viene eletto un parlamentare espressione della Sardegna; più in generale, le piccole regioni difficilmente riescono a far eleggere propri rappresentanti).
      Con l'articolo 1 viene sistematizzato il regime di incompatibilità, anche ripetendo il disposto di norme già esistenti ed indicando tutte le cariche a cui essa va riferita, con il fine di fugare tutti i problemi interpretativi. Esso riguarda tutte le cariche politico-amministrative di rilievo, con il limite inferiore relativo ai comuni con meno di 20.000 abitanti, lo stesso limite previsto per l'incompatibilità con la carica di parlamentare nazionale.
      Va rammentato che l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1999, prevede che «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo». Queste incompatibilità si aggiungono a quella già prevista dalla legge n. 18 del 1979 che prevede l'incompatibilità per i presidenti delle giunte regionali. Tuttavia l'attuale dizione delle norme potrebbe far ritenere escluse le cariche istituzionali delle regioni a statuto speciale. Pertanto la lettera b) del primo comma dell'articolo 6, chiarisce che l'incompatibilità riguarda tutte le regioni.
      Inoltre l'articolo 5 della decisione resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 150, recante «Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data», espressamente prevede che «La carica di rappresentante all'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro». Il successivo articolo 6 prevede l'incompatibilità, tra l'altro, per i membri del Governo nazionale. L'interpretazione generalmente accolta è che la norma consente la compatibilità per i parlamentari, ma non ne esclude l'incompatibilità, tanto è vero che alcuni Stati membri la prevedono.
      L'articolo 2 della proposta di legge sopprime il voto di preferenza e gli adempimenti relativi. Pertanto si vota con un unico segno da attribuire al simbolo di lista. Le liste di candidati concorrenti non sono riportate sulla scheda elettorale, anche al fine di evitare «schede lenzuolo» con centinaia di nomi.
      La lista bloccata pone problemi all'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche, basata sino ad oggi sull'apparentamento e sul voto di preferenza. Va osservato che le minoranze linguistiche sono le uniche a cui è consentito l'apparentamento elettorale, ai sensi dell'articolo 12, nono comma, della legge n. 18 del 1979. Il sistema di apparentamento viene mantenuto, mentre il problema di rappresentanza può essere risolto o all'atto della predisposizione della lista bloccata, disponendo i rappresentanti delle minoranze nei primi posti della lista, o prevedendo, come nel testo proposto, la cessione obbligatoria di un posto alla minoranza linguistica che non abbia ottenuto rappresentanza, in presenza di almeno 5 eletti. È evidente che questo stimola il collegamento con le forze politiche maggiori.
      Con l'articolo 3 si trasformano le elezioni europee da nazionali a circoscrizionali e si adotta il metodo D'Hondt per l'attribuzione dei seggi. Il testo proposto sostituisce l'articolo 20 della legge n. 18 del 1979 e abroga gli articoli 21 e 22 della medesima legge relativi agli adempimenti dell'Ufficio elettorale nazionale (che resta in piedi per i soli ricorsi su liste e candidati), nonché degli uffici elettorali circoscrizionali a seguito delle comunicazioni dall'Ufficio elettorale nazionale. Il metodo proposto è di semplice applicazione ed è quello attualmente usato nel voto proporzionale al Senato della Repubblica.
 

Pag. 3


      L'assegnazione del seggio, a parità di quoziente, va al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale cioè alla lista che ha ottenuto più voti. La legge per il Senato della Repubblica attribuisce il seggio alla lista che ha la minore cifra elettorale per favorire appunto le lista minori che rientrano in gioco tramite il proporzionale. Qui invece si è inteso favorire le aggregazioni vincenti. All'interno delle liste collegate, poi, il riparto viene effettuato con il proporzionale puro, pertanto con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, salvo la clausola già descritta in favore delle minoranze linguistiche.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incompatibilità).

      1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

      «La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

          a) membro del Parlamento;

          b) presidente di giunta regionale, consigliere o assessore regionale, anche di regioni a statuto speciale o di province autonome;

          c) presidente di giunta provinciale, assessore o consigliere provinciale, presidente o componente della giunta di città metropolitana;

          d) sindaco, assessore o consigliere comunale di comune con più di 20.000 abitanti».

Art. 2.
(Soppressione del voto di preferenza e degli adempimenti relativi).

      1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

      «I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati».

      2. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. L'elettore vota apponendo un solo segno nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

 

Pag. 5

Sono vietati altri segni o indicazioni».

      3. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
      4. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole da: «successivamente,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia, compresi quelli di cui al numero 2) del primo comma del citato articolo 76».

Art. 3.
(Modifiche al sistema di attribuzione dei seggi).

      1. L'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi dell'articolo 19, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell'articolo 12, nono comma, anche la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo nella circoscrizione;

          b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista e per le liste collegate a norma dell'articolo 12, nono comma, in base alla cifra elettorale di gruppo. A tale fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista o

 

Pag. 6

gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei rappresentati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in tale graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista o al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale;

          c) qualora in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità di cui all'articolo 12, nono comma, relativo alle minoranze linguistiche, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale ripartisce proporzionalmente tra le due liste i seggi che spettano al gruppo. A tale fine divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi spettanti ottenendo il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che hanno avuto la maggiore cifra elettorale. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo; a parità di cifra elettorale si procede mediante sorteggio. Qualora la lista di minoranza linguistica collegata non ottenga alcun seggio dalla suddetta ripartizione ad essa è assegnato egualmente uno dei seggi spettanti al gruppo se a questo sono stati assegnati almeno cinque seggi nella circoscrizione. Se ad una lista collegata è assegnato un numero di seggi maggiore del numero dei suoi candidati nella circoscrizione, i seggi in esubero sono assegnati, sino a concorrenza, all'altra lista collegata;

 

Pag. 7

          d) proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo l'ordine di presentazione nelle rispettive liste.

      2. L'ufficio elettorale circoscrizionale invia un attestato ai rappresentanti proclamati eletti».

      2. Gli articoli 21 e 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.
      3. Al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «previsti dai successivi articoli 21 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'articolo 20».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su