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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6352-C |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6352-B, e ricordato che sul decreto oggetto del rinvio il Comitato si era espresso in data 14 febbraio 2006, formulando rilievi in ordine a disposizioni ancora presenti nel testo attualmente sottoposto al suo esame, fatto salvo quanto segnalato nella raccomandazione, il cui contenuto risulta superato per effetto di successivi interventi del legislatore;
ribadisce la condizione e le osservazioni contenute nel richiamato parere del 14 febbraio 2006.
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 6352-B Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 2 del 2006, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa»;
rilevato che i rilievi espressi dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio concernono esclusivamente l'idoneità della copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 01, in materia di contributi previdenziali agricoli, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
preso atto delle modificazioni introdotte in proposito nel corso dell'esame parlamentare da parte del Senato della Repubblica;
richiamato, per quanto concerne la verifica del rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, il parere espresso dal Comitato permanente per i pareri di questa Commissione in data 14 febbraio 2006;
ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
nel presupposto che:
le modalità per l'estinzione dei debiti contributivi la cui definizione è demandata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 01, alla
conseguentemente, il richiamo, al comma 13 del medesimo articolo 01, agli oneri derivanti dal comma 3, deve intendersi come ultroneo;
ai membri della Commissione di cui comma 3 dell'articolo 01 non siano corrisposti compensi, indennità o rimborsi;
la compensazione degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, prevista dal comma 13, lettera b) dell'articolo 01, si riferisce anche all'anno 2008, come risulta dalla documentazione consegnata al Senato dal Governo, sebbene non esplicitamente indicato nel testo;
tenuto conto, che la previsione, al comma 13, lettera b), dell'articolo 01, dell' utilizzo, per finalità di copertura del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, a decorrere dall'anno 2009 non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile in considerazione del fatto che lo stesso è stato rifinanziato nell'ambito della tabella A, allegata alla legge finanziaria per il 2006, fino all'anno 2009;
esprime
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 6352-B, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa», rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dal Senato;
esprime
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