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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2781 |
1) la procedura applicativa del regime di massima sicurezza, sempre disposto dall'amministrazione penitenziaria previa assunzione di informazioni circa i collegamenti con la criminalità organizzata fornite dall'autorità giudiziaria procedente, dalla Direzione nazionale antimafia e dalle Forze di polizia specializzate nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata;
2) la temporaneità dell'applicazione del regime, che deve essere periodicamente sottoposto a verifica per l'eventuale conferma;
3) la garanzia della permanenza comunque dell'attività generale di osservazione e di trattamento nonché della partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive, con le cautele del caso;
4) la partecipazione alle udienze mediante il sistema delle videoconferenze.
Gli aspetti distintivi tra i vari casi riguardano, invece, alcuni specifici profili concreti del trattamento che si sono rivelati essenziali per il conseguimento delle finalità di sicurezza previste, costituiti essenzialmente da un diverso numero di colloqui personali ammessi con i familiari, e da diverse modalità di contatto con gli altri detenuti.
In particolare è ammesso un solo colloquio con i familiari per i detenuti per cui più intenso risulta il collegamento con organizzazioni criminali, e non più di quattro colloqui per gli altri detenuti, mentre i gruppi con cui sarà possibile trascorrere le ore d'aria non dovranno essere composti da più di cinque unità nel primo caso, e da non più di otto unità nel secondo; restano ferme, in ogni caso, le competenze delle diverse autorità giudiziarie in materia di autorizzazione ai colloqui e di apposizione del visto di censura sulla corrispondenza, già previste dalla normativa vigente.
Gli altri contenuti concreti del regime di massima sicurezza sono uguali per tutti i detenuti che ad esso possono essere sottoposti, ed in estrema sintesi concernono particolari misure di sicurezza interna ed esterna volte ad evitare contatti con appartenenti ad organizzazioni criminose, riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sui pacchi ricevuti ad esclusione della nomina e della partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati, ferma restando comunque la garanzia dell'attività di osservazione e di trattamento nonché la partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive, sia pure con modalità idonee ad evitare contatti vietati con altri detenuti.
L'articolo 4 introduce l'articolo 41-quinquies dell'ordinamento penitenziario, che disciplina, con maggiore dettaglio rispetto alla vigente formulazione del comma 2-bis dell'articolo 41-bis, le impugnazioni contro l'applicazione del regime di massima sicurezza e del regime speciale di sicurezza, recependo sia i contenuti necessari di garanzia giurisdizionale
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:
«Art. 41-ter. - (Applicazione del regime di massima sicurezza). - 1. Il regime di massima sicurezza è applicato ai condannati, agli internati ed agli imputati che sono detenuti per il reato di cui all'articolo 416-bis, secondo comma, del codice penale, per i quali non risulta escluso l'attuale collegamento con l'associazione di appartenenza o con altra associazione di tipo mafioso.
2. Il regime di massima sicurezza è applicato anche ai condannati, agli internati ed agli imputati che sono detenuti per taluno degli altri reati indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, dei quali risulta una collocazione attuale di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata.
3. Il regime di massima sicurezza è comunque applicato, su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria procedente, agli imputati del delitto di cui all'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale, dei quali risulta il collegamento attuale con organizzazioni criminali.
4. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, prima di applicare il regime di massima sicurezza nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 assume informazioni presso l'autorità giudiziaria che procede, la Direzione nazionale antimafia e gli
a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazioni con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è ridotto ad uno, da svolgere nella prima settimana di ciascun mese, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto per i condannati e gli internati, dall'autorità giudiziaria che procede per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa
c) può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto per i condannati e gli internati e dell'autorità giudiziaria che procede per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e con i conviventi, della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione;
d) sono adottate riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sul contenuto dei pacchi;
e) sono escluse la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza per i condannati e gli internati, e dall'autorità giudiziaria che procede per gli imputati;
g) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori a cinque unità.
9. Sono garantite l'attività di osservazione e di trattamento, nonché la partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive, che sono organizzate con modalità idonee a garantire i fini indicati al comma 8, lettera a).
10. La partecipazione alle udienze dei detenuti ai quali è applicato il regime di massima sicurezza deve essere garantita attraverso il sistema delle multivideoconferenze, secondo le vigenti disposizioni di legge».
1. Dopo l'articolo 41-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 2
«Art. 41-quater. - (Applicazione del regime di speciale sicurezza). - 1. Il regime di speciale sicurezza è applicato ai condannati, agli internati ed agli imputati che sono detenuti per i reati indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, ai quali non è applicato il regime di massima sicurezza e dei quali risulta l'attuale collegamento con organizzazioni criminali.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, prima di applicare il regime di speciale sicurezza di cui al comma 1, assume informazioni presso l'autorità giudiziaria che procede, la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.
3. Dopo il primo anno di applicazione del regime di speciale sicurezza, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentiti le autorità e gli organi indicati al comma 2, ed acquisita ogni altra informazione ritenuta opportuna, ne dispone la conferma con provvedimento motivato ove non risultino elementi che dimostrino che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di raccordarsi alle organizzazioni criminali operanti sul territorio siano fortemente scemate.
4. L'esame degli elementi di cui al comma 3 può avvenire anche prima della scadenza del primo anno di applicazione del regime di speciale sicurezza, ove essi siano addotti dalle autorità giudiziarie o di polizia indicate al comma 2.
5. Il regime di speciale sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, e in particolare:
a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazioni con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è ridotto a quattro, da svolgere uno per settimana, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e dei conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto per i condannati e gli internati, e dall'autorità giudiziaria che procede per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente;
c) può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto per i condannati e gli internati e dell'autorità giudiziaria che procede per gli imputati, un colloquio telefonico mensile con i familiari e con i conviventi, della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione;
d) sono adottate riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sul contenuto dei pacchi;
e) sono escluse la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza per i condannati e gli internati, e dall'autorità giudiziaria che procede per gli imputati;
g) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori ad otto unità.
6. Sono garantite le attività di osservazione e di trattamento, nonché la partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive, che sono organizzate con modalità idonee a garantire i fini indicati al comma 5, lettera a).
7. La partecipazione alle udienze dei detenuti ai quali è applicato il regime di
1. Dopo l'articolo 41-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 41-quinquies. - (Impugnazioni contro l'applicazione dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza). - 1. Avverso il provvedimento che dispone o conferma l'applicazione dei regimi di cui agli articoli 41-ter e 41-quater, ovvero ne determina il contenuto, può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario cui il detenuto è assegnato in via definitiva. Il reclamo è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, e non ne sospende l'esecuzione.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. La presenza del detenuto all'udienza può essere garantita attraverso il sistema delle multivideoconferenze, secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Il tribunale di sorveglianza, verificati i presupposti del provvedimento, lo annulla o lo conferma.
4. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e l'Amministrazione penitenziaria possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla sua comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, se è stato confermato».
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